Logo BURASLogo Regione Sardegna
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
Buras > Bollettino n.49 - Parte I e II >Legge n. 24 del 20/10/2016

Torna Indietro

Legge n. 24 del 20/10/2016


Oggetto: Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Autore: Presidenza della Regione

Pubblicato in: Bollettino n.49 - Parte I e II del 27/10/2016

Data di Pubblicazione: 27/10/2016

Materie: LEGGI REGIONALI


 

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

 

 

Parte I

 

Parte generale

Titolo I

 

Norme generali e programmazione delle attività di semplificazione

Capo I

 

Disposizioni generali

Art. 1

 

Finalità e obiettivi

 

1. La presente legge, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi gravanti sui cittadini e sulle imprese:

a) stabilisce le regole generali relative alla programmazione delle attività di semplificazione normativa ed amministrativa;

b) individua e disciplina gli strumenti attribuiti alla Giunta regionale per il miglioramento della qualità della regolazione, presupposto necessario per assicurare maggiore trasparenza nella formazione degli atti normativi e per garantire una reale semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale;

c) stabilisce norme generali sui procedimenti amministrativi in modo da ridurre le fasi procedimentali non necessarie ed i tempi di conclusione dei procedimenti;

d) istituisce e disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), in modo da attribuire ad un ufficio unico sia le competenze esercitate dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), sia le competenze relative all'edilizia privata;

e) stabilisce le misure di semplificazione per le procedure amministrative settoriali più onerose per i cittadini e le imprese.

 

Art. 2

 

Legge regionale annuale di semplificazione

 

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, presenta annualmente, entro il mese di settembre, un disegno di legge di semplificazione normativa ed amministrativa finalizzato a dare attuazione agli obiettivi stabiliti dall'articolo 1.

Titolo II

 

Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione

Capo I

 

Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione

Art. 3

 

Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione

 

1. La Giunta regionale, al fine di conseguire il miglioramento della qualità della regolazione per gli atti di propria competenza, si avvale dei seguenti strumenti e metodi:

a) disegno di legge regionale per la riduzione del numero di leggi;

b) chiarezza della formulazione dei testi normativi e rispetto delle regole di tecnica legislativa;

c) testi unici;

d) analisi tecnico-normativa (ATN);

e) analisi di impatto della regolazione (AIR).

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta gli atti amministrativi e organizzativi necessari per dare integrale e piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

 

Art. 4

 

Disegno di legge per la riduzione del numero delle leggi

 

1. La Giunta regionale procede annualmente alla ricognizione delle leggi regionali per le quali è necessaria l'abrogazione espressa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) individuazione delle disposizioni incompatibili con gli atti normativi dell'Unione europea;

c) individuazione delle disposizioni che hanno esaurito i loro effetti o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

2. La Giunta regionale prima della presentazione del disegno di legge regionale recante la riduzione del numero di leggi, attiva forme di consultazione e cooperazione interistituzionale con la Commissione consiliare competente.

3. Un allegato al disegno di legge di cui al comma 2 reca l'elenco delle disposizioni di legge regionale individuate ai sensi del comma 1 per le quali è necessaria l'abrogazione espressa.

4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni di leggi regionali relative al periodo dal 1949 al 1969 elencate nell'allegato A.

5. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

6. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile restano comunque fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali non comprese nell'allegato A alla presente legge.

 

Art. 5

 

Chiarezza del testo e tecnica legislativa

 

1. La Giunta regionale impronta gli atti di propria competenza a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa adottate a livello europeo e nazionale.

2. La struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa assicura che i disegni di legge e di regolamento siano redatti nel rispetto dei principi e delle regole stabiliti dal comma 1.

 

Art. 6

 

Sviluppo delle politiche di genere e revisione del linguaggio amministrativo

 

1. La Regione, per garantire lo sviluppo delle proprie politiche di genere, riconosce e adotta un linguaggio non discriminante rispettoso dell'identità di genere, mediante l'identificazione sia del soggetto femminile che del soggetto maschile negli atti amministrativi, nella corrispondenza e nella denominazione di incarichi, di funzioni politiche e amministrative.

2. Per promuovere una nuova coscienza linguistica finalizzata a riconoscere la piena dignità, parità e importanza del genere femminile e maschile, la struttura della Giunta regionale preposta alla comunicazione istituzionale predispone la revisione del lessico giuridico e amministrativo di atti, provvedimenti e comunicazioni, secondo gli orientamenti europei e nazionali in materia e mediante l'analisi di buone pratiche.

3. Sulla base dell'attività di cui al comma 2, la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida in materia e le comunica, mediante specifica informativa, al proprio personale e a quello appartenente al sistema Regione.

 

Art. 7

 

Testi unici

 

1. I testi unici legislativi racchiudono la disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati.

2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo e abrogano espressamente le disposizioni vigenti la cui disciplina trova collocazione negli stessi, e le eventuali altre disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate.

3. Le disposizioni dei testi unici possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo espressamente, mediante l'indicazione delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico stesso.

4. La Giunta regionale, dopo avere attivato forme di consultazione e cooperazione interistituzionale con la Commissione consiliare competente, presenta appositi disegni di legge contenenti testi unici.

 

Art. 8

 

Analisi tecnico-normativa

 

1. L'Analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta dalla Giunta regionale sull'ordinamento giuridico vigente ed il rispetto delle competenze legislative statali, e dà conto della sua conformità alla Costituzione, allo Statuto speciale e alla normativa dell'Unione europea. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza nazionale e dell'Unione europea e tiene conto di eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

2. L'ATN dà conto di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame e illustra la correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta e delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative, anche inerenti alla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa più recenti adottate dalla Giunta regionale.

3. I disegni di legge presentati dalla Giunta regionale sono accompagnati obbligatoriamente dalla relazione di ATN.

4. L'ATN è, inoltre, obbligatoria per tutte le proposte di deliberazione della Giunta regionale riguardanti procedimenti amministrativi.

5. La relazione di ATN è predisposta dalla struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa.

 

Art. 9

 

Analisi di impatto della regolazione

 

1. L'Analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva socio-economica degli interventi normativi proposti dalla Giunta regionale sulle attività dei cittadini e delle imprese, e sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna definito dall'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'AIR è effettuata mediante comparazione di differenti ipotesi di intervento normativo, ivi compresa quella del mancato intervento.

3. La Giunta regionale individua le tipologie di proposte di atti giuridici di propria competenza da sottoporre all'AIR.

4. L'AIR è predisposta dalla struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa.

 

Art. 10

 

Principio della priorità digitale (Digital first)

1. In attuazione del principio della priorità digitale (Digital first), gli atti a valenza generale, i disegni di legge, le proposte di regolamento e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale prevedono modalità attuative innanzi tutto digitali.

2. Le proposte di atto normativo di cui al comma 1 sono corredate da una apposita relazione denominata "Relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa" nella quale sono indicate le modalità digitali attuative ritenute adeguate al fine di garantire celerità, efficacia ed efficienza del procedimento e che impongano il minor costo possibile a cittadini ed imprese.

3. Solo in caso di comprovata impossibilità di attuazione digitale sono consentite misure attuative analogiche.

 

Art. 11

 

Pubblicazione in formato aperto (open data)

 

1. La Regione e gli enti del sistema Regione attuano gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dei dati, degli atti e dei documenti ivi previsti e dei testi delle leggi regionali vigenti aggiornate e coordinate con le modifiche e integrazioni successivamente intervenute; la pubblicazione di ciascuno dei testi legislativi sul sito web è corredata dall'indicazione delle differenti formulazioni del testo che dalla data di entrata in vigore si sono succedute, dall'indicazione delle leggi e dei singoli articoli che hanno determinato tali modifiche nel corso del tempo e da un database comparativo costantemente aggiornato e strutturato per aree tematiche al fine di facilitare l'individuazione delle singole leggi.

2. Il motore di ricerca interno al sito istituzionale della Regione e degli enti del sistema Regione è strutturato in maniera tale da consentire il facile reperimento degli atti, dei documenti e dei testi normativi aggiornati e indicizzati per aree tematiche secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale uniforma il sito istituzionale della Regione ai criteri del formato aperto (open data).

4. Nelle more della completa digitalizzazione degli atti e dei documenti della Regione, compreso il caso di eventuali indisponibilità di alcuni atti sul sito della Regione o degli enti del sistema Regione, anche in seguito alla completa digitalizzazione, gli interessati possono richiedere la pubblicazione in formato aperto sul sito internet della Regione o degli enti del sistema Regione, di atti o categorie di documenti non pubblicati a sensi del comma 1. La Regione e gli enti del sistema Regione pubblicano tali atti o categorie di documenti sui rispettivi siti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

 

Art. 12

 

Obbligo della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari

 

1. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23), è sostituito dal seguente:

"3. In attuazione del principio del pareggio di bilancio stabilito dall'articolo 81 della Costituzione, i disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale che comportino conseguenze finanziarie sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, e sulle relative coperture, redatta conformemente all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni altro elemento utile per la verifica in sede consiliare del rispetto degli equilibri di bilancio e dell'obbligo di copertura finanziaria dei provvedimenti. La relazione tecnica, predisposta dall'Assessorato regionale competente per materia, è verificata dall'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e programmazione e da questi trasmessa al Consiglio regionale.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 2006, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Le commissioni consiliari competenti possono richiedere alla Giunta regionale la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame al fine della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica è trasmessa nel termine indicato dalle medesime commissioni e, in ogni caso, entro quindici giorni dalla richiesta. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina gli ulteriori casi in cui la Giunta regionale è tenuta alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.".

3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale n. 11 del 2006 è abrogata.

 

Titolo III

 

Norme generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi

Capo I

 

Norme generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi

Sezione I

 

Principi e obiettivi

Art. 13

 

Azioni e obiettivi della semplificazione amministrativa

 

1. La Regione, in attuazione dei principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa e al fine di semplificare gli adempimenti richiesti ai cittadini e alle imprese, persegue i seguenti obiettivi:

a) la riduzione delle fasi procedimentali non necessarie;

b) la riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

c) l'innovazione tecnologica e informatica nei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese;

d) l'uniformazione delle prassi amministrative e la diffusione delle buone pratiche.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione attua le azioni seguenti:

a) l'eliminazione delle sovrapposizioni di competenze fra più enti e uffici sulla medesima materia, al fine di razionalizzare le competenze e unificare, laddove possibile, le verifiche in capo a un solo soggetto istituzionale;

b) l'eliminazione della necessità di acquisizione dell'assenso di organi collegiali, commissioni e organismi i cui compiti possono essere assegnati a singoli uffici;

c) l'abrogazione espressa delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono la sequenzialità delle verifiche istruttorie da parte di uffici diversi, anche di diverse pubbliche amministrazioni, così da garantire la simultaneità delle verifiche di competenza degli uffici delle pubbliche amministrazioni coinvolti in un procedimento amministrativo, e la successiva sintesi delle medesime verifiche in sede di conferenza di servizi;

d) l'individuazione di specifiche fattispecie autorizzatorie prive di discrezionalità amministrativa che possono essere ricondotte alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a semplici comunicazioni preventive;

e) l'individuazione di fattispecie che possono essere oggetto di percorsi sperimentali di semplificazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);

f) l'adeguamento e il potenziamento delle strutture informatiche;

g) la dematerializzazione degli archivi cartacei e la relativa catalogazione;

h) il miglioramento della procedura di accesso agli atti anche mediante modalità telematiche.

3. Al fine di una corretta applicazione delle nuove disposizioni da parte degli enti locali, la Regione concorre anche economicamente all'adeguamento degli strumenti digitali a loro disposizione, alla riorganizzazione e dematerializzazione dei loro archivi e alla formazione e aggiornamento del personale.

 

Art. 14

 

Programma di riduzione e misurazione degli oneri amministrativi

 

1. Le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali contengono, in allegato, l'elenco di tutti gli oneri amministrativi in essi eventualmente previsti, posti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti; tali oneri sono pubblicati, anche ai fini del decreto legislativo n. 33 del 2013, sul sito istituzionale delle amministrazioni del sistema Regione.

2. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui i cittadini, le imprese e gli utenti in genere sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, inclusi gli adempimenti comportanti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

 

Sezione II

 

Riduzione dei termini procedimentali, responsabilità e indennizzo

 

Art. 15

 

Termini dei procedimenti amministrativi

 

1. Fatti salvi i procedimenti di cui al comma 2, nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, i procedimenti amministrativi previsti dalla disciplina regionale si concludono entro il termine di trenta giorni.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prorogabile per ulteriori centoventi giorni, individua espressamente:

a) i procedimenti che si devono concludere entro un termine inferiore a trenta giorni;

b) i procedimenti che si devono concludere in un termine superiore a trenta giorni, ma comunque non superiore a novanta giorni;

c) i procedimenti per i quali, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni.

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione della deliberazione di cui al comma 2, tutti i termini dei procedimenti amministrativi previsti dalla disciplina regionale sono ridotti a trenta giorni, eccetto quelli per i quali è già previsto un termine inferiore.

 

Art. 16

 

Celerità delle attività istruttorie

 

1. L'attività istruttoria necessaria nell'ambito del procedimento è compiuta favorendo la contestualità dell'azione dei vari soggetti coinvolti.

2. È vietato differire le verifiche istruttorie ad un momento successivo alla ricezione dei pareri e degli atti di assenso, i quali restano comunque necessari ai fini della conclusione del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 17

 

Sospensione dei procedimenti amministrativi

 

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della pubblica amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 17 bis della legge n. 241 del 1990.

2. In caso di sospensione il termine riprende a decorrere dal momento della produzione delle integrazioni richieste. Nel caso in cui l'integrazione istruttoria non avvenga nel termine assegnato o non sia da ritenersi esaustiva, l'effetto sospensivo viene meno, determinando la prosecuzione del procedimento sulla base della documentazione agli atti.

3. Nel caso di cui al comma 1, al venir meno dell'effetto sospensivo il responsabile del procedimento comunica all'interessato il nuovo termine di conclusione del procedimento, precisando la data entro cui il provvedimento è adottato. In caso di omessa comunicazione il termine di conclusione del procedimento si considera, a tutti gli effetti di legge, pari al termine originariamente previsto addizionato di ulteriori quindici giorni.

4. La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, adottata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, sospende i termini per la conclusione del procedimento. Tali termini riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, alla scadenza del termine indicato nella comunicazione.

5. L'interessato, nei termini assegnati ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, può chiedere l'assegnazione di un termine più ampio, fino a trenta giorni consecutivi, per la presentazione delle osservazioni e la produzione di eventuali elaborati integrativi o sostitutivi.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme generali sul procedimento amministrativo. Esse sono applicabili ai procedimenti amministrativi previsti da norme speciali solamente in funzione di integrazione delle specifiche discipline.

 

Art. 18

 

Riduzione dei termini per le imprese certificate

 

1. La Regione riconosce alle imprese certificate in materia ambientale e di sicurezza, in base alle norme nazionali e internazionali vigenti, la riduzione di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore, dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza regionale qualora siano superiori a trenta giorni.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le condizioni, le modalità ed i limiti per il riconoscimento dell'agevolazione procedimentale di cui al comma 1.

 

Art. 19

 

Violazione dei termini procedimentali e responsabilità

 

1. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento entro i termini stabiliti nell'articolo 15 o previsti da leggi speciali costituisce elemento di valutazione della performance individuale, e di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del responsabile inadempiente sulla base della disciplina regionale e statale vigente.

2. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato per la conclusione del procedimento.

3. Il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni.

4. Il dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti.

 

Art. 20

 

Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi

 

1. Con periodicità annuale è predisposto un apposito rapporto che individua i tempi medi impiegati da parte di ciascuno dei servizi delle direzioni generali del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza, in modo da evidenziare i servizi più virtuosi e i servizi meno virtuosi.

2. Il rapporto di cui al comma 1, contenente dati complessivi e di facile lettura, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le misure applicative del presente articolo anche al fine di garantirne il coordinamento con la disciplina regionale relativa alla valutazione dei dirigenti e degli altri pubblici dipendenti.

 

Art. 21

 

Responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti

 

1. Presso ciascuna direzione generale del sistema Regione, così come definita nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ciascun direttore di servizio ricopre le funzioni di responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti di propria competenza.

2. Gli enti locali, in conformità con quanto previsto nel comma 1 e nel rispetto della autonomia organizzativa loro garantita, individuano uno o più responsabili della correttezza e della celerità dei procedimenti in base ai loro specifici ordinamenti.

3. Al direttore generale è comunque attribuito il potere sostitutivo, nei termini di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, in caso di mancata adozione, da parte dei direttori di servizio della direzione generale di appartenenza, del provvedimento entro i termini stabiliti.

4. Al responsabile della correttezza e celerità è attribuito il potere sostituivo in caso di mancata adozione, da parte del soggetto preposto, del provvedimento entro i termini stabiliti.

5. Per ciascun procedimento amministrativo, nei siti web istituzionali del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella pagina iniziale (homepage), l'indicazione del responsabile della correttezza e della celerità a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6.

6. Ove il procedimento debba concludersi necessariamente mediante l'adozione di un provvedimento espresso, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore determinato dalla sospensione dei termini, l'interessato può rivolgersi al responsabile della correttezza e della celerità affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento.

7. A tal fine il responsabile della correttezza, entro il termine previsto nel comma 6, acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l'esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l'atto.

8. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato anche il nominativo del responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti, e sono specificate le modalità di attivazione della richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.

9. Il ritardo nella conclusione del procedimento, qualora non giustificato da motivi oggettivi, è considerato elemento negativo ai fini della valutazione delle performance del servizio.

10. In relazione ai procedimenti attribuiti alla diretta responsabilità del dirigente responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti, la funzione valutativa di cui al comma 9 è svolta dal direttore generale.

11. Il responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone una relazione nella quale sono individuati i procedimenti, suddivisi per tipologia, e le strutture amministrative competenti, per i quali è stato esercitato il potere sostituivo.

12. Il responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti opera in stretta collaborazione con l'ufficio relazioni con il pubblico e con il responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

 

Art. 22

 

Indennizzo e danno da ritardo

 

1. La Regione, per i procedimenti amministrativi del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, in caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, corrisponde all'interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di 50 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro. Resta salvo, per l'interessato, il diritto al risarcimento del danno nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione statale vigente.

2. L'istanza volta ad ottenere l'indennizzo da ritardo è presentata alla Regione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento.

3. La richiesta di esercizio del potere sostitutivo al responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti non preclude il riconoscimento dell'indennizzo da ritardo.

4. Le agenzie, gli enti strumentali della Regione e agli altri organismi del sistema Regione individuano la struttura competente a liquidare l'indennizzo da ritardo, ai sensi delle rispettive norme di organizzazione.

5. Il diritto di richiedere l'indennizzo da ritardo ai sensi del presente articolo è comunicato all'interessato contestualmente alla comunicazione dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte, di competenza del sistema Regione, per i quali sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato, relativi all'avvio ed all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo e, eventualmente, il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 6.

8. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è sospesa fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale di un disegno di legge presentato dalla Giunta regionale sulla quantificazione degli oneri e sulla copertura finanziaria necessarie all'applicazione delle medesime.

 

Art. 23

 

Obbligo di astensione per conflitto di interessi

 

1. L'organo che adotta il provvedimento, il responsabile del procedimento, i titolari delle strutture competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali o i soggetti che comunque abbiano parte nel procedimento decisionale, si astengono in caso di conflitto di interessi, segnalando all'organo che li ha nominati, o comunque all'organo sovraordinato, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

2. La Giunta regionale individua con deliberazione i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, validi per tutto il sistema Regione.

 

Sezione III

 

Uso della telematica nei procedimenti amministrativi

Art. 24

 

Comunicazione telematica

1. La Regione promuove la comunicazione telematica fra le pubbliche amministrazioni locali e interviene per consentire a cittadini, professionisti e imprese, con modalità omogenee nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di avviare i procedimenti amministrativi in via telematica.

2. In nessun caso gli uffici del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna possono richiedere copie cartacee di documenti già trasmessi per via telematica secondo le modalità previste dalla legislazione statale vigente.

3. I cittadini hanno diritto di inoltrare le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da presentarsi ai soggetti preposti, anche per via telematica, con utilizzo di caselle di posta elettronica certificata (PEC) o altri strumenti che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modifiche ed integrazioni.

4. In caso di avvio del procedimento amministrativo in via telematica è ammesso l'utilizzo della procura speciale.

 

Art. 25

 

Comunicazione tra le pubbliche amministrazioni del sistema Regione

 

1. La comunicazione interna tra le strutture del sistema Regione è effettuata tramite strumenti telematici.

2. La compartecipazione di più strutture all'istruttoria di uno stesso procedimento può essere svolta anche in modalità telematica.

 

Art. 26

 

Conferenza di servizi in via telematica

 

1. La conferenza di servizi è convocata obbligatoriamente in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna.

2. Le conferenze di servizi possono essere svolte anche in modalità telematica.

3. La Regione, secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza, promuove presso gli enti locali costituiti ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) lo svolgimento delle conferenze di servizi con modalità tecnologicamente avanzate, fornendo i servizi infrastrutturali ed applicativi, con particolare riguardo ai piccoli comuni.

 

Art. 27

 

Applicazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016

 

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo.

 

Sezione IV

 

Ambito di applicazione delle norme sul procedimento e rapporti con la legge n. 241 del 1990 e con gli atti normativi e amministrativi regionali

 

Art. 28

 

Rapporto con la legge n. 241 del 1990 e abrogazioni

 

1. Per quanto non disciplinato dal titolo III della parte I si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli articoli da 2 a 17 e da 19 a 24 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), sono abrogati; è inoltre abrogata la legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna).

 

Parte II

 

Parte speciale

Titolo I

 

Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE)

Capo I

 

Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE)

Art. 29

 

Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE)

 

1. La Regione, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative, promuove l'attivazione presso gli enti locali di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016, dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).

2. Il SUAPE esercita le competenze in relazione:

a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti;

c) ai procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

3. A tal fine si intendono:

a) per attività economiche e produttive di beni e servizi: tutte le attività economiche private non salariate aventi normalmente quale corrispettivo una forma di retribuzione, che comprendono in particolare quelle di carattere industriale, commerciale, artigianale e delle libere professioni;

b) per procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi: tutti i procedimenti aventi ad oggetto gli adempimenti amministrativi e i titoli abilitativi, ivi inclusi quelli edilizi, necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio dell'attività;

c) per impianti produttivi: gli immobili e gli impianti destinati funzionalmente all'esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva le direttive in materia di SUAPE, che sostituiscono le direttive in materia di SUAP adottate con deliberazione della Giunta regionale del 23 settembre 2011, n. 39/55.

5. L'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Attribuzione delle funzioni dello Sportello unico dell'edilizia allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia)

1. Le funzioni esercitate dallo Sportello unico dell'edilizia (SUE) sono attribuite allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) secondo le norme sul procedimento unico previste dalla legge regionale che disciplina il SUAPE.".

6. I commi dal 16 al 32 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono abrogati.

7. Il SUAPE è istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso le unioni di comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016 e presso la Città metropolitana di Cagliari; le città medie, individuate ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, e i comuni della Città metropolitana di Cagliari hanno facoltà di istituire un SUAPE comunale.

8. Nelle more dell'istituzione del SUAPE, le funzioni di cui al presente titolo sono svolte dal SUAP comunale o associato esistente.

 

Art. 30

 

Progetti speciali

 

1. Al fine di dare attuazione alla presente legge e per favorire il potenziamento degli uffici comunali la Regione elabora annualmente un Piano per l'evasione delle pratiche edilizie.

2. Il programma degli interventi di attuazione del piano di cui al comma 1 rivolto al superamento dell'arretrato amministrativo in materia di condono edilizio, rilascio di autorizzazione paesaggistica e per la creazione e gestione delle relative banche dati, si articola in maniera omogenea in progetti che, riguardando tutto il territorio regionale, tengano in considerazione il fabbisogno dei singoli comuni e il tasso di disoccupazione rilevato su base ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'intervento.

3. I progetti di cui al comma 2 sono attuati dall'Amministrazione regionale preferibilmente mediante convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è sospesa fino all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di un disegno di legge presentato dalla Giunta regionale sulla quantificazione degli oneri e sulla copertura finanziaria necessarie all'applicazione delle medesime.

 

Art. 31

 

Procedimento unico

 

1. Il procedimento per l'acquisizione dei titoli abilitativi necessari per l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 29 è unico. Presso il SUAPE si acquisisce un titolo abilitativo unico che ricomprende e sostituisce tutti gli atti di assenso previsti dalle singole normative settoriali di competenza di tutte le pubbliche amministrazioni tenute a esprimersi sull'intervento. Non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.

2. Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, non si applicano le disposizioni di natura procedurale contenute in leggi, regolamenti, delibere e direttive comunque denominate, difformi rispetto alla disciplina del procedimento unico, con particolare riferimento alle tempistiche istruttorie ed alle disposizioni che prevedono la sequenzialità delle verifiche istruttorie fra più uffici, anche di diverse pubbliche amministrazioni. Tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento unico operano simultaneamente le verifiche di propria competenza secondo le modalità e i termini di tempo previsti dal presente titolo, raccordando e portando a sintesi le risultanze istruttorie in sede di conferenza di servizi, ove prevista.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, nel corso del procedimento unico è vietata l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte, di provvedimenti autonomi di assenso o dissenso. Il provvedimento finale, ove necessario, è rilasciato in forma unica ed onnicomprensiva dal SUAPE e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento.

4. Il procedimento unico è avviato con la presentazione, al SUAPE competente per territorio, di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'interessato, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata, ove necessario, degli elaborati progettuali e dalla dichiarazione asseverativa di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

5. La dichiarazione asseverativa di cui al comma 4 concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari, ambientali e a quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti

6. Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, gli uffici e gli enti coinvolti non possono richiedere la presentazione di una modulistica ulteriore rispetto a quella pubblicata sul portale istituzionale dedicato della Regione autonoma della Sardegna, fatti salvi i dati o le dichiarazioni puntuali previste da eventuali regolamenti degli enti locali.

7. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il sistema informatico del SUAPE rilascia una ricevuta automatica, che attesta la corretta presa in carico della pratica.

8. Per le pratiche trasmesse al SUAPE attraverso canali diversi dal sistema informatico regionale, l'attestazione di corretta trasmissione, comunque denominata, è equivalente alla ricevuta automatica.

 

Art. 32

 

Presentazione delle dichiarazioni autocertificative

 

1. Le dichiarazioni autocertificative di cui all'articolo 31 sono presentate al SUAPE del comune competente per territorio esclusivamente per via telematica.

2. È ammesso l'utilizzo della procura speciale.

3. Le pubbliche amministrazioni diverse dal comune dichiarano l'irricevibilità delle richieste e delle dichiarazioni, eventualmente loro presentate, se di competenza del SUAPE e non possono adottare nei confronti del richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati.

4. Quando è necessario provvedere all'integrazione della documentazione presentata o inviare una qualsiasi comunicazione all'interessato, le pubbliche amministrazioni coinvolte formulano idonea richiesta al SUAPE, che provvede ad inoltrare tempestivamente la richiesta all'interessato.

 

Art. 33

 

Verifica formale della dichiarazione autocertificativa

 

1. Entro il termine di due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE effettua il controllo formale sulla documentazione presentata.

2. In caso di esito favorevole il SUAPE compie immediatamente le attività conseguenti all'avvio dei relativi procedimenti, secondo le disposizioni previste dal presente titolo.

3. In caso di omissioni o carenze sanabili, il SUAPE invita l'interessato ad effettuare la regolarizzazione della pratica entro un congruo termine, che nei procedimenti in autocertificazione non può superare i cinque giorni lavorativi. Una volta compiuta la regolarizzazione della pratica il SUAPE esegue direttamente le attività richiamate al comma 2.

4. In caso di omissioni o carenze non sanabili o di decorso infruttuoso del termine di cui al comma 3, il SUAPE dichiara l'irricevibilità e, per i procedimenti in autocertificazione, dichiara, altresì, la conseguente inefficacia della dichiarazione autocertificativa con effetto sin dalla data di trasmissione della pratica.

5. I casi di cui ai commi 3 e 4 sono individuati dalle direttive di cui all'articolo 29, comma 4.

 

Art. 34

 

Procedimenti in autocertificazione

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, la ricevuta automatica di cui all'articolo 31, comma 7, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento che può essere iniziato:

a) trascorsi venti giorni solari, per tutti i casi soggetti a permesso di costruire secondo la normativa vigente e per quelli soggetti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);

b) immediatamente, per tutti gli altri casi.

2. All'esito della verifica formale di cui all'articolo 33, il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva che, oltre a valere quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo. Contestualmente, il SUAPE trasmette per via telematica la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata alle pubbliche amministrazioni competenti per i singoli endoprocedimenti, comunque denominati, al fine dell'effettuazione delle opportune verifiche di cui agli articoli 35 e 36.

3. Nelle fattispecie soggette a permesso di costruire di cui al comma 1, lettera a), i termini di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

 

Art. 35

 

Attività istruttoria del SUAPE

 

1. Ricevuta la documentazione dal SUAPE, le pubbliche amministrazioni competenti effettuano le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente, concludendole almeno cinque giorni prima della scadenza dei seguenti termini:

a) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), il termine coincide con quello fissato dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990;

b) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), il termine è fissato in sessanta giorni.

2. Le pubbliche amministrazioni competenti, nei termini previsti dal comma 1, possono richiedere, per il tramite del SUAPE, l'integrazione dei dati o dei documenti necessari, senza che ciò comporti la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo o dell'intervento avviato.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni competenti per le verifiche rilevino la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge e non sussistano motivate ragioni di urgenza, prima dell'adozione di qualsiasi atto ed entro i termini di cui al comma 1 trasmettono all'interessato e al SUAPE la comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 e, ove ritengano necessaria l'adozione di prescrizioni o misure interdittive, trasmettono al SUAPE la proposta motivata di provvedimento di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tale proposta esplicita le eventuali modifiche da apportare al progetto o all'attività, il termine per la sua conformazione alla normativa vigente e l'eventuale obbligo di sospensione nelle more della conformazione stessa, che può essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale.

4. Entro i cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di provvedimento il SUAPE adotta gli atti conseguenti. Al fine di contemplare in un unico atto tutte le prescrizioni o le misure interdittive proposte dalle amministrazioni interessate, entro il medesimo termine il SUAPE può convocare una riunione tecnica ai sensi all'articolo 36, provvedendo all'adozione degli atti conseguenti entro cinque giorni dalla chiusura della riunione.

5. Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando un'amministrazione accerti la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e all'eventuale ordine professionale di appartenenza del soggetto che le ha sottoscritte.

 

Art. 36

 

Chiarimenti sulle normative tecniche

 

1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'intervento, il SUAPE, d'ufficio, ovvero su richiesta dell'interessato, convoca una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni competenti.

2. Qualora al termine della riunione sia raggiunto, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, un accordo sulle caratteristiche dell'intervento, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto della dichiarazione autocertificativa.

3. La convocazione della riunione di cui al comma 1 non sospende l'efficacia del titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dell'attività avviata.

 

Art. 37

 

Conferenza di servizi nel SUAPE

 

1. Il procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34 è escluso quando la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, in particolare per i profili attinenti alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza, ai vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, alla tutela ambientale, alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Sono altresì esclusi i casi per i quali la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.

2. Nelle ipotesi previste dal comma 1 il SUAPE, compiuta la verifica formale di cui all'articolo 33, invia la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, trasmette per via telematica la dichiarazione autocertificativa con i relativi allegati alle pubbliche amministrazioni competenti per le verifiche, e provvede obbligatoriamente all'indizione di una conferenza di servizi nei termini di cui all'articolo 14 bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

3. L'avviso di indizione della conferenza di servizi è pubblicato sull'albo pretorio on line del comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi, al fine di garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge n. 241 del 1990. Tale pubblicazione assolve ogni altro onere di pubblicità previsto dalle normative settoriali applicabili.

4. La conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona, ed in particolare:

a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni è fissato in dieci giorni dalla ricezione della documentazione da parte del SUAPE; la richiesta formulata in tempo utile sospende il decorso del termine di cui alla lettera b) per tutte le amministrazioni coinvolte, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990;

b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni è fissato in trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 2;

c) all'atto di indizione della conferenza di servizi il SUAPE comunica alle amministrazioni interessate la data della eventuale riunione in modalità sincrona, da fissarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;

d) qualora nel procedimento unico siano inclusi adempimenti amministrativi di per sé rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, le relative verifiche sono compiute nei termini di cui alla lettera b), ed entro il medesimo termine è segnalato al SUAPE l'eventuale esito negativo delle stesse secondo quanto previsto dal comma 5, affinché ogni atto conseguente confluisca nella determinazione motivata di conclusione del procedimento.

5. Entro il termine perentorio di cui al comma 4, lettera b), le amministrazioni tenute ad esprimersi rendono le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimentale autonoma relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministra­zione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e in quest'ultimo caso indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

6. In nessun caso è consentito ad un ente partecipante alla conferenza di servizi di subordinare la propria attività istruttoria, la trasmissione della propria determinazione o la partecipazione alla seduta in modalità sincrona alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione partecipante alla medesima conferenza. È possibile richiedere al SUAPE di estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere.

7. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 4, lettera b), ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni.

8. Recepite le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi o scaduto il termine di cui al comma 4, lettera b):

a) qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato ovvero qualora l'interessato abbia provveduto a recepire le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso e le stesse non comportino la necessità di ulteriori verifiche da parte delle altre amministrazioni coinvolte, il SUAPE adotta, nei termini di cui al comma 11, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

b) qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali, il SUAPE provvede direttamente ad emettere la determinazione di conclusione negativa della conferenza, la quale produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990; qualora nei termini di cui al suddetto articolo l'interessato dovesse presentare eventuali osservazioni, il SUAPE le trasmette alle altre amministrazioni coinvolte e procede ai sensi del comma 4, indicando nell'ulteriore determinazione conclusiva i motivi che hanno portato all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni.

9. Fuori dei casi di cui al comma 8, il SUAPE, previa convocazione delle amministrazioni coinvolte e dell'interessato, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 4, lettera c), la riunione della conferenza in modalità sincrona. Ove necessario, il SUAPE può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, anche a seguito di richiesta motivata dell'interessato o delle altre amministrazioni, da formularsi entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione; in tal caso il SUAPE convoca la seduta di regola entro i successivi trenta giorni.

10. La conferenza di servizi in modalità sincrona si svolge in seduta unica. È possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi a una ulteriore seduta, che si svolge entro i trenta giorni successivi alla prima, esclusivamente laddove sia necessario apportare modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento. La richiesta di modifiche progettuali evincibili dall'esame della documentazione inizialmente presentata può essere formulata solo entro il termine di cui al comma 4, lettera b). All'esito dei lavori della conferenza, il SUAPE adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, considerando acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante la fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

11. La determinazione motivata di conclusione del procedimento è adottata entro cinque giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4, lettera b), ovvero dalla seduta conclusiva della conferenza di servizi; essa costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta conferenza. La determinazione motivata di conclusione del procedimento indica espressamente tutti i titoli abilitativi acquisiti nel procedimento unico, ivi compresi quelli per i quali la normativa specifica prevede un regime di autocertificazione, SCIA, comunicazione o altra modalità assimilabile.

12. Fatti i salvi i casi di cui all'articolo 40, comma 2, in nessun caso il SUAPE può subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento all'acquisizione di atti di assenso o di provvedimenti perfezionati al di fuori della conferenza di servizi, da parte dei medesimi soggetti partecipanti alla conferenza stessa, essendo a tal fine sufficiente acquisire il parere espresso in conferenza o considerarlo acquisito qualora non espresso nei termini.

13. Ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale, la determinazione conclusiva è pubblicata sull'albo pretorio on line del comune per un periodo di quindici giorni consecutivi.

14. Per i procedimenti che includono l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, i termini di cui ai commi 4, lettera b), e 9 sono aumentati di quanto necessario ad assicurare il rispetto dei tempi istruttori attribuiti ad ogni pubblica amministrazione dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

15. Fermo restando il rispetto dei termini di cui ai commi da 1 a 14, che determinano i termini ordinari di conclusione del procedimento, in ogni caso il procedimento unico si conclude entro e non oltre sessanta giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica, elevati a centocinque nei casi comprendenti l'autorizzazione paesaggistica non semplificata. Sono fatti salvi i termini inferiori introdotti da successive modifiche normative. Nel caso in cui siano state richieste integrazioni documentali all'interessato nel corso del procedimento, il termine ordinario di sessanta giorni è aumentato di un numero di giorni corrispondente a quello intercorso tra la richiesta e la presentazione dei nuovi documenti, fino ad un massimo di trenta giorni. A seguito di espressa richiesta da parte dell'interessato, da formularsi prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente, ed esclusivamente per motivate ragioni legate alla necessità di produrre ulteriori documenti, il termine è ulteriormente differito per non più di trenta giorni, ove ciò sia utile al fine di evitare un esito negativo del procedimento. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 40, comma 2.

16. La mancata o tardiva indizione della conferenza di servizi o emanazione della determinazione conclusiva del procedimento entro i termini stabiliti costituisce elemento di valutazione della performance individuale, e di responsabilità secondo quanto previsto dall'articolo 19.

17. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato.

18. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli dal 14 al 14 quinquies della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 38

 

Ultimazione dei lavori e agibilità

 

1. L'intervento edilizio si conclude con la comunicazione al SUAPE, da parte dell'interessato, dell'ultimazione dei lavori.

2. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori è trasmessa al SUAPE una apposita dichiarazione con la quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, resa dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato all'esercizio della professione con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e 5 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

3. Alla dichiarazione di agibilità si applica la procedura di presentazione della dichiarazione prevista dagli articoli 32 e 33, secondo quanto disposto per i procedimenti in autocertificazione.

 

Art. 39

 

Collaudo di impianti produttivi

 

1. La procedura di collaudo di cui al presente articolo si applica ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo e sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori di commissioni appositamente previste.

2. Per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso.

3. Le strutture e gli impianti sono collaudati da uno o più tecnici abilitati, la cui competenza professionale include tutti gli aspetti oggetto del collaudo, che ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività.

4. Contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa avvia, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza.

5. L'impresa può avviare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAPE il certificato di collaudo, che costituisce a tutti gli effetti di legge titolo provvisorio per l'esercizio dell'attività, fino al rilascio degli eventuali ulteriori atti di assenso da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

6. Il certificato di collaudo, rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore, riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, e la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate dalle pubbliche amministrazioni competenti.

7. Al collaudo si applica la procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi degli articoli 32 e 33.

8. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti effettuano i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro novanta giorni dalla trasmissione al SUAPE del certificato di collaudo.

 

Art. 40

 

Deroghe ed esclusioni

 

1. Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria in genere, è esclusa l'applicazione del procedimento di cui all'articolo 31 e il SUAPE coordina gli uffici coinvolti, i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali. Il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere acquisito anche contestualmente a quello per l'accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento. Il progetto è valutato unitariamente per i profili di sanatoria e per quelli relativi al successivo intervento ed assentito con un unico titolo abilitativo il cui rilascio è subordinato all'accertamento della conformità delle opere abusive e al pagamento delle relative sanzioni.

2. Nei procedimenti di competenza del SUAPE non possono essere adottati atti di assenso di qualsiasi genere che debbano essere acquisiti dall'interessato prima dell'avvio del procedimento unico, o comunque al di fuori dello stesso. In deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 37, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento unico è, comunque, necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:

a) atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione ed il cittadino interessato;

b) atti di assenso che presuppongono l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;

c) valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA), valutazione di incidenza, autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), autorizzazione unica ambientale (AUA) limitatamente alle fattispecie comprendenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La Giunta regionale individua, nelle direttive di cui all'articolo 29, comma 4, gli specifici atti rientranti nelle tipologie individuate nel comma 2 e le conseguenti modalità con cui opera il coordinamento procedurale, ove necessario.

4. Sono esclusi dalla competenza del SUAPE:

a) le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri quando implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;

b) le iniziative per le quali al cittadino non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente;

c) gli adempimenti relativi all'impresa come soggetto giuridico, con particolare riferimento agli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, inclusa la gestione della comunicazione unica;

d) le iscrizioni ad albi o elenchi abilitanti sotto il profilo soggettivo all'esercizio di professioni;

e) i titoli abilitativi, comunque denominati, riferiti ai soli beni strumentali e non direttamente connessi con l'esercizio dell'attività, quali le procedure di immatricolazione di veicoli e natanti funzionali all'attività stessa;

f) le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi;

g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, e le modifiche sostanziali degli stessi;

h) le concessioni, incluse quelle di spazio pubblico, solo qualora il loro rilascio sia sottoposto ad una procedura di evidenza pubblica;

i) le concessioni minerarie, le autorizzazioni di cava e tutti i provvedimenti previsti dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), dalla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria) e dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 41

 

Attività consultiva

 

1. È facoltà degli interessati chiedere, tramite il SUAPE, agli uffici competenti per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con il quadro normativo vigente, senza pregiudizio per la definizione dell'eventuale successivo procedimento.

2. In caso di parere preliminare favorevole, l'eventuale successivo procedimento in conferenza di servizi si conclude entro la metà dei tempi ordinari.

3. Ogni pubblica amministrazione prevede adeguati orari di apertura al pubblico per gli ordinari servizi di consulenza e di sportello.

Art. 42

 

Oneri istruttori e tariffe

 

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente titolo, sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE la cui misura, sommata agli oneri di cui al periodo precedente, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore della presente legge per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dal procedimento unico SUAPE.

2. È comunque vietato prevedere il pagamento di oneri e diritti di istruttoria in relazione ai procedimenti per i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, non sia prevista la corresponsione di alcun diritto.

 

Art. 43

 

Agenzie per le imprese

 

1. In caso di pratiche presentate al SUAPE per il tramite di un'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), la dichiarazione autocertificativa di cui all'articolo 32 è trasmessa al SUAPE a cura dell'Agenzia, unitamente alla dichiarazione di conformità alla normativa vigente emessa dalla stessa Agenzia al termine delle proprie verifiche tecniche.

2. La Giunta regionale approva la disciplina di dettaglio per il recepimento della normativa statale in materia di Agenzie per l'impresa, individuando in particolare le modalità di accreditamento per l'ambito regionale, le modalità di effettuazione delle verifiche per le pratiche trasmesse dalle Agenzie ed i necessari adeguamenti alla modulistica ed ai sistemi informativi regionali del SUAPE.

 

Art. 44

 

Ufficio regionale SUAPE

 

1. L'Ufficio regionale SUAP è denominato Ufficio regionale SUAPE. L'Ufficio regionale SUAPE è l'interlocutore regionale nel procedimento unico e, in particolare, è competente:

a) a fornire assistenza ai SUAPE, alle imprese ed ai cittadini in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE;

b) ad emanare, qualora necessario, circolari esplicative in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE, anche in raccordo con le normative di settore e di concerto con gli enti competenti;

c) a garantire il raccordo tra il procedimento unico e le normative settoriali;

d) ad aggiornare e modificare la modulistica regionale e a definire le specifiche tecniche e informatiche inerenti le pratiche e il procedimento unico SUAPE;

e) a gestire il portale tematico regionale per le imprese www.sardegnaimprese.eu;

f) ad assicurare la fornitura del servizio web di gestione telematica della pratica, l'assistenza tecnica per l'utilizzo dello stesso e la formazione tecnologica agli operatori delle pubbliche amministrazioni;

g) ad assicurare la conformità della gestione telematica della pratica alla normativa di settore in materia di accessibilità, standard operativi tecnologici e norme di settore tecniche ICT;

h) a redigere e gestire accordi in merito al procedimento unico e all'utilizzo del software con le pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria ed ordini professionali.

2. L'Ufficio regionale SUAPE redige e gestisce gli accordi con le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati all'utilizzo del software di gestione delle pratiche SUAPE, anche ai fini del riuso dei sistemi informativi e per l'integrazione dello stesso con altri sistemi informativi.

3. Al fine di garantire l'attuazione dei commi 1 e 2, la Regione assicura l'attivazione di sportelli SUAPE nei comuni e comunque negli enti locali costituiti ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, distribuiti in maniera omogenea nel territorio regionale, ai fini della tutela dei cittadini ai sensi della normativa vigente.

 

Art. 45

 

Sospensione dell'efficacia

 

1. L'efficacia delle disposizioni del presente titolo è sospesa fino all'approvazione delle direttive previste nell'articolo 29, comma 4, e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Titolo II

 

Semplificazione di procedimenti amministrativi previsti da leggi speciali

Capo I

 

Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di ambiente e di edilizia

Art. 46

 

Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale

 

1. Il SUAPE è l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), nei casi in cui i titoli abilitativi ambientali che vi confluiscono siano di competenza comunale.

2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, i gestori degli impianti hanno facoltà di non avvalersi dell'AUA, oltre che nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, nelle seguenti ulteriori ipotesi:

a) procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 37, per i quali i titoli abilitativi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 necessari per l'attività, ricadano nei soli casi di comunicazione o autorizzazione di carattere generale;

b) attività temporanee di durata non superiore a sei mesi;

c) casi in cui l'unico titolo abilitativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, necessario per l'attività, sia relativo all'impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

3. Sono fatte salve le attribuzioni dei singoli soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, così come previste dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

 

Art. 47

 

Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti ambientali

 

1. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le istanze, comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, previste per l'avvio dei procedimenti ambientali sono obbligatoriamente presentate in modalità telematica.

2. I procedimenti amministrativi in materia ambientale, attribuiti alla competenza amministrativa regionale da leggi, regolamenti e atti amministrativi, ivi compresi i procedimenti delegati di cui alla legge regionale n. 9 del 2006 e ad esclusione di quelli rientranti nel procedimento unico SUAPE, sono gestiti attraverso il Sistema informativo regionale ambientale (SIRA).

3. Per i procedimenti in materia ambientale rientranti nella competenza del SUAPE è comunque garantita l'interoperabilità fra il sistema informativo gestionale del SUAPE e il SIRA.

4. Con apposita deliberazione la Giunta regionale può prorogare il termine di cui al comma 1.

 

Art. 48

 

Denuncia per le opere di conglomerato cementizio armato

 

1. La denuncia di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è presentata esclusivamente al SUAPE per tutti i procedimenti rientranti nella propria competenza. La presentazione e il rilascio della ricevuta, attestante l'avvenuto deposito, avvengono secondo le modalità di cui al titolo I, parte II.

2. Sono depositate con le medesime modalità di cui al comma 1 anche le varianti che si intende introdurre nel corso dei lavori, la relazione a struttura ultimata e il certificato di collaudo statico sulle opere di cui al comma 1.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono archiviati tramite il software regionale di gestione delle pratiche online.

4. L'Ufficio tecnico regionale accede all'archivio di cui al comma 3.

5. Le disposizioni applicative del presente articolo sono stabilite dalle direttive di cui all'articolo 29, comma 4.

 

Art. 49

 

Autorizzazione per la cessione in proprietà ai soci di cooperative a proprietà indivisa e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006

 

1. Le cooperative a proprietà indivisa che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche concesse dopo l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale, ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento, tutti o parte degli alloggi realizzati.

2. La richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione anticipata, da parte dei soci interessati, del contributo aggiuntivo concesso.

3. Nella legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 38 è aggiunta la seguente:

"f bis) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivise;";

b) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 39 è abrogata.

4.La Giunta regionale approva le direttive per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Capo II

 

Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di noleggio autobus con conducente

Art. 50

 

Modifica dell'articolo 32 della legge regionale n. 21 del 2005 (Autorizzazioni)

 

1. L'articolo 32 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), è sostituito dal seguente:

"Art. 32 (Autorizzazioni)

1. Le norme sul procedimento unico stabilite dalla legge regionale che disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) si applicano:

a) al procedimento di autorizzazione regionale per l'attività di noleggio autobus con conducente di cui all'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

b) al procedimento per il rilascio del nulla-osta regionale richiesto per l'immatricolazione di ciascuno degli autobus da adibire al servizio di noleggio di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2. L'impresa interessata acquisisce i titoli abilitativi di cui al comma 1 mediante la presentazione di una dichiarazione autocertificativa al SUAPE del comune in cui essa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

3. Il titolo abilitativo, acquisito mediante la presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE, comporta l'iscrizione automatica nel registro regionale di cui all'articolo 33.

4. Per esercitare le attività di noleggio autobus con conducente, i soggetti devono essere in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, ai sensi del regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi.

5. Oltre a quanto previsto dal comma 4, costituiscono requisiti per l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 1:

a) il rispetto dei limiti di capacità finanziaria risultante dal Registro elettronico nazionale al momento della presentazione della dichiarazione autocertificativa per adibire gli autobus al servizio di noleggio;

b) l'impiego del personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa risultanti dal registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 218 del 2003 ed il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, e di ogni requisito previsto dalla normativa vigente.

6. L'impresa comunica al SUAPE le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione autocertificativa entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, sono determinate le modalità e le procedure per la verifica della permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente. La verifica è effettuata con cadenza annuale.

8. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso del titolo abilitativo di cui al comma 1, sono abilitate, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 218 del 2003, all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).".

 

Capo III

 

Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di commercio

Art. 51

 

Attività esercitate in occasione di eventi temporanei

 

1. In occasione di eventi, manifestazioni, fiere ed altre riunioni straordinarie di persone, previa comunicazione è ammessa l'esposizione, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, in una sede diversa da quella abituale e per una durata non superiore a quindici giorni, da parte:

a) dei soggetti abilitati in modo permanente all'esercizio di attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica;

b) dei titolari di attività artigianali;

c) degli altri esercenti un'attività permanente in possesso di regolare titolo abilitativo.

2. È fatto salvo il rispetto dei requisiti generali prescritti dalle norme vigenti, oltre alla necessità di espletare eventuali adempimenti amministrativi in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, ambientale e fiscale.

 

Art. 52

 

Attività commerciali temporanee

 

1. L'esercizio di attività di commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica in forma temporanea, per non oltre novanta giorni nel corso dell'anno solare, è soggetto alla preventiva presentazione al SUAPE di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e dalle altre disposizioni vigenti, e siano indicate le date di inizio e di fine dell'attività.

2. Fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, l'esercizio una tantum dell'attività di cui al presente articolo non comporta l'adeguamento della destinazione d'uso dei locali, qualora non conforme.

Capo IV

 

Semplificazione di procedimenti nel settore del turismo

 

Art. 53

 

Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1984

(Classificazione alberghi, attribuzione della denominazione "lusso" e abrogazioni)

 

1. Nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"5. L'attribuzione della denominazione "lusso" è perfezionata secondo il procedimento di autocertificazione ad efficacia immediata, secondo quanto previsto dall'articolo 12.";

b) il comma 11 dell'articolo 7 e i commi 3, 4, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 11 sono abrogati;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Determinazione e pubblicità della classificazione)

1. La classificazione, la revisione e la declassificazione degli esercizi ricettivi sono perfezionati attraverso il procedimento in autocertificazione ad efficacia immediata. A seguito delle verifiche il comune competente può emettere provvedimenti prescrittivi o di rettifica della classificazione dichiarata. Nel bimestre successivo, al termine previsto per la classificazione quinquennale, l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio pubblica l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipologia e livello di classificazione. Analoga procedura è seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni.

2. La Giunta regionale approva le tabelle aggiornate dei requisiti e dei punteggi necessari per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere.".

 

Art. 54

 

Modifiche alla legge regionale n. 27 del 1998

 

(Classificazione e abolizione della tassa di concessione regionale)

 

1. Alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 14 della sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Classificazione)

1. Per la classificazione, revisione e declassificazione delle strutture ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 22 del 1984, e successive modifiche ed integrazioni.";

b) l'articolo 16 è abrogato.

 

Art. 55

 

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006 (Registro esercenti professioni turistiche) e alla legge regionale n. 9 del 1999 (Turismo subacqueo)

 

1. Il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi) è sostituito dal seguente:

"10. L'iscrizione nel registro regionale non necessita di rinnovo. Al fine dell'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, la segreteria dei registri può richiedere l'esibizione del relativo certificato in corso di validità. La mancata esibizione del certificato è equiparata all'esercizio abusivo della professione.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo), è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le organizzazioni didattiche per attività subacquee in possesso di valido titolo abilitativo d'esercizio conseguito in qualsiasi regione d'Italia o riconosciuto, possono operare sul territorio regionale senza necessità di espletare ulteriori adempimenti amministrativi comunque denominati, fatti salvi quelli previsti dai regolamenti delle aree marine protette e dei parchi regionali.".

 

Art. 56

 

Attuazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2016 (Marina resort)

 

1. Le direttive di attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), riferite all'autorizzazione e classificazione, come strutture ricettive all'aria aperta, delle installazioni organizzate per la sosta e il pernottamento dei diportisti a bordo delle proprie unità, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, di concerto con l'Assessore competente in materia di semplificazione amministrativa in favore delle imprese.

 

Capo V

 

Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni in materia di pesca

 

Art. 57

 

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2015 in materia di sanzioni

 

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 2015, n. 24 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni), è sostituito dal seguente:

"4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione.".

 

Capo VI

 

Energia. Trasferimento di funzioni dagli enti locali alla Regione

 

Art. 58

 

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Energia) e abrogazioni

 

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 2006, è aggiunta la seguente:

"e bis) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con potenza termica installata inferiore ai 300 MW, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e successive modifiche ed integrazioni.".

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006 è abrogata.

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è abrogato.

 

Titolo III

 

Disposizioni transitorie

 

Capo I

 

Disposizioni transitorie

 

Art. 59

 

Norma transitoria per gli enti locali

 

1. Gli enti locali si adeguano alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Data a Cagliari, addì 20 ottobre 2016

Pigliaru