Il Direttore generale
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice di protezione civile”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 e ss.mm.ii. recante “Interventi in materia di protezione civile” e in particolare gli articoli 7 e 8;
VISTA la legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 recante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilita' della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23.";
VISTA la legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.";
VISTA la legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 recante “Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche”;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 27/1 del 30.07.2024, con cui è stato dichiarato sino al 31.12.2024, lo stato di emergenza regionale in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Sardegna;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 51/10 del 18.12.2024 con cui la vigenza del predetto stato di emergenza regionale è prorogata sino al 30 giugno 2025;
VISTA l’ordinanza della Presidente della Regione n. 7, prot. 14372, del 2.8.2024, con la quale il Direttore generale della protezione civile è delegato al coordinamento degli interventi di protezione civile per fronteggiare l’emergenza dichiarata con la sopracitata Delib. G.R. n. 27/1, in relazione alla situazione di deficit idrico in argomento;
VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 40 /2794 del 28.06.2024 che attribuisce le funzioni di Direttore generale della protezione civile all'Ing. Mauro Merella;
CONSIDERATO che per l’attuazione della sopracitata ordinanza n.7, il Direttore generale della protezione civile si avvale delle strutture operative regionali, provvedendo mediante ordinanze di protezione civile, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 3 /1989 e ss.mm.ii., anche in deroga alla normativa regionale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;
VISTA l'ordinanza del Direttore generale della protezione civile n. 1 del 5 agosto 2024 riguardante le prime misure urgenti e l'approvazione della delimitazione del territorio interessato dalla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Sardegna;
VISTO l'aggiornamento dell'Elenco dei Comuni del 24 dicembre 2024, pubblicato nel sito tematico Sardegna protezione civile, quale delimitazione del territorio interessato dalla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Sardegna come disposto dalla sopracitata ordinanza n. 1/2024;
VISTE le ordinanze del Direttore generale della protezione civile:
- n. 2 del 3 settembre 2024, n. 3 del 25 settembre 2024, n. 4 del 17 ottobre 2024, n. 5 del 29.10.2024, n. 6 del 4.11.2024, n. 8 del 11.12.2024 e n. 9 del 19.12.2024 che, tra l'altro, approvano il "Piano dei primi interventi urgenti - 1° stralcio - Spese per servizio di distribuzione acqua" e il "Piano dei primi interventi urgenti - 2° stralcio - Spese per interventi infrastrutturali", anche rimodulati e integrati;
- n. 7 del 13.11.2024 che sospende il regime di restrizioni di cui al Piano razionamenti delle erogazioni idriche nei Comuni afferenti al Sistema Posada attuato con la predetta ordinanza n° 4/2024;
CONSIDERATO che, attraverso le delibere del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, i prelievi e la distribuzione della risorsa idrica proveniente dall'invaso di Maccheronis sono stati sottoposti ad appositi Piani di restrizioni, sia dell'utilizzo agricolo che idropotabile, finalizzati alla gestione razionale della predetta risorsa;
CONSIDERATO inoltre che, attraverso i citati stralci del Piano dei primi interventi urgenti, sono state attuate misure finalizzate, in particolare nei comuni afferenti al Sistema Posada, a mitigare i disagi alle popolazioni in relazione alle suddette restrizioni;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 23/1 del 9.5.2017 recante "Piano speditivo di Laminazione Statica preventivo dell’invaso della diga di Maccheronis sul rio Posada in Comune di Torpè (Direttiva P.C.M. 27.2.2004)" e il relativo allegato A;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 52/12 del 23.12.2024 recante "Piano speditivo di laminazione statica preventivo dell’invaso della diga di Maccheronis sul Rio Posada in Comune di Torpè (Direttiva P.C.M. 27.2.2004). Modifica temporanea delle limitazioni d’invaso per laminazione statica di cui all'articolo 2 dell’allegato A della Delib.G.R. n. 23/1 del 9.5.2017." in cui, in riferimento al livello di invaso per laminazione statica (articolo 2 del citato allegato A), nelle more della definizione delle eventuali nuove regole per la gestione dell'invaso e dell'approvazione del piano di emergenza diga, è autorizzato, per il mese di gennaio 2025, il raggiungimento della quota pari a 40,50 metri s.l.m., in luogo di 35 metri s.l.m.;
VISTA la Deliberazione del Comitato istituzionale n. 30 del 12.12.2024 recante "Disposizioni operative per la gestione della rete idrica del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale (CBSC) allacciata all’invaso di Maccheronis sul Rio Posada e aggiornamento del volume assegnato al CBSC dallo stesso invaso";
PRESO ATTO delle previsioni metereologiche per i giorni 17, 18 e 19 gennaio 2025;
CONSIDERATO che, in ragione delle suddette previsioni, l'Agenzia di distretto idrografico della Sardegna ha ritenuto di convocare una riunione tecnica tra le Direzioni generali di ADIS, ENAS, Lavori Pubblici e Protezione civile, estesa anche ai Sindaci dei Comuni di Torpè e Posada;
VISTE le simulazioni, basate su modelli idrogeologici e idraulici, elaborate dal Servizio previsioni rischi, da cui emerge la possibilità che i quantitativi di pioggia previsti portino a un incremento del livello dell'invaso di Maccheronis sino a superare la quota di 40,50 s.l.m.;
PRESO ATTO di quanto emerso nella riunione del giorno 17.01.2025, e in particolare, che:
- al verificarsi dell'evento meteorologico previsto, l'invaso di Maccheronis potrebbe raggiungere il livello di 40,5 metri s.l.m., circostanza che comporterebbe l'attivazione del piano di laminazione con le relative manovre di svaso e il conseguente depauperamento di significative quantità di risorsa idrica;
- ADIS propone di autorizzare la quota di massima regolazione della diga, pari a 42,30 metri s.l.m., al fine di preservare i relativi volumi di risorsa idrica nell'ambito di una gestione razionale della stessa, e segnala l'opportunità di sospendere i divieti di irrigazione a pieno campo, di cui all'articolo 3 della Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale n. 30 del 18.12.2024;
- la Direzione generale dei lavori pubblici concorda sulla possibilità di raggiungimento della quota di 42,30 metri s.l.m.;
- ENAS, nell'esprimere parere positivo sulla proposta, assicura che le opere a valle della diga sono adeguate a sostenere una eventuale modifica del livello di invaso sino a 42,3 metri s.l.m.;
- i Comuni di Torpè e Posada, i cui territori insistono a valle della diga, concordano sul raggiungimento della quota di 42,30 metri s.l.m. per evitare il depauperamento della risorsa idrica;
- la Direzione generale della protezione civile concorda sull'opportunità di autorizzare la quota pari a 42,30 metri s.l.m. se al contempo, al fine di salvaguardare l'incolumità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente, i Sindaci dei Comuni di Torpè e Posada si impegnano ad adottare le misure più restrittive stabilite nei rispettivi piani di protezione civile, tra cui, ove non previste:
- informare la popolazione;
- intraprendere le attività di monitoraggio con particolare riferimento ai guadi, ponti e strade, anche mediante presidi itineranti, nonché la chiusura del guado di S’Adu e Mesu (Comune di Torpè) durante la vigenza degli avvisi di criticità e ogni qualvolta siano comunicati rilasci dalla diga, anche di quantità limitata, che potrebbero mettere in crisi predetto guado;
- accertarsi che tutte le aree di pertinenza fluviale, con particolare riguardo alle golene siano sgombere da persone e animali (ovini, bovini, ecc.),per tutta la vigenza dell’avviso di criticità, provvedendo in caso contrario alla loro evacuazione;
-assumere ogni disposizione necessaria per garantire maggiore sicurezza (es. chiusura di strutture aperte al pubblico come scuole, cimiteri, parchi, chiusura di guadi e sottopassi, ecc.).
- assumere ogni disposizione necessaria per garantire maggiore sicurezza (es. chiusura di strutture aperte al pubblico come scuole, cimiteri, parchi, chiusura di guadi e sottopassi, ecc.).
VALUTATO che la situazione di deficit idrico attualmente non è ancora scongiurata;
VISTA l'istanza di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per il rischio derivante dalla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Sardegna, trasmessa dalla Presidente della Regione Sardegna alla Presidente del Consiglio dei Ministri, con prot. n. 293 del 10.01.2025;
CONSIDEATO che la regola gestionale proposta riguarda un periodo limitato ed è coerente con gli obiettivi di cui alla Delib.G.R. 27/1 del 30.07.2024;
RITENUTO di condivedere le risultanze della riunione del 17.1.2025, ovvero l'assunzione del massimo livello di regolazione dell'invaso di Maccheronis, pari a 42,30 metri s.l.m., con l'adozione delle succitate misure di protezione civile da parte dei Comuni di Torpè e Posada, finalizzata alla salvaguardia della risorsa idrica senza pregiudizio per l'incolumità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente nei territori posti a valle della diga omonima;
RITENUTO altresì opportuno confermare la sospensione del regime delle restrizioni idropotabili, già disposte con ordinanza n. 7 del 13.11.2024 e sospendere i divieti di irrigazione a pieno campo, di cui all'articolo 3 della Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale n. 30 del 18.12.2024, sino alle successive rivalutazioni dello stesso Comitato;
CONSIDERATO che, per scongiurare le operazioni previste dall'articolo 2 nel Piano di laminazione approvato con la Delib.G.R. n. 23/1 del 9.5.2017 e modificato con la Delib.G.R. n. 51 /12 del 18.12.2024, nel mese di gennaio 2025, è necessario provvedere mediante una ulteriore modifica del citato livello, in deroga all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;
RAVVISATA quindi, la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle Amministrazioni e delle strutture competenti nell’adozione di tutte le iniziative di contrasto alla situazione di criticità, determinata dal deficit idrico in atto, mediante la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente e, ove necessario, anche di carattere non strutturale;
Ordina
ART. 1 Con riferimento al Piano di laminazione della diga di Maccheronis sul rio Posada, in Comune di Torpè (Allegato A alla Delib.G.R. n. 23/1 del 9.5.2017) e, in particolare ai limiti di livello di invaso di cui all'articolo 2, come modificati con Delib.G.R. n. 51/12 del 18.12.2024, al fine di preservare la risorsa idrica senza pregiudizio per l'incolumità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente nei territori posti a valle della diga di Maccheronis, è temporaneamente autorizzata sino al 31 marzo 2025 la quota di massima regolazione della diga, pari a 42,30 metri s.l.m., con l'impegno dei Comuni di Torpè e Posada ad adottare le misure più restrittive stabilite nei rispettivi piani di protezione civile, tra cui, ove non previste:
-informare la popolazione;
-intraprendere le attività di monitoraggio con particolare riferimento ai guadi, ponti e strade, anche mediante presidi itineranti, nonché la chiusura del guado di S’Adu e Mesu (Comune di Torpè) durante la vigenza degli avvisi di criticità e ogni qualvolta siano comunicati rilasci dalla diga, anche di quantità limitata ,che potrebbero mettere in crisi predetto guado;
-accertarsi che tutte le aree di pertinenza fluviale, con particolare riguardo alle golene siano sgombere da persone e animali (ovini, bovini, ecc.),per tutta la vigenza dell’avviso di criticità, provvedendo in caso contrario alla loro evacuazione;
-assumere ogni disposizione necessaria per garantire maggiore sicurezza (es. chiusura di strutture aperte al pubblico come scuole, cimiteri, parchi, chiusura di guadi e sottopassi, ecc.).
ART. 2 E' confermata la sospensione del regime delle restrizioni idropotabili, già disposte con ordinanza n. 7 del 13.11.2024 e sono sospesi i i divieti di irrigazione a pieno campo, di cui all'articolo 3 della Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale n. 30 del 18.12.2024, sino alle successive rivalutazioni dello stesso Comitato.
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul BURAS e sul sito istituzionale della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Merella