La Presidente
VISTI lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, ed in particolare gli articoli 10 e 12, concernenti, rispettivamente, la composizione e la costituzione del Consiglio camerale;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155, recante il regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’art. 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, recante il regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio e all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio, in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
VISTO in particolare, l'art. 10 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, che disciplina la nomina dei componenti del Consiglio camerale;
VISTO in particolare, l'art. 10, comma 6, della legge n. 580 del 1993, che prevede che del Consiglio camerale fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali presso la camera di commercio;
VISTA la nota prot. n. 12873 del 14 aprile 2025, con la quale il Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari ha comunicato che nessuna organizzazione sindacale ha presentato, nell'ambito della procedura di rinnovo del Consiglio camerale ed entro il termine di scadenza dell’avviso pubblico di avvio delle procedure di rinnovo, fissato per il giorno 9 aprile 2025, la propria candidatura per partecipare all'assegnazione del relativo seggio;
RILEVATO che il citato D.M. n. 156 del 2011, ove disciplina la procedura per la costituzione dei consigli camerali, non contempla la fattispecie che si è venuta a verificare nel procedimento costitutivo della Camera di commercio di Sassari;
PRESO ATTO della nota prot. n. 42781 del 13 marzo 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione ad analoga fattispecie, precisava che la Regione in caso di assenza di candidature deve richiedere "alla camera di commercio, titolare ai sensi del D.M. n. 156/2011 di questa parte della procedura, di avviare una nuova procedura, gestita secondo le fasi procedimentali del decreto stesso, che consenta alle organizzazioni interessate di presentare eventualmente le proprie candidature entro un termine ritenuto congruo e prevedendo, nel caso in cui tale procedura vada nuovamente deserta, di procedere alla nomina in via autoritativa, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 della legge 29.12.1993, n. 580 e ss.ii.mm.";
RITENUTO pertanto, di dover dare avvio, in conformità al predetto parere del Ministero, ad una procedura specifica ai fini dell'assegnazione del seggio di cui sopra, delineata sulla base di quella disciplinata dal D.M. n. 156 del 2011, seppure con i termini temporali ridotti, in ragione della straordinarietà della stessa ed in ossequio ai principi di celerità e funzionalità del procedimento;
RITENUTO altresì, di dover procedere alla nomina in via sostitutiva da parte della Presidente della Regione del componente il consiglio camerale, qualora, ad esito della procedura di cui al presente provvedimento, si verifichi nuovamente che nessuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti la candidatura per partecipare all'assegnazione del seggio in argomento, ovvero nel caso in cui l’unica candidatura sia dichiarata irricevibile o esclusa dal procedimento, recependo in tal senso il citato parere del Ministero, che applica in via analogica alla fattispecie in oggetto la disposizione di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 580 del 1993;
RITENUTO di dover provvedere in merito,
Decreta
ART. 1 Si dispone l’avvio della procedura che riapre i termini per l'assegnazione del seggio spettante alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nell'ambito del rinnovo del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari, con le seguenti disposizioni:
- l'istanza con la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 156 del 2011, deve essere presentata, con le modalità di cui al medesimo articolo 3, alla Camera di commercio di Sassari entro venti giorni dalla pubblicazione, nell'albo camerale e nel sito internet istituzionale della stessa Camera, di apposito avviso recante gli estremi del presente provvedimento;
- entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature il Segretario generale della Camera di commercio, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 156/2011, effettuate le verifiche di propria competenza e richieste le eventuali regolarizzazioni al legale rappresentante delle organizzazioni sindacali, che deve provvedere entro il termine perentorio di cinque giorni, fa pervenire alla Presidente della Regione i dati e i documenti regolarmente acquisiti;
- entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa dal Segretario generale della Camera di commercio, la Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 9 del D.M. n. 156 del 2011, determina l'organizzazione sindacale dei lavoratori, cui spetta designare il componente del consiglio camerale e notifica tale determinazione a tutte le organizzazioni sindacali che hanno presentato validamente la propria candidatura;
- entro quindici giorni dalla notifica di cui sopra l’organizzazione sindacale, alla quale spetta designare il componente del consiglio camerale comunica tale designazione alla Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 156 del 2011;
- la Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.M. n. 156 del 2011, verificato il possesso dei requisiti da parte del designato, provvede alla nomina con proprio decreto.
ART. 2 Si dispone, inoltre, che qualora in esito alla procedura di cui al presente provvedimento si verifichi che nessuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti la candidatura per partecipare all'assegnazione del seggio in questione, ovvero nel caso in cui l’unica candidatura sia dichiarata irricevibile o esclusa dal procedimento, si procederà, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 580 del 1993, direttamente alla nomina del componente il Consiglio di cui trattasi, scegliendolo tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Sassari, con riferimento allo specifico settore.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale.
Todde