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Deliberazione n. 45/2 del 25/10/2013


Oggetto: L.R. 23 ottobre 2009, n. 4, art. 11. Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, primo ambito omogeneo costiero, approvato con la Delib.G.R. n. 36/7 del 5 settembre 2006. Aggiornamento e revisione. Approvazione preliminare.

Autore: Giunta regionale

Pubblicato in: Bollettino n.49 - Parte I e II del 31/10/2013

Data di Pubblicazione: 31/10/2013

Materie: DIFESA AMBIENTE


 

Il Presidente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rappresentano alla Giunta regionale che con la deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006 è stato approvato in via definitiva il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – primo ambito omogeneo costiero, successivamente pubblicato sul Buras dell’8 settembre 2006.

Esso ha costituito uno dei primi esempi in Italia di pianificazione paesaggistica di nuova impostazione. Tuttavia, nella sua concreta applicazione sono emerse rilevanti criticità che hanno reso difficile l’attuazione delle sue previsioni, anche, ma non solo, per il fatto che le norme di salvaguardia oramai operano ben oltre i dodici mesi originariamente previsti stante il fatto che la quasi totalità dei Comuni non ha ancora adeguato i rispettivi strumenti urbanistici al PPR.

Dopo i primi anni della sua attuazione, quindi, lo stesso legislatore regionale ha ravvisato la necessità di procedere ad alcune revisioni del PPR, e sin dal 2008, con la L.R. n. 13/2008, ha apportato allo stesso alcune modifiche. Nella materia in argomento, infatti, la Regione Sardegna, dopo aver legiferato con la legge regionale n. 45/1989, e successive modifiche e integrazioni, ha approvato la legge regionale n. 8/2004, che ha regolamentato contenuti ed iter di approvazione del PPR approvato nel 2006, e, successivamente alla approvazione del PPR, la già ricordata legge regionale n. 13/2008, la legge regionale n. 4/2009 e la legge regionale n. 21/2011: tali ultime due leggi regionali hanno espressamente trattato il tema dell’aggiornamento e revisione del PPR.

Tutte tali leggi regionali quindi, hanno recepito questa esigenza di provvedere al superamento delle richiamate criticità prevedendo idonee misure in tal senso.

Nello specifico, la prima di tali leggi, la legge regionale n. 13/2008, conformemente a quanto stabilito a livello statale dall'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal decreto legislativo n. 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), ha dettato una puntuale disciplina sui beni paesaggistici, in particolare quelli vincolati per legge, quelli con provvedimento amministrativo, nonché quelli specificamente individuati nei piani paesaggistici e delimitati nelle cartografie ad essi allegate in scala idonea alla loro puntuale identificazione: una indicazione sostanzialmente coincidente, quindi, con quella contenuta nell’articolo 143 del Codice.

Il Presidente e l’Assessore ricordano, inoltre, che la materia della tutela del paesaggio (così come espressamente riconosciuto anche con la sentenza 51/2006 della Corte Costituzionale) appartiene alla potestà legislativa esclusiva della Regione Sardegna, sulla base dell’articolo 3, lettera f) dello Statuto Speciale, e che, peraltro, con altra sentenza, n. 226 del 2009, la stessa Corte ha riconosciuto che, nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome, titolari della potestà legislativa esclusiva in materia di paesaggio, non opera la potestà legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

In tale materia la Regione Sardegna può legiferare, come ha sempre legiferato negli anni, pur se, ovviamente, nell’esercizio di tale potestà, è tenuta al rispetto dei limiti indicati nell’articolo 3 dello Statuto e quindi, tra questi, al rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale contenute nel D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i.

Per quanto riguarda la competenza amministrativa, invece, il Presidente e l’Assessore ricordano, inoltre, che il secondo comma dell’articolo 6 del DPR 480/1975 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna” attribuisce alla Regione la competenza in materia di “redazione e approvazione dei piani territoriali paesaggistici”.

Ricordano, inoltre, che in attuazione della L.R. n. 4/2009, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 56/38 del 29.12.2009, ha dato mandato alla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale di predisporre gli elaborati e di costituire i gruppi di lavoro.

Successivamente quindi alla entrata in vigore della citata legge regionale n. 4/2009, con le deliberazioni n. 56/38 del 29.12.2009 e n. 32/58 del 15.9.2010, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi applicativi e le attività principali da porre in essere, e ha identificato il processo partecipativo denominato “Sardegna Nuove Idee” quale metodo con cui dare impulso alle attività inerenti all’aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico nonché per rispondere, non solo in modo formale bensì sostanziale, alla necessità di garantire, nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici, la partecipazione e la concertazione istituzionale. Sono stati perciò attivati, nei singoli ambiti di paesaggio costiero individuati dal Piano Paesaggistico Regionale, i laboratori partecipati di progettazione paesaggistica attraverso tavoli tematici di approfondimento e specificazione locale.

Rappresentano, quindi, alla Giunta regionale che, nel rispetto dell’articolo 11 della legge regionale n. 4/2009, la Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale ha predisposto, mediante la costituzione, con determinazione dirigenziale n. 5569/DG del 28.12.2011, dei gruppi di lavoro formati da professionalità interne alla amministrazione regionale, l’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, che era stato approvato, come detto, in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006.

Il Presidente e l’Assessore riferiscono, inoltre, che, in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale n. 21/2011, il Consiglio Regionale della Sardegna, con ordine del giorno n. 86 del 25 luglio 2012, ha approvato le Linee Guida inerenti all’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale dell’ambito costiero e alla elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale dell’ambito interno.

Il Presidente e l’Assessore evidenziano che, per garantire la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi e per assicurare ampie forme di pubblicità, si sono tenuti numerosi incontri con le altre Direzioni generali della Regione, con il partenariato istituzionale ed economico-sociale, con le associazioni ambientaliste e con le Università ed è stata predisposta una sezione speciale nel sito SardegnaTerritorio della Regione.

Evidenziano, poi, che, così come è stato prescritto dalle leggi regionali avanti ricordate, nell’ambito della complessiva attività di aggiornamento e revisione del PPR, di competenza della Regione ai sensi del secondo comma dell’art. 6 delle Norme di Attuazione dello Statuto speciale, DPR 480/1975, si è proceduto all’opera di aggiornamento e revisione. Ciò del resto in piena sintonia con le previsioni del Codice il quale riconosce espressamente e fa salve nell’articolo 8 del D.Lgs. n. 42/2004 le competenze delle Regioni a Statuto Speciale, come definite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione (sul piano delle fonti normative prevalenti sulle leggi ordinarie dello Stato): tra queste, come già ricordato, vi è anche l’art. 6 del DPR 480/1975, il quale attribuisce alla esclusiva competenza regionale la predisposizione ed approvazione del piano paesistico.

La norma di attuazione in esame disciplina anche le forme di collaborazione tra Regione e Stato in tale attività di predisposizione del piano paesistico ed infatti la Regione, secondo quanto previsto dall’articolo 6, terzo comma, del citato DPR 480/1975 ha ritenuto di operare avvalendosi della collaborazione del competente Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con il quale ha attivato molteplici incontri, anche per lo svolgimento delle attività di verifica ed adeguamento ai sensi dell’articolo 156 del Codice.

Tale attività di verifica ed adeguamento si fonda, infatti, rispetto all’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale costiero già da tempo avviato dalla Regione ai sensi della citata legge regionale n. 4/2009, su comuni elementi di conoscenza e analisi del paesaggio sardo.

Conseguentemente, in applicazione della deliberazione n. 11/3 del 26.2.2013 della Giunta regionale, la Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia ha sottoscritto in data 1° marzo 2013 con il Ministero, il Disciplinare Tecnico che ha fissato, all’articolo 4, in duecentodieci giorni il periodo temporale per lo svolgimento delle attività di verifica ed adeguamento del PPR costiero.

Il Presidente e l’Assessore ricordano che, grazie a tale attività di collaborazione, in attuazione di quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, nel corso di numerose riunioni tecniche, si è giunti alla condivisione di significativi risultati.

Nell’ambito di tale percorso, il 22 marzo 2011 è stato sottoscritto dalla Direzione regionale del Ministero e dalla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia il Protocollo d’Intesa per disciplinare l’attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all’identificazione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice che ha consentito di avere il quadro complessivo di tutti i provvedimenti amministrativi di vincolo operanti, sin da quasi un secolo, sull’intero territorio regionale, pervenendo al preciso riconoscimento della loro perimetrazione su cartografia aggiornata.

In data 16 maggio 2013, inoltre, è stato sottoscritto con il predetto Ministero il Protocollo d’Intesa disciplinante la ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, che ha consentito la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione.

Inoltre, in merito ai più complessivi contenuti della pianificazione paesaggistica relativi ai beni di cui alla lettera c) del comma 1, articolo 1, della legge regionale n. 13/2008, analogamente a quanto previsto alla lettera d), comma 1, dell’articolo 143 del Codice, le attività congiunte con il Ministero hanno fornito alla Regione, all’interno del periodo previsto dei duecentodieci giorni, importanti elementi quali, tra gli altri, quelli relativi alla identificazione dei corretti contenuti del Repertorio del Mosaico dei Beni Paesaggistici pubblicato sul BURAS nel 2008, utili anche ai fini dell’aggiornamento e revisione del PPR ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 4/2009.

Quanto, poi, alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dell’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale ricordano che è stato avviato il relativo procedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, con nota trasmessa il 7 luglio 2010 dall’autorità procedente, Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, all’autorità competente Servizio della sostenibilità ambientale e valutazione impatti (SAVI) dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente. Il procedimento di VAS è proseguito mediante la redazione del Rapporto Preliminare, denominato documento di scoping, elaborato anche con il contributo del SAVI, pubblicato sul sito istituzionale e presentato nell’incontro di scoping alle autorità ambientali e ai soggetti competenti in materia ambientale nonché alle associazioni ambientaliste.

Il Presidente e l’Assessore evidenziano ancora che, ai sensi del citato D.Lgs. n. 152/2006, è stato redatto il Rapporto Ambientale dell’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale costiero, corredato della sintesi non tecnica e contenente la sezione apposita inerente allo studio di Valutazione di Incidenza, previsto ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997. Il Rapporto Ambientale è stato elaborato sulla base delle risultanze della sopradescritta fase di scoping e concordato con il SAVI; il Rapporto Ambientale del Piano Paesaggistico Regionale, corredato della sintesi non tecnica e contenente la sezione apposita inerente allo studio di Valutazione di Incidenza, previsto ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 357/1997, fa parte integrante, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del citato aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo.

Conclusivamente, il Presidente e l’Assessore riferiscono che, nel rispetto delle Linee Guida e secondo i predetti indirizzi operativi della Giunta regionale, la Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia ha redatto l’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale costiero, arricchito anche degli elementi conoscitivi scaturiti dalla suddetta attività con il Ministero, e che è costituito dai seguenti allegati elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che sinteticamente vengono illustrati alla Giunta dall’Assessore e dalla predetta Direzione generale della Pianificazione Urbanistica:

a. Relazione generale dell'aggiornamento e revisione;

b. Complessi territoriali con valenza storico culturale;

c. Glossario e Dizionario;

d. Atlante degli Ambiti di paesaggio;

e. Schede degli ambiti di paesaggio

f. Atlante degli Ambiti locali di progettazione paesaggistica;

g. Atlante dei paesaggi rurali;

h. Atlante dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e dei contesti identitari;

i. Atlante degli insediamenti storici;

j. Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico;

k. Atlante delle zone di interesse archeologico;

l. Atlante dei vulcani;

m. Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari e Repertorio delle zone di interesse archeologico, che sostituiscono il Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari pubblicato sul supplemento straordinario n.1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008;

n. Repertorio dei territori contermini ai laghi;

o. Repertorio degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico;

p. Repertorio degli alberi monumentali;

q. Repertorio delle grotte e caverne;

r. Repertorio dei monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31/89

s. Repertorio dei parchi e riserve nazionali o regionali;

t. Inventario generale delle terre gravate da usi civici;

u. le tavole costituite da:

TAV. 1.1. Ambiti di Paesaggio Costieri, scala 1:200.000;

TAV. 1.2. Beni Paesaggistici. Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico. Sistemi identitari. Contesti identitari, scala 1: 200.000;

TAV. 1.3. Assetto ambientale, scala 1:200.000;

TAV. 1.4. Complessi territoriali con valenza storico-culturale, scala 1:200.000;

TAV. 1.5. Assetto insediativo, scala 1:200.000;

TAV. 2.1. Tavola d'insieme (n. 153 sezioni relative agli ambiti costieri), scala 1:25.000;

TAV. 2.2. Beni paesaggistici (n.207 sezioni), scala 1:25.000;

TAV. 2.3. Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico. Sistemi identitari. Contesti identitari (n.207 sezioni), scala 1:25.000;

v. Norme Tecniche di Attuazione.

Riprende la parola il Presidente per illustrare alcuni approfondimenti svolti su talune previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione del piano in questione; approfondimenti resisi necessari principalmente in quanto le norme di salvaguardia che avrebbero dovuto avere una efficacia limitata di 12 mesi dall’entrata in vigore del PPR del 2006, di fatto continuano ad essere applicate fino ad oggi producendo effetti altamente negativi che si concretizzano nel blocco di numerose iniziative di sviluppo dei territori e degli enti locali. Anche la norma di salvaguardia più restrittiva, quella del vincolo per esproprio per pubblica utilità, fa osservare, ha una efficacia massima di cinque anni.

Prosegue evidenziando che la maggioranza dei Comuni, non dotati di PUC adeguati al PPR, si trova a dover applicare da oramai sette anni una norma di salvaguardia su beni che potrebbero essere gestiti diversamente.

Quanto rappresentato impone di assumere immediate soluzioni non solo alle istanze dei Comuni, ma anche a quelle delle categorie di operatori di numerosi comparti produttivi.

Gli approfondimenti, in particolare, prosegue il Presidente, riguardano esclusivamente le Norme Tecniche di Attuazione di cui al precedente punto v., recepiti nel testo allegato.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente e dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica nonché le suddette proposte di modifica delle Norme Tecniche di Attuazione, visti, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza e del Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia sulla proposta in esame

 

Delibera

 

di far proprie tutte le premesse sopra riportate che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 di approvare in via preliminare, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 4/2009, l’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, approvato in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006;

 di disporre la pubblicazione, nel rispetto del procedimento finalizzato alla approvazione definitiva del Piano stesso:

a) sul Buras della presente deliberazione;

b) sul sito istituzionale della presente deliberazione unitamente a tutti i suoi elaborati allegati;

 di disporre il deposito di tutti i predetti atti presso la Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;

 di dare atto che l’aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo è costituito dagli allegati elaborati di seguito elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

a. Relazione generale dell’aggiornamento e revisione;

b. Complessi territoriali con valenza storico culturale;

c. Glossario e Dizionario;

d. Atlante degli Ambiti di paesaggio;

e. Schede degli ambiti di paesaggio

f. Atlante degli Ambiti locali di progettazione paesaggistica;

g. Atlante dei paesaggi rurali;

h. Atlante dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e dei contesti identitari;

i. Atlante degli insediamenti storici;

j. Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico;

k. Atlante delle zone di interesse archeologico;

l. Atlante dei vulcani;

m. Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari e Repertorio delle zone di interesse archeologico, che sostituiscono il Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari pubblicato sul supplemento straordinario n.1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008;

n. Repertorio dei territori contermini ai laghi;

o. Repertorio degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico;

p. Repertorio degli alberi monumentali;

q. Repertorio delle grotte e caverne;

r. Repertorio dei monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31/89

s. Repertorio dei parchi e riserve nazionali o regionali;

t. Inventario generale delle terre gravate da usi civici;

u. le tavole costituite da:

TAV. 1.1. Ambiti di Paesaggio Costieri, scala 1:200.000;

TAV. 1.2. Beni Paesaggistici. Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico. Sistemi identitari. Contesti identitari, scala 1: 200.000;

TAV. 1.3. Assetto ambientale, scala 1:200.000;

TAV. 1.4. Complessi territoriali con valenza storico-culturale, scala 1:200.000;

TAV. 1.5. Assetto insediativo, scala 1:200.000;

TAV. 2.1. Tavola d’insieme (n. 153 sezioni relative agli ambiti costieri), scala 1:25.000;

TAV. 2.2. Beni paesaggistici (n.207 sezioni), scala 1:25.000;

TAV. 2.3. Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico. Sistemi identitari. Contesti identitari (n.207 sezioni), scala 1:25.000.

v. Norme Tecniche di Attuazione.

 di dare atto che gli elaborati sopra elencati sostituiscono gli elaborati approvati definitivamente con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 tra i quali ultimi elaborati restano operanti, esclusivamente per le parti eventualmente non in contrasto con le nuove indicazioni e previsioni contenute nel Piano di cui alla presente deliberazione, la sezione I e la sezione II - parte prima - della relazione generale, quale documento che motiva e sintetizza le scelte operate dal PPR approvato con la citata deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006;

 di adottare contestualmente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Rapporto Ambientale dell’aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, corredato della sintesi non tecnica e contenente la sezione apposita inerente allo studio di Valutazione di Incidenza, previsto ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, facente parte integrante del citato aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo.

Il Presidente

Cappellacci

p. Il Direttore Generale

Farina