L’Assessore
Omissis
Decreta
ART. 1 1. (Regolamentazione dell’attività di pesca) in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/25 del 23 aprile 2025, nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Sardegna l’esercizio della pesca del corallo rosso per l’anno 2025 è disciplinato dalle seguenti disposizioni.
2. (Autorizzazione regionale alla pesca del corallo) L’attività di pesca può essere esercitata unicamente dai pescatori professionisti che siano titolari dell’autorizzazione regionale (art. 1 della L.R. 5 luglio 1979 n. 59 e ss.mm.ii.).
3. (Sistema di pesca) L’attività di pesca può essere esercitata esclusivamente mediante l’uso della piccozza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea (art. 1 della L.R. 30 maggio 1989, n. 30).
4. (Durata del periodo di pesca) La pesca può essere effettuata dai soggetti autorizzati di cui al comma 2 del presente articolo dal 15 maggio sino al 15 ottobre 2025.
5. (Quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente e diametro basale minimo) Il titolare dell’autorizzazione regionale può pescare giornalmente una quantità di corallo rosso non superiore a 2,5 kg, il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia (vedi Allegato F), è pari o superiore a 10 mm, non staccando dal substrato la parte basale della colonia. In caso di prelievo di colonie sotto taglia (cioè di diametro basale inferiore a 10 mm) è consentito un limite massimo di tolleranza del 5% calcolato sul peso del corallo totale prelevato giornalmente (a titolo esemplificativo, nel caso di un prelievo di 2.5 Kg, le colonie sotto taglia possono essere pari al massimo a 0.125 Kg). Gli apici spezzati non costituiscono oggetto di misurazione e non devono essere conteggiati per la registrazione del numero delle colonie sul giornale di pesca.
6. (Disposizioni in merito alla raccolta). Ai fini della tutela della risorsa:
a) durante la raccolta, il pescatore si assicura che la base della colonia di corallo non sia staccata dal substrato;
b) immediatamente dopo la raccolta, il corallo deve essere tenuto in acqua anche in superficie per almeno mezz’ora nel retino, di maglia non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l’emissione dei prodotti gametici; tale retino deve essere in dotazione all’unità di appoggio;
c) dopo la raccolta, si raccomanda il rilascio immediato, possibilmente nei siti di prelievo, degli apici del corallo spezzati accidentalmente o recisi e non commercializzabili.
7. (Zone in cui la pesca potrà essere esercitata) L’esercizio della pesca è consentito a profondità non inferiori a 80 metri. L’attività’ di pesca del corallo rosso può essere esercitata nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna con esclusione delle zone di cui al comma 8 del presente articolo.
8. (Zone in cui la pesca è vietata) E’ vietato, al fine di favorire la ricostituzione della risorsa, esercitare la pesca del corallo rosso nelle seguenti zone:
a) zone di mare protette -di cui all’elaborato grafico (Allegato A)- delimitate quali “Area Marina Protetta” (Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, Capo Caccia-Isola Piana, Isola dell’Asinara, Tavolara-Punta Coda Cavallo, Capo Carbonara-Villasimius, Capo Testa–Punta Falcone), parchi (Asinara, Arcipelago della Maddalena e Porto Conte) e quelle di seguito delimitate in tabella:
|
Costa |
Aree di Mare Interdette |
Latitudine |
Longitudine |
Limite Virtuale |
|
Orientale |
Tra Capo Comino e Capo Bellavista |
40° 31’ 42” 39° 55’ 48” |
9° 49’ 42” 9° 42”48” |
90° Est 90° Est |
|
Nord Orientale |
Tra Capo Testa e Capo Coda Cavallo |
41° 14’ 37” 40° 50’ 38” |
9° 08’ 39” 9° 43’ 42” |
270° Ovest 90° Est |
b) “zona campione di studio del corallo”, in prossimità di Capo Caccia (costa nord-occidentale della Sardegna) delimitata dalle seguenti coordinate:
punto 1: 40° 35’ 30’’ N/8° 06’ 05’’ E
punto 2: 40° 34’ 30’’ N/ 8° 06’ 05’’ E
punto 3: 40° 35’ 30’’ N/8° 07’ 45’’ E
punto 4: 40° 34’ 30’’ N/8° 07’ 45’’ E
c) L’area di mare compresa tra Capo Mannu e Capo Pecora, è aperta al prelievo per l’anno 2025 (come stabilito a partire dal 2005 con Decreto n. 15 del 18.05.2005) e assoggettata ad una particolare sorveglianza da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in coordinamento con le Autorità statali e locali competenti.
9. (Numero massimo di autorizzazioni) Il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l’anno 2025 è di 12.
10. (Porti designati per lo sbarco) Le operazioni di sbarco del corallo rosso prelevato nel mare territoriale devono obbligatoriamente essere effettuate nei porti di sbarco designati di cui alla tabella sottostante:
|
Porti di sbarco designati per la pesca del corallo |
|
|
1) |
Santa Teresa di Gallura |
|
2) |
Castelsardo |
|
3) |
Alghero |
|
4) |
Bosa |
|
5) |
Oristano |
|
6) |
Portoscuso |
|
7) |
Calasetta |
|
8) |
Villasimius |
|
9) |
Arbatax |
Ai fini del controllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata:
i) i soggetti autorizzati al prelievo del corallo rosso in territorio extra-regionale possono sbarcare il corallo esclusivamente nei porti di sbarco di cui al presente comma;
ii) è vietato a qualsiasi utilizzatore di unità da diporto il prelievo, la detenzione e lo sbarco di corallo rosso proveniente dal mare territoriale ed extraterritoriale lungo le coste del territorio regionale.
iii) le operazioni di trasbordo in mare di corallo rosso sono vietate.
11. (Notifica preventiva) I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti - tra due e quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto – notificano all’autorità marittima competente le seguenti informazioni:
a) l’ora di arrivo prevista;
b) il numero d’identificazione esterno e il nome del peschereccio;
c) il quantitativo stimato in peso vivo e, se possibile, il numero di colonie di corallo rosso detenute a bordo;
d) le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.
12. (Disposizioni in merito ai ROV - Remotely operated vehicles) È vietato, nel mare territoriale prospiciente il territorio della Sardegna, l’utilizzo e la detenzione a bordo delle unità di appoggio di veicoli sottomarini telecomandati (ROV) per la ricerca e/o lo sfruttamento dei banchi di corallo, in conformità a quanto previsto dal Reg. (UE) 2015/2102 (art 16 quinquies, par. 2); tale divieto è esteso a tutte le unità da pesca professionali ed alle unità destinate alla navigazione da diporto adibite a scopi sportivi, ricreativi o commerciali.
13. (Prosecuzione programma di monitoraggio scientifico a bordo delle unità)
Viene proseguito il programma di monitoraggio scientifico dell’attività di pesca del corallo rosso (di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.18/34 del 18 maggio 2023) effettuato dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli studi di Cagliari, finalizzato tra l’altro a rilevare i parametri biometrici delle colonie di corallo rosso prelevate dagli operatori autorizzati.
14. Al fine di consentire il monitoraggio delle attività di pesca deve essere garantito l’imbarco a bordo delle unità di appoggio autorizzate degli osservatori scientifici incaricati, per un numero minimo di due giornate al mese concordate tra le parti.
ART. 2 1. (Autorizzazione regionale alla pesca del corallo) L’autorizzazione annuale rilasciata al pescatore professionista è concessa, sospesa e revocata sulla base delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979 e ss.mm.ii., in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/6 del 13.04.2023 e dal presente decreto.
2. L’autorizzazione regionale consente esclusivamente la pesca del corallo rosso secondo quanto stabilito dall’art. 9 della L.R. 5 luglio 1979, n. 59 e ss.mm.ii.
3. L’autorizzazione regionale ha durata annuale.
4. L’autorizzazione regionale per l’esercizio della pesca del corallo rosso è rilasciata ai soli fini di cui alla legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979 e ss.mm.ii. Pertanto:
a) il rilascio dell’autorizzazione regionale al pescatore, non esime i soggetti a ciò tenuti dal munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza, documento necessario allo svolgimento dell’attività, da rilasciarsi a cura delle altre amministrazioni competenti, ivi compresa la licenza/attestazione provvisoria di pesca ministeriale che abilita l’imbarcazione utilizzata dal titolare dell’autorizzazione ad operare quale unità di appoggio in uno o più compartimenti marittimi della Sardegna e l’autorizzazione all’imbarco di ricercatori su l’unità d’appoggio (art. 8 D.lgs n. 218 del 5.08.2002) rilasciata dalla Capitaneria di porto.
b) il rilascio dell’autorizzazione regionale al pescatore non esime i soggetti interessati dal dover rispettare le prescrizioni previste da altre norme di legge e regolamentari che essi siano tenuti ad osservare per lo svolgimento dell’attività, volte a salvaguardare altri rilevanti interessi pubblici, ivi compresa la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E’ quindi fatta salva, tra l’altro:
- l’osservanza delle prescrizioni del D.L.gs 81/2008, il quale si occupa della sicurezza sul lavoro di tutti i settori di attività, ivi comprese le attività svolte in ambiente subacqueo e comportanti l’esposizione ad atmosfere iperbariche [In particolare, si rammenta che il D. lgs. 81/2008 è inerente “a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio” (D.L.gs 81/2008 – art.3, comma 1) e reca l’espresso richiamo ai “lavori che espongono ad un rischio di annegamento”, ai “lavori subacquei con respiratori” (D.L.gs 81/2008 – allegato XI, voci 5. e, rispettivamente, 7.), alle “atmosfere iperbariche” (D.L.gs 81/2008 – art.180, comma 1)].
- l’osservanza delle altre norme sulla sicurezza pertinenti, quali, a titolo comunque non esaustivo:
i) le norme di buona tecnica e le buone prassi a cui il datore di lavoro debba fare riferimento per il corretto adempimento degli obblighi di cui al D. lgs 81/2008;
ii) il D. lgs 271/99 e il D.lgs 298/99, in quanto norme a carattere sussidiario e speciale, riguardo le mansioni lavorative condotte a bordo delle navi da pesca, comprese le unità di appoggio per la pesca professionale del corallo, e tra loro complementari;
iii) (riguardo agli apparecchi a pressione utilizzati a supporto dell’attività subacquee) le norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto concernenti la fabbricazione e la circolazione di prodotti nel mercato europeo, a garanzia di specifici requisiti di sicurezza d’uso e di consumo, e la normativa vigente in relazione al tipo di apparecchi che preveda collaudi, verifiche periodiche o altre prescrizioni sulle modalità di gestione ed il corretto uso;
iv) i Regolamenti e le Ordinanze adottate dalle Autorità competenti e dall’Autorità marittima, se e in quanto applicabili.
ART. 3 1. (Modalità e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione) Il rilascio dell’autorizzazione regionale alla pesca del corallo rosso è disciplinato dalle seguenti disposizioni.
2. (Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione) Possono presentare istanza di autorizzazione i seguenti soggetti:
a) pescatori di corallo già precedentemente autorizzati, ovvero i pescatori professionisti che siano già stati autorizzati dalla Regione Sardegna alla pesca del corallo ai sensi della L.R. n. 59/1979 in più di un’annualità nell’ultimo decennio (ovvero dal 2015 al 2024), e richiedenti pertanto il rinnovo. Al fine dell’ammissibilità della istanza e del conteggio delle annualità di esercizio, il Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agro pastorale accerta, oltre al precedente rilascio dell’autorizzazione da parte della stessa amministrazione regionale, l’effettivo esercizio della pesca del corallo nel mare territoriale sulla base dei dati di prelievo annotati nei giornali di pesca del corallo rosso.
b) pescatori professionali subacquei, ovvero i pescatori professionisti in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione rilasciata dall’Amministrazione regionale ai sensi del Decreto Assessoriale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 e successive modifiche e integrazioni o da un’Autorità nazionale ai sensi del D.M. 20 ottobre 1986 “Disciplina della pesca professionale subacquea” e successive modifiche e integrazioni.
I soggetti di cui al punto b) dovranno essere in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:
1) possesso di attestato di qualificazione professionale per l’esercizio della pesca professionale subacquea previsto dal D.M. 20.10.1986, art. 4, punto 2), e dal Decreto Assessoriale N. 2524/DecA/102 del 07/10/2009, art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), tra quelli di seguito indicati:
a. diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei
b. attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti
c. attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della Legge n.845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione.
d. servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommozzatore,
Il requisito di cui al presente punto viene valutato congiuntamente al requisito di idoneità fisica richiesto di cui al comma 3 del presente articolo.
2) esercizio effettivo in almeno un’annualità nell’ultimo decennio (ovvero dal 2015 al 2024), della pesca del corallo rosso:
- in forza di un’autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un’altra Autorità pubblica nazionale (ai sensi del Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del MIPAAFT n. 26287 del 21.12.2018). In tal caso deve essere presentata la documentazione da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività di pesca del corallo rosso in un determinato periodo e zona nel rispetto della normativa vigente e della normativa in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca di cui al Reg. (CE) n. 1224/2009 (come comprovato a titolo esemplificativo da dichiarazione di assunzione in carico, documento di trasporto, nota di vendita) nonché nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dai Regolamenti (UE) n. 2019/982 del 5.06.2019 e n. 2015/2102 del 28.10.2015.
- in forza di una specifica autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un’Autorità estera. In tal caso deve essere presentata la documentazione/attestazione (a titolo esemplificativo: autorizzazione o attestazione rilasciata da un'Autorità pubblica o copia del libretto di imbarco) da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività di pesca del corallo rosso in un determinato periodo e zona, e se del caso il rispetto degli obblighi di registrazione previsti dai Regolamenti (UE) n. 2019/982 del 5.06.2019 e n. 2015/2102 del 28.10.2015; i documenti scritti in lingua straniera diversa dall’inglese, dal francese e dallo spagnolo, devono essere accompagnati da traduzione ufficiale. Laddove il requisito di ammissibilità sia stato già riconosciuto con la Determinazione di approvazione della graduatoria 2023 non è necessario allegare la documentazione.
3. (Idoneità fisica e ulteriori requisiti) I richiedenti, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, devono inoltre dimostrare, il possesso dei seguenti requisiti:
1) idoneità fisica all’esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione, secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii. ed al punto 3) dell’articolo 3 del D.M. 13.01.1979; l’idoneità fisica è attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento Marittimo; si precisa che l’idoneità fisica deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza e permanere per l’intera durata della stagione di pesca – si evidenzia inoltre che la certificazione deve essere stata rilasciata a partire dal 1 gennaio 2025.
2) iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali presso uno dei compartimenti marittimi della Sardegna a norma del D.Lgs. n. 153 del 26 maggio 2004.
4. (Art. 9 della L. R. n. 59/1979) Ai fini del rilascio dell’autorizzazione si applicano le disposizioni previste all’art. 9 della L. R. n. 59/1979.
5. (Criteri di selezione per il rilascio dell’autorizzazione)
a) Qualora il numero delle richieste ammissibili sia superiore al numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili si procede alla formazione della graduatoria secondo i seguenti criteri:
1) anzianità di esercizio effettivo dell’attività di pesca del corallo, da conteggiarsi nel seguente modo:
1.1) annualità di esercizio effettivo della pesca del corallo in forza di autorizzazione rilasciata dalla Regione Sardegna. Il dato circa l’ esercizio effettivo dichiarato dal richiedente nell’istanza viene verificato dall’ufficio sulla base della documentazione agli atti ed in particolare: per le annualità dal 2004 al 2024 sulla base dei dati di prelievo annotati sui giornali di pesca del corallo; per le annualità dal 1980 al 2003 sulla base delle informazioni contenute nel Registro delle autorizzazioni (con particolare riferimento alla presenza del nominativo del richiedente nell’elenco delle domande presentate ai fini del rilascio dell’autorizzazione e/o all’avvenuto rilascio dell’autorizzazione per la pesca del corallo).
1.2) annualità di esercizio effettivo della pesca del corallo in forza di un’autorizzazione/attestazione rilasciata da un’altra Autorità pubblica nazionale, accompagnata dalla documentazione comprovante il rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca e della normativa in materia di obblighi di registrazione di cui ai Regolamenti (UE) n. 2019/982 del 5.06.2019 e n. 2015/2102 del 28.10.2015 e al Decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del MIPAAFT n. 26287 del 21.12.2018;
1.3) annualità di esercizio effettivo della pesca del corallo in forza di un’autorizzazione/attestazione rilasciata da un’altra Autorità pubblica estera: in tal caso deve essere presentata la documentazione/attestazione (a titolo esemplificativo: autorizzazione o attestazione rilasciata da un'Autorità pubblica o copia del libretto di navigazione/foglio di ricognizione) da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività di pesca del corallo in un determinato periodo, accompagnata se del caso, dalla documentazione comprovante il rispetto obblighi di registrazione previsti dai Regolamenti (UE) n. 2019/982 del 5.06.2019 e n. 2015/2102 del 28.10.2015; i documenti scritti in lingua straniera diversa da inglese, francese e spagnolo, devono essere accompagnati da traduzione ufficiale. Laddove il requisito di anzianità sia stato già riconosciuto con la Determinazione di approvazione della graduatoria 2024 non è necessario allegare la documentazione.
2) anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
b) A parità di anzianità di esercizio effettivo dell’attività di pesca del corallo si darà priorità ai richiedenti che possano dimostrare una maggiore anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
6. (Termini e modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione).
L’istanza di autorizzazione, in bollo, deve essere trasmessa all’Amministrazione regionale tramite lo Sportello Unico dei Servizi (SUS), nel sito internet istituzionale www.regione.sardegna.it, entro e non oltre il giorno 7 maggio 2025.
All’istanza di autorizzazione devono essere allegati:
- la documentazione comprovante i requisiti di partecipazione di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo (se necessario);
- la documentazione comprovante il requisito di anzianità di cui al comma 5 lett.a) punto 1.2 e 1.3 del presente articolo (se necessario);
e inoltre:
- la dichiarazione dell’impresa di pesca (Allegato B): alla istanza di autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione di impegno, resa dal titolare dell’impresa di pesca armatrice dell’imbarcazione che il richiedente utilizzerà come unità d’appoggio, relativa al rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna secondo le disposizioni vigenti, nonché ad assicurare la possibilità di ospitare gli osservatori scientifici a bordo dell’unità di appoggio; qualora nel corso della stagione di pesca vi sia la necessità di sostituire l’imbarcazione di appoggio, deve essere data comunicazione al Servizio pesca e acquacoltura via PEC (agricoltura@pec.regione.sardegna.it) corredata dei dati dell’imbarcazione sostitutiva e dell’Allegato B, al fine del mantenimento dell’autorizzazione;
- autorizzazione all'imbarco di ricercatori sull'unità d'appoggio (art. 8 D.lgs n. 218 del 5.08.2002) rilasciata dalla Capitaneria di porto (congiuntamente all’Allegato B)
- il certificato medico di idoneità.
7. (Tassa annua) L’ammontare della tassa per la stagione 2025 è di euro 516,50. Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema online Pagamenti Online Regione Sardegna; La ricevuta del versamento della tassa annua dovuta per il rilascio dell’autorizzazione per la pesca del corallo, dovrà essere caricata sul sistema Sportello Unico dei Servizi (SUS) entro e non oltre il termine indicato nella notifica (presente sul SUS e inviata anche via mail all’indirizzo indicato dal richiedente) con la quale è comunicata l’accettazione dell’istanza.
8. (Rilascio dell’autorizzazione) Gli uffici regionali competenti provvedono:
- alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo in caso di nuovi richiedenti (di cui al comma 2 lettera b).
Qualora il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, la richiesta è inserita nella graduatoria delle domande ammesse. Qualora il richiedente sia un pescatore già autorizzato dalla Regione Sardegna alla pesca del corallo, in almeno un’annualità nell’ultimo decennio (ovvero in caso di rinnovo dell’autorizzazione), il possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è verificato sulla base delle dichiarazioni del richiedente, della documentazione allegata all’istanza e di quella presente agli atti del competente Servizio; la richiesta di rinnovo è quindi inserita nella graduatoria delle domande ammesse, fermo restando che, qualora dalle successive verifiche risultasse la carenza dei previsti requisiti, si procede con il ritiro dell’autorizzazione;
- alla redazione della graduatoria delle domande ammesse (rinnovi e nuove richieste) sulla base dei criteri di selezione di cui al comma 5 del presente articolo.
Il rilascio delle autorizzazioni è disposto secondo l’ordine di graduatoria tenuto conto del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, previo accertamento dell’effettivo versamento della tassa regionale e della presentazione di tutti gli allegati previsti (di cui al comma 6 del presente articolo).
9. (Comunicazioni successive al rilascio dell’autorizzazione)
a) Ai fini dei controlli onde prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, dei controlli sul rispetto della normativa in materia di tracciabilità, pesca e commercio, nonché per le attività di rispettiva competenza, gli uffici regionali trasmettono immediatamente gli atti di autorizzazione adottati all’Autorità Marittima, al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e agli altri Organi di Vigilanza interessati.
b) Al fine di agevolare le verifiche da parte delle Amministrazioni istituzionalmente competenti alla vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza, gli uffici regionali trasmettono immediatamente agli Organi di Vigilanza gli atti di autorizzazione adottati. Al riguardo, gli atti di autorizzazione sono trasmessi:
- ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, titolari dell’attività di vigilanza sull’applicazione dei disposti di tutela contenuti nel D.lgs 81/2008 e del relativo registro sanzionatorio, nonché, in concorrenza con gli altri organi competenti sotto indicati, dell’attività di vigilanza sulle attività lavorative condotte a bordo delle navi;
- all’Autorità Marittima e all’Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera, preposti alla vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza dal lavoro a bordo delle navi e, in coordinamento con i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro delle A.S.L., all’applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all’art. 41 – secondo periodo – del D.lgs. 271/99. La trasmissione all’Autorità Marittima è altresì finalizzata a consentire ogni attività di vigilanza di competenza;
- alle Direzioni Territoriali del lavoro competenti (art.13, comma 2, lett. b) D.lgs 81/2008.
ART. 4 1. (Giornale di pesca del corallo rosso)
a) A bordo dei natanti-appoggio dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza il giornale di pesca del corallo rosso (Allegato C al presente decreto per farne parte integrante) sul quale il titolare dell’autorizzazione deve riportare prima dell’arrivo in porto, per ogni giornata di pesca, il tipo e la quantità di corallo pescato, le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondità del banco, il numero di colonie, il diametro basale medio delle colonie, l’eventuale peso delle colonie sotto-taglia e in via sperimentale il diametro basale delle singole colonie intere pescate– sino ad un numero di 25 colonie, qualora il numero delle colonie pescate sia superiore (Allegato C1 al giornale di pesca secondo il modello allegato al presente decreto per farne parte integrante) includendo le eventuali colonie sottotaglia.
b) Tale giornale di pesca del corallo rosso, che viene consegnato unitamente all’autorizzazione, al fine di consentire il monitoraggio dello sforzo di pesca, deve essere tramesso all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale:
- in copia digitale via PEC (all’indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it ) entro sette giorni dalla fine di ciascun mese di prelievo;
- in copia cartacea a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca (all’indirizzo Servizio pesca e acquacoltura (via Pessagno 4, 09126 Cagliari).
c) Il giornale di pesca del corallo rosso che non sostituisce il giornale di pesca previsto dal regolamento CE n. 1224/2009 per le unità di LFT ≥ a 10 m, deve essere compilato per tutte le uscite in mare dell’unità da pesca anche quando il prelievo di corallo rosso è nullo, prima dell’entrata nel porto di sbarco designato e firmato dal pescatore/i di corallo, dal comandante e/o armatore dell’unità da pesca ed esibito all’autorità marittima competente presso il porto di sbarco designato, per le verifiche (di cui alla lettera f del presente articolo) e la vidimazione dello stesso.
d) Il comandante e/o armatore dell’unità da pesca solo in caso di comprovata impossibilità, da motivare, ad effettuare lo sbarco del corallo rosso prelevato presso i porti designati per lo sbarco, nell’arco della stessa giornata di prelievo durante gli orari previsti dalle ordinanze dell’autorità marittima competente, consegna e/o trasmette nel più breve tempo possibile - in ogni caso non superiore a 24 ore dal prelievo - via fax o posta elettronica, all’Autorità marittima competente copia del giornale di pesca del corallo rosso debitamente compilato e sottoscritto unitamente alla copia della documentazione in materia di tracciabilità dal Decreto direttoriale del 28 dicembre 2011, n. 155 e ss.mm.ii. e provvede allo sbarco del corallo prelevato e a fare vidimare il giornale di pesca del corallo rosso da parte dell’autorità marittima competente all’arrivo in porto.
e) È sempre comunque vietato effettuare più di una giornata di pesca di corallo senza aver effettuato l’operazione di sbarco precedente.
f) Il giornale di pesca del corallo rosso è vidimato al momento dello sbarco presso i singoli porti di sbarco dall’autorità marittima competente a seguito della verifica dei seguenti parametri:
- quota massima giornaliera di cattura - da eseguire sistematicamente sul corallo prelevato per singolo pescatore facendo uso della strumentazione (bilancia) a norma CE messa a disposizione dagli operatori sulle singole unità di appoggio;
- eventuale peso delle colonie sotto taglia;
- diametro basale minimo (da eseguire a campione);
- numero di colonie prelevate;
- completa compilazione e sottoscrizione del giornale di pesca del corallo rosso e dell’allegato contenete il diametro basale delle singole colonie.
g) L’Autorità marittima provvede a dare immediata comunicazione all’Amministrazione regionale – Servizio pesca e acquacoltura (all’indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it) nel caso vengano rilevate delle irregolarità rispetto a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari vigenti in merito alla quota massima prelevabile o alla taglia minima consentita e alla relativa tolleranza massima prevista - rilevando l’eventuale peso del corallo sotto taglia.
ART. 5 1. (Linee guida tracciabilità e disposizioni di riferimento)
a) È approvato il documento “Linee guida per garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità del corallo rosso”, Allegato D al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.
b) Con riferimento alle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna si applicano le disposizioni di cui:
- al D.M. 10 novembre 2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- al Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del 28 dicembre 2011 e ss.mm. relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con particolare riferimento all’obbligo di compilazione dell’Allegato B (dichiarazione di assunzione in carico), dell’Allegato B (nota di vendita) e dell’Allegato D (documento di trasporto).
ART. 6 1. (Allegati) Sono allegati al presente Decreto, per farne parte integrale e sostanziale, i seguenti documenti:
- Allegato A – zone protette
- Allegato B – dichiarazione dell’impresa di pesca
- Allegato C - Modello di giornale di pesca del corallo rosso
- Allegato C1 –modello della Scheda diametro basale delle singole colonie allegata al giornale di pesca del corallo rosso
- Allegato D – Linee guida per il rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna
- Allegato E - Modello del Documento di prelievo del corallo rosso (D.P.C.)
- Allegato F- Metodo di misurazione del corallo.
ART. 7 1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.
Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www. regione.sardegna.it) e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
Satta