L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama la deliberazione n. 4/19 del 22 gennaio 2025, con la quale la Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, la modifica del primo periodo del comma 1, dell'articolo 16 delle Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), prorogando i termini per la classificazione delle strutture esistenti.
L'Assessore evidenzia che la citata deliberazione è stata poi inoltrata alla Presidenza del Consiglio regionale, con la nota della Presidente della Regione prot. n. 1666 del 28 gennaio 2025, per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16.
Il Presidente del Consiglio regionale, con la nota prot. n. 1443/2025 del 10 febbraio 2025, ha comunicato che la Quinta Commissione nella seduta del 6 febbraio 2025, ha espresso all'unanimità parere favorevole sul provvedimento di cui all'oggetto.
L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, pertanto, propone alla Giunta l'approvazione definitiva della deliberazione della Giunta regionale n. 4/19 del 22 gennaio 2025.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio
Delibera
di approvare, in via definitiva, la deliberazione n. 4/19 del 22 gennaio 2025, concernente la modifica del primo periodo del comma 1, dell'articolo 16, delle Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo).
Pertanto, dopo la modifica, il comma 1 risulta il seguente:
"Entro trentotto mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS delle presenti direttive, i titolari delle strutture ricettive alberghiere esistenti, come definite all’articolo 2, comma 5 delle presenti direttive, adeguano i propri requisiti funzionali in relazione a quanto previsto nelle allegate tabelle 1 e 2, applicabili per tipologia alberghiera, mediante presentazione di apposita dichiarazione autocertificativa, per il tramite del SUAPE, relativa al possesso dei requisiti funzionali previsti nelle predette tabelle" (omissis).
La Presidente
Todde
Il Direttore Generale
Deiana