L'Assessore
VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 prot. n. 6417 del 9 aprile 2024, avente ad oggetto “Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale” e, in particolare, le disposizioni dell’articolo 1 in base alle quali il signor Gian Franco Satta è stato nominato Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
VISTO il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
VISTO il regolamento (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
VISTO il regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell’Unione e ai piani strategici della PAC;
VISTO il Piano Strategico della PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C(2022) 8645 final e modificato da ultimo l’11 dicembre 2024 dalla Decisione di esecuzione C(2024) 8662;
VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023, recante “Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM vino”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410748 del 4 agosto 2023 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori;
VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410748 del 4 agosto 2023 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori”;
VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 215195 del 15 maggio 2025, relativo all’Avviso di presentazione dei progetti per la campagna 2025/2026;
RICORDATO che i progetti di Promozione sui mercati dei Paesi terzi possono essere presentati a valere sui fondi di quota nazionale e sui fondi di quota regionale;
VISTO il decreto dipartimentale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 659723 del 13 dicembre 2024 con il quale, per la Promozione sui mercati dei Paesi terzi, è stata assegnata alla regione Sardegna la somma pari a euro 2.152.971;
RILEVATO che il decreto ministeriale n. 331843 del 26 giugno 2023 definisce all’articolo 3 le categorie dei beneficiari (soggetti proponenti);
RICHIAMATO il comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 331843 del 26 giugno 2023 in cui si dispone che i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, possono presentare o partecipare ad un solo progetto nazionale, ad un solo progetto regionale e ad un solo progetto multiregionale;
VISTO il comma 2 dell’articolo 5 del decreto direttoriale n. 215195 del 15 maggio 2025, che stabilisce che il contributo richiedibile per ciascun progetto a valere sui fondi quota nazionale non può superare i quattro milioni di euro e da facoltà alle Regioni di fissare un contributo massimo richiedibile per i progetti a valere sui fondi regionali assegnati nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza;
RILEVATO altresì che il comma 3 dell’articolo 5 del decreto direttoriale n. 215195 del 15 maggio 2025 stabilisce un importo minimo dei progetti a valere sulla quota nazionale pari a 500.000 euro;
RICHIAMATO il comma 4 del medesimo decreto direttoriale che consente alle regioni di fissare un valore del progetto più basso, non inferiore a 100.000 euro per i progetti a valere sulla quota regionale;
CONSIDERATO che sia il contributo che l’importo minimo del progetto stabiliti per i progetti a valere sulla quota nazionale sono molto elevati la regione Sardegna intende individuare valori inferiori adeguati alla necessità di garantire il finanziamento di un congruo numero di progetti regionali, garantendo al tempo stesso l’efficacia della misura;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 331843 del 26 giugno 2023, le Regioni e Province Autonome devono stabilire se attivare i progetti multiregionali;
PRESO ATTO che il finanziamento dei progetti multiregionali deve essere garantito in parte con i fondi di quota regionale e in parte con i fondi di quota nazionale;
RILEVATO che nel caso in cui la riserva di fondi nazionali per il finanziamento dei progetti multiregionali non è sufficiente aumenta l’impegno finanziario regionale a carico delle regioni partecipanti;
RITENUTO quindi di non attivare i progetti multiregionali per garantire risorse sufficienti per i progetti regionali;
RILEVATO che il decreto ministeriale n. 331843 del 26 giugno 2023 stabilisce all’art 8 gli elementi che deve contenere il progetto che saranno oggetto di valutazione ai fini della finanziabilità;
RILEVATO che l’art. 6 del decreto direttoriale n. 215195 del 15 maggio 2025 stabilisce i requisiti soggettivi dei soggetti proponenti;
EVIDENZIATO che, con riferimento alla disponibilità di prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, i requisiti soggettivi richiesti per i progetti a quota nazionale sono molto elevati per cui la regione Sardegna intende avvalersi della possibilità di stabilire quantitativi di accesso più bassi in modo da consentire una maggiore partecipazione al bando regionale;
RILEVATO che il decreto direttoriale n. 215195 del 15 maggio 2025 stabilisce tutti gli altri elementi procedurali di emanazione dei bandi regionali e fissa dei termini inderogabili per la definizione delle graduatorie dei progetti idonei al sostegno per la campagna 2025/2026;
RITENUTO opportuno adottare un atto di indirizzo contenente le direttive regionali per la Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM Vino - annualità finanziaria 2025-2026;
Decreta
ART. 1 La dotazione finanziaria comunitaria per la misura Promozione del vino nei paesi terzi - annualità 2025/2026 è pari a 2.152.971 euro, dalla quale dovrà essere decurtata la somma per finanziare il pagamento dei saldi delle domande ammesse nelle campagne precedenti.
ART. 2 Sono ammissibili esclusivamente i progetti regionali, a valere sui fondi comunitari di quota regionale. È consentita la presentazione di un solo progetto per soggetto proponente.
ART. 3 Sono ammissibili esclusivamente i progetti regionali aventi un valore complessivo minimo non inferiore a euro 100.000.
ART. 4 Il contributo richiesto per ciascun progetto, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, può essere massimo pari a 400.000 euro a prescindere dall’importo totale del progetto presentato.
ART. 5 L’intensità di aiuto è pari al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto e il contributo massimo richiedibile è definito dall’art. 5, commi 5 e 6 del decreto direttoriale n. 215195 del 15 maggio 2025 in base al fatturato globale riportato nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 3 del presente decreto assessoriale.
ART. 6 I progetti di promozione nei mercati dei Paesi terzi per essere ammessi al contributo devono essere in possesso degli elementi indicati all’articolo 8 del decreto ministeriale n. 331843 del 26 giugno 2023.
ART. 7 I soggetti proponenti che siano produttori di vino, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative o reti di impresa, per poter presentare domanda di contributo, devono avere complessivamente nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2024 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 100.000 litri. Nel caso di soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative o reti di impresa, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2024 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 10.000 litri.
ART. 8 Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel sito internet della Regione Sardegna.
ART. 9 Il presente decreto è trasmesso al Direttore del Servizio competente per darne attuazione e al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e all’Organismo Pagatore ARGEA.
ART. 10 Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.
Satta