Il Direttore del Servizio
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.
VISTO in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale” che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale.
VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 “Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 15, comma 18, della Legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)”, che attribuisce all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della Legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 410/DecA/7 del 5 marzo 2015 “Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale definita con decreto presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”;
VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione numero 69, protocollo n. 0004970 del 10/11/2023, con il quale al dott. Gavino Palmas sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio pesca e acquacoltura presso la Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;
DATO ATTO di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29 ottobre 2021;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità con gli incarichi dirigenziali previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
VISTO il Regolamento (UE) 8 febbraio 2019, n. 2019/624/UE “Regolamento delegato della Commissione recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 15 marzo 2019, n. 2019/627/UE “Regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali”;
VISTE le Linee Guida Nazionali approvate in Conferenza Stato Regioni con prot. n. 79/CSR del 8 luglio 2010 “Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;
VISTA la Deliberazione n. 27/19 del 09/07/2021 “Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi. Linee guida regionali”;
VISTA la Determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 803, protocollo n. 20420 del 11/10/2022, “Zone classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (UE) 15 marzo 2019, n. 2019/627/UE e della Delibera della Giunta regionale n. 27/19 del 09/07/2021. Riclassificazione stagionale della zona denominata “Lido del Sole – Punta delle Saline”;
TENUTO CONTO che le Linee guida regionali “Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi”, approvate con Delibera della Giunta regionale n. 27/19 del 09/07/2021, prevedono che il competente Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale provveda alla riclassificazione di base delle zone classificate ai fini della produzione e della stabulazione dei molluschi bivalvi con frequenza triennale, sulla base degli esiti del monitoraggio periodico e che, prima di procedere alla riclassificazione di base il Servizio informa la competente ASL alla quale chiede se le condizioni indicate nell’indagine sanitaria su cui si basa la precedente classificazione possano essere confermate e di esprimere un parere preliminare alla riclassificazione; il Servizio valuta gli esiti del monitoraggio periodico e delle eventuali indagini effettuate in caso di superamento dei limiti e, tenendo conto del parere della competente ASL, riclassifica la zona;
VISTA la nota protocollo n. 7938 del 07/04/2025 con la quale il Servizio pesca e acquacoltura ha avviato il procedimento volto alla riclassificazione della zona denominata “Lido del Sole – Punta delle Saline” e ha chiesto alla competente ASL di specificare se le condizioni indicate nell’indagine sanitaria su cui si basavano le precedenti classificazioni potessero essere confermate e di fornire un parere in merito alla riclassificazione della stessa;
VISTA la relazione avente oggetto “Riclassificazione di una zona di produzione dei molluschi bivalvi vivi Lido del Sole – Punta delle Saline”, protocollo n. PG/2025/0015088 del 07/05/2025, con la quale la competente ASL ha confermato le condizioni per la classificazione dell’area come zona di classe B ai fini della produzione delle specie “Mytilus galloprovincialis” e Crassostrea gigas” e ha trasmesso i risultati delle analisi microbiologiche effettuate;
VISTI i referti delle analisi effettuate nell’ambito del controllo ufficiale della zona classificata e il parere della competente ASL;
RITENUTO di poter riclassificare la zona denominata “Lido del Sole – Punta delle Saline” come zona di produzione di classe B ai fini della produzione delle seguenti specie di molluschi: Mytilus galloprovincialis (cozza o mitilo) e Crassostrea gigas (ostrica concava)
Determina
ART. 1 La zona denominata “Lido del Sole - Punta delle Saline”, di superficie pari a circa 17 ha, delimitata dalle seguenti coordinate:
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Punto |
Coordinate |
|||
|
WGS84 |
Gauss-Boaga |
|||
|
latitudine |
longitudine |
nord |
est |
|
|
A |
40,91472 |
9,57111 |
4529461 |
1548124 |
|
B |
40,91722 |
9,56917 |
4529722 |
1547976 |
|
C |
40,01917 |
9,57444 |
4529976 |
1548407 |
|
D |
40,91750 |
9,57583 |
4529785 |
1548515 |
|
E |
40,91806 |
9,57667 |
4529825 |
1548604 |
|
F |
40,91694 |
9,57722 |
4529724 |
1548651 |
è classificata stagionalmente, per il periodo 1 aprile – 30 novembre, zona di classe B ai fini della produzione delle specie cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis) e ostrica concava (Crassostrea gigas).
ART. 2 Nella zona classificata denominata “Lido del Sole - Punta delle Saline” sono individuati i seguenti punti di prelievo per il monitoraggio microbiologico
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Punto |
Coordinate |
|||
|
WGS84 |
Gauss-Boaga |
|||
|
latitudine |
longitudine |
nord |
est |
|
|
Punto 1 |
40,9169 |
9,5695 |
4529697 |
1547987 |
|
Punto 2 |
40,91728 |
9,57252 |
4529742 |
1548237 |
ART. 3 I limiti della zona classificata di cui all’articolo 1 e i punti di prelievo di cui all’articolo 2 sono rappresentati negli elaborati grafici allegati e parte integrante della presente determinazione.
ART. 4 La Determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 803, protocollo n. 20420 del 11/10/2022 è sostituita dalla presente determinazione.
La presente Determinazione è pubblicata per estratto (senza allegati) nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e completa di allegati nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.
La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998 numero 31.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine rispettivamente di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
Palmas