Il Direttore del Servizio
Omissis
VISTA la Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 recante “Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”;
DATO ATTO di non trovarsi personalmente in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e del Codice di comportamento;
DATO ATTO di aver acquisito le dichiarazioni e valutato l’assenza di conflitti di interessi, come previste dalla normativa, da parte degli istruttori e di tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno preso parte e/o concorso con il proprio operato all’esito del procedimento;
VISTA la L. 16.06.1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924;
VISTO il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 “approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
VISTA la L. 20 novembre 2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi";
VISTA la L.R. 14 marzo 1994, n. 12 - Norme in materia di usi civici. Modifica della L.R. 7 gennaio 1977, n.1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-15 del 10 dicembre 2021, “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994, alla L. n. 1766/1927 e alla L. n. 168/2017;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2539 DecA/50 del 01.08.2022 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/15 del 10.12.2021 avente ad oggetto “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994, alla L. n. 1766/1927 e alla L. n. 168/2017. Aggiornamento delle direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici” e il relativo allegato;
VISTO il decreto del Commissario per gli usi civici della Sardegna n. 271 del 7 aprile 1941 con il quale sono state accertate le terre civiche del Comune di Talana;
VISTO il “Regolamento comunale per la gestione degli usi civici approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Talana n. 10 del 29 marzo 2013 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 12 aprile 2019, su cui il Servizio Territoriale competente di Argea ha espresso parere favorevole il 30 aprile 2019, con determinazione n. 2174;
VISTO il Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di Talana approvato con decreto Presidenziale n. 65 del 17 maggio 2004;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Talana n. 10 del 06 febbraio 2025 e i relativi allegati trasmessi in data 06 marzo 2025, protocollo RAS n. 5391;
CONSIDERATO che il termine per l’esecuzione materiale di tutto ciò che riguarda i mutamenti di destinazione d’uso è fissato dalle direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 48-15 del 10 dicembre 2021, in anni 2 (due) a decorrere dalla data del provvedimento di accoglimento dell’istanza e che oltre tale termine l’atto di disposizione non sarà più considerato efficace;
CONSIDERATO che:
- l’Amministrazione comunale ha fatto istanza di mutamento della destinazione e di sospensione dell’uso civico per 15 anni, in favore dei Sig.ri Perino Saturnino e Perino Settimino cittadini residenti a Talana per uso “orto e ricovero animali” su una superficie di ettari 00.89.84, meglio definita negli elaborati allegati all’istanza;
- l’intervento è conforme alle previsioni del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche nel Comune di Talana;
- l’insieme degli interventi previsti dal progetto risponde ai principi di pubblico interesse e di assenza di compromissione dell’esistenza degli usi civici e non pregiudica l’appartenenza dei terreni alla collettività né dei diritti della Comunità;
- l’utilizzazione prevista non pregiudica la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale viene autorizzato;
PRESO ATTO di quanto riportato nella Relazione tecnica e nella Deliberazione del Consiglio Comunale, cioè che l’intervento previsto risponde ai principi di pubblico interesse e determina un reale beneficio per la generalità dei cittadini;
PRESO ATTO che è prevista una indennità annua pari ad Euro 124,00, da versare nell’apposito capitolo dedicato alle terre civiche e destinato ad opere permanenti di interesse generale per la popolazione, e che le clausole disciplinati le sanzioni in ipotesi di violazioni sono stabilite nel Regolamento di gestione delle terre civiche;
CONSIDERATO che per l’autorizzazione dell’atto dispositivo non sussistono limitazioni tecniche al rilascio del provvedimento richiesto, giusto verbale istruttorio redatto in data 28 aprile 2025 dai funzionari tecnici incaricati Dott. For. Ciriaco Porcu e Dott. Agr. Luigi Belloi;
RITENUTO quindi necessario procedere alla sospensione dei diritti di uso civico con mutamento della destinazione d’uso per anni 15 (quindici), in favore dei Sig.ri Perino Saturnino e Perino Settimino cittadini residenti a Talana, per uso “orto e ricovero animali” su una superficie di ettari 00.89.84, da eseguirsi nel pieno rispetto dei vincoli della zonizzazione degli usi futuri come evidenziato nel Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche;
Determina
ART. 1 - L’autorizzazione al mutamento di destinazione con sospensione dei diritti di uso civico per anni 15 (quindici), ai sensi degli artt. 15 - 17 della L.R. n. 12 del 14 marzo 1994 in favore del Sig.ri Perino Saturnino e Perino Settimino cittadini residenti a Talana, per uso “orto e ricovero animali” su una superficie di ettari 00.89.84 in agro di Talana, e per le attività previste piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche approvato, da eseguirsi nel pieno rispetto dei vincoli stabiliti nella zonizzazione degli usi futuri, sulle superfici di seguito elencate ed evidenziata nella cartografia allegata alla deliberazione di consiglio comunale specificata in oggetto:
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Ordine |
Foglio |
Mappale |
Sup. interessata (ha) |
Finalità |
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1 |
10 |
2713/p |
00.57.76 |
“orto e ricovero animali” |
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2 |
10 |
1219/p |
00.06.20 |
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3 |
16 |
6/p |
00.25.88 |
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Totale |
00.89.84 |
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ART. 2 - La durata del presente atto dispositivo ha decorrenza dalla stipula dell'atto di concessione che dovrà necessariamente avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di emissione del provvedimento di accoglimento dell’istanza.
ART. 3 - La presente determinazione è trasmessa al Comune di Talana, che la pubblicherà nell'Albo pretorio del Comune per almeno 15 giorni.
ART. 4 - Il Comune di Talana ha l'obbligo di:
- Vigilare affinché vengano mantenute efficienti le strutture che hanno motivato la concessione della sospensione dei diritti uso civico con mutamento della destinazione per tutta la durata della sospensione stessa;
- Destinare i proventi percepiti a titolo di indennità di cui all’art. 3 della L.R. 12/94, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione;
- Attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia;
- Consentire ai funzionari della regione all’uopo incaricati, eventuali sopralluoghi e controlli successivi, comunicando tutti i dati eventualmente richiesti;
- Regolamentare, coordinare e controllare l’attività per la quale è stata concessa la presente autorizzazione;
- Richiedere e attenersi a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nei nulla osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli Uffici aventi competenza sulla tutela dei beni paesaggistico - ambientali, storici, archeologici, forestali e di regolamentazione e controllo del vincolo idrogeologico e urbanistico e comunque di tutte quelle previste da leggi e normative vigenti;
- Rinnovare alla scadenza le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli Uffici di cui al punto precedente;
- Prevedere misure di recupero ambientale onde consentire che al termine del presente atto di disposizione, i terreni siano recuperati all’uso originario.
ART. 5 - Tutti gli interventi e tutte le eventuali strutture che saranno realizzate nelle aree sopra indicate saranno a carico del concessionario, e allo scadere della presente autorizzazione, fatto salvo i casi in cui è espressamente prevista la reviviscenza della precedente destinazione, essi faranno parte del demanio civico e, pertanto, entreranno nella disponibilità della collettività del Comune di Talana.
ART. 6 - La presente determinazione viene pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
ART. 7 - La presente determinazione viene pubblicata per almeno 30 giorni nella sezione "Atti" della Direzione generale dell'Agricoltura sul sito web della Regione Sardegna, ed è anche consultabile sulla sezione "Usi civici" del sito Sardegna Agricoltura.
ART. 8 - La presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, nonché al Direttore Generale dello stesso Assessorato.
ART. 9 - Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agricoltura entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- Ricorso al Commissario agli Usi civici della Sardegna.
Marinelli
(L.R. 31/1998, art. 30, comma 4)