Art. 1
Modifiche all'articolo 9 del Regolamento interno in materia di attribuzioni dei Questori
1. L'articolo 9 del Regolamento è così sostituito:
"Art. 9 Attribuzioni dei Questori
1. Il Collegio dei Questori cura il buon andamento dell'Amministrazione del Consiglio.
2. I Questori, secondo le direttive del Presidente, emanate in base agli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 11, sovraintendono alla polizia interna ed al cerimoniale.
3. I Questori sovraintendono al processo di programmazione del bilancio, predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese e ne sono relatori in Consiglio, deliberano le spese nei casi previsti dai regolamenti interni dell'Amministrazione, sovraintendono alla verifica dello stato di attuazione dei programmi deliberati.
4. La convocazione del Collegio dei Questori è disposta, di norma, dal consigliere Questore più anziano di età.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 11 del Regolamento interno in materia di attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza
1. L'articolo 11 del Regolamento è così modificato:
a) nel comma 2 la parola "determinazioni" è sostituita con la parola "deliberazioni";
b) il comma 4 è soppresso;
c) il comma 5 è così sostituito:
5. Ai sensi dell'articolo 131 attribuisce gli incarichi dirigenziali nominando, su proposta del Presidente, il Segretario generale del Consiglio e, su proposta di quest'ultimo, il vicesegretario generale e i capi dei servizi. Emana, con appositi regolamenti, le norme concernenti l'amministrazione e la contabilità interna, il Collegio dei revisori dei conti, l'ordinamento degli uffici, lo sta-to giuridico, il trattamento economico e la disciplina dei dipendenti del Consiglio e adotta le conseguenti deliberazioni.".
Art. 3
Introduzione del Capo IV bis del Regolamento interno in materia di competenze del Collegio dei revisori dei conti
1. Dopo l'articolo 19 bis è inserito il seguente capo:
" Capo IV bis (Del Collegio dei revisori dei conti)
Art. 19 ter (Collegio dei revisori dei conti).
1. Il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio è l'organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Consiglio.".
2. Il Collegio è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, tra soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa statale in materia.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Le modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna contenute negli articoli precedenti entrano in vigore dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Il Presidente
Comandini