Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di programmazione unitaria e finanziaria
1. La Regione informa la sua azione sul principio della programmazione unitaria. I programmi di spesa, compresi quelli attinenti la programmazione europea, devono garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dal Programma regionale di sviluppo. Il Presidente della Regione o il suo delegato per la programmazione unitaria adotta in tal senso idonee direttive che garantiscano l'unitarietà della programmazione regionale, l'integrazione tra i diversi fondi, in particolare per gli strumenti diretti allo sviluppo territoriale, e la concentrazione delle risorse.
2. Al fine del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione europea, sono stanziate in conto della missione 01 - programma 12, le somme da ripartire tra le linee di intervento di cui alla programmazione europea 2014/2020 secondo il cronoprogramma della spesa valutata dalla Regione.
3. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione, ai sensi delle lettere b), c) e d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni), sono determinate, per gli anni 2016-2018, nella misura indicata nelle allegate e corrispondenti tabelle A, B e C.
4. Per gli anni 2016-2018 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella D, relative a interventi previsti da leggi di spesa regionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011).
5. Ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011 le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rimandano alla legge di bilancio la loro valutazione sono determinate, per gli anni 2016-2018, nella misura indicata nel correlato capitolo di spesa riportato nel bilancio finanziario gestionale.
6. Il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è determinato in euro -1.247.464.373,63 così come dimostrato nel Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione allegato alla presente legge. Al netto del disavanzo da debito autorizzato di cui al comma 7, il risultato di amministrazione presunto ammonta a euro -742.492.801,00.
7. L'ammontare del presunto disavanzo di amministrazione per debito autorizzato e non contratto, originariamente effetto dell'accantonamento al Fondo a garanzia della reiscrizione dei residui perenti per spese in c/capitale risultante dal rendiconto 2014 approvato con legge regionale 14 settembre 2015, n. 23 (Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014), è rideterminato alla chiusura dell'esercizio 2015 in euro 504.971.752,63, al netto degli utilizzi del Fondo effettuati nel 2015. L'Amministrazione regionale provvede alla copertura del presunto disavanzo di amministrazione per debito autorizzato e non contratto di cui al presente comma mediante ricorso all'indebitamento, da contrarre solo per effettive esigenze di cassa. A tal fine è autorizzato, per l'anno 2016, il ricorso a uno o più mutui o in alternativa a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti e per una durata non superiore a trenta anni, a un tasso di interesse non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati nella missione 50 - programmi 01 e 02.
8. L'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 34 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), è così modificato:
a) nel comma 1 le parole "per l'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno d'imposta successivo al 31 dicembre 2016, con apposita disposizione di legge";
b) nel comma 3 le parole "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2016, con apposita disposizione di legge".
9. Al fine di provvedere alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 8 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), sono istituiti nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018, il "Fondo speciale per la restituzione della anticipazione concessa ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 78 del 2015", missione 1 - programma 03, e il capitolo di entrata denominato "Entrata da anticipazione di liquidità di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 78 del 2015 per pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati al 31 dicembre 2014", categoria 6030100, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, rispettivamente di euro 215.658.000.
10. Il Fondo di cui al comma 9 non è soggetto a impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata, per l'importo della anticipazione erogata al netto della quota capitale già pagata. La quota accantonata al medesimo Fondo è applicata parzialmente al bilancio dell'esercizio successivo per il finanziamento della quota capitale di rimborso dell'anticipazione erogata. La copertura degli oneri per il rimborso dell'anticipazione di liquidità è individuata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, nella missione 50 - programmi 01 e 02. Nel caso in cui la rata costante del piano di ammortamento risulti differente rispetto all'importo stanziato nei capitoli di bilancio per il pagamento della stessa, la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le relative variazioni.
11. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, si applica in Sardegna la legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), e successive modifiche e integrazioni. A partire dall'anno 2017, le comunicazioni relative ai dati di cui alla legge n. 248 del 2005 sono rese alla Regione e le somme riversate in applicazione del presente comma sono iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale istituiti nello stato di previsione dell'entrata dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, per essere riassegnate interamente al correlato capitolo del bilancio regionale istituito nello stato previsionale della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, che provvede immediatamente all'erogazione del 100 per cento delle quote dovute ai comuni beneficiari, dandone adeguata comunicazione.
12. A decorrere dall'anno 2016, si applicano agli enti strumentali della Regione, alle unioni dei comuni, ai consorzi industriali provinciali e ai consorzi di bonifica le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche e integrazioni, relativamente ai fondi, di qualunque natura, messi a disposizione da parte dello Stato, della Regione o dell'Unione europea in favore degli enti locali, delle loro associazioni e dei loro consorzi ed unioni, dei consorzi industriali provinciali e dei consorzi di bonifica, in quanto siano specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche delegate dalla Regione. A tal fine, la dichiarazione di impignorabilità è formalizzata con deliberazione da adottarsi, a cadenza trimestrale, da parte degli organi di amministrazione degli enti da notificarsi contestualmente alla Tesoreria regionale e agli istituti di credito presso i quali gli enti di cui al presente comma intrattengono rapporti.
Art. 2
Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione
1. Al fine di favorire la gestione finanziaria, il controllo e la rendicontazione e facilitare l'attuazione degli interventi finanziati dalle risorse europee, è istituito, in conformità alla legislazione statale, l'Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione avente a oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei, dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica, senza oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.
2. Con la presente legge è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 118 del 2011, la gestione fuori bilancio dell'organismo di cui al comma 1 e sono disposti i trasferimenti allo stesso di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto, riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione, si provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione dell'articolo 1, commi 793 e 794, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), relativi alla registrazione nelle scritture patrimoniali e finanziarie del trasferimento dei crediti e dei debiti all'organismo.
4. La Regione, nelle more dell'effettiva operatività dell'organismo di cui al comma 1, assicura, per conto del medesimo, gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria degli interventi europei; tale gestione è a tutti gli effetti imputata all'organismo al momento della sua istituzione.
5. Per lo svolgimento della propria attività, l'organismo si avvale dei beni e del personale della Regione anche ai fini dell'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'organismo medesimo per gli interventi europei.
6. Per la gestione dell'organismo strumentale di cui al comma 1 è istituito un apposito conto di tesoreria allo stesso intestato.
7. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con deliberazione provvede alla definizione dei criteri, delle modalità e della relativa disciplina di funzionamento dell'organismo di cui al comma 1, e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 3
Interventi per lo sviluppo e il sostegno dei sistemi produttivi regionali
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, la spesa di euro 500.000 a favore di comuni che, attraverso l'acquisto di porzioni di rete di distribuzione elettrica in BT/MT e la completa gestione del servizio di distribuzione di energia elettrica, adottino un nuovo modello energetico basato sulla sperimentazione e lo sviluppo delle reti intelligenti e di sistemi di accumulo di energia (missione 14 - programma 05).
2. A integrazione della sovvenzione per l'infrastrutturazione dell'area PIP concessa nell'anno 2012, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 164.000 in favore del Comune di Barrali a copertura degli ulteriori oneri derivanti dalla opere prescritte dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dello svincolo di accesso alla zona industriale sulla strada statale n. 128 (a valere sulle risorse della missione 14 - programma 01).
3. La Regione promuove il potenziamento della filiera cerealicola mediante il sostegno economico di azioni promosse da soggetti aggregati; per tale finalità è autorizzata, nell'anno 2016, la spesa di euro 150.000 (missione 16 - programma 01).
4. È autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 per la reingegnerizzazione dell'applicativo web based Carburanti agricoli integrato nel Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) (missione 16 - programma 01).
5. Le eventuali economie a valere sullo scorrimento delle graduatorie di cui al Fondo speciale per il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013, di cui all'articolo 5, comma 11, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), sono destinate a indennizzi per i danni causati al settore agricolo da calamità naturali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, o all'integrazione delle somme già disposte dalla Giunta regionale per le medesime finalità.
6. Per l'anno 2016 è concesso un contributo straordinario di euro 200.000 a favore dell'Agenzia LAORE per progetti immediatamente cantierabili per attività di riordino fondiario (missione 16 - programma 01).
7. I soggetti già beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), e successive modifiche e integrazioni, il cui programma di investimento ammesso a finanziamento non è più realizzabile sotto il profilo economico-finanziario alla luce delle intervenute variazioni del mercato, possono inoltrare richiesta per mutare la tipologia degli interventi finanziati e riconvertire le opere, già realizzate o in corso di realizzazione, purché ricadenti nell'ambito dei programmi di investimento previsti dalla stessa legge.
8. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1 (Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), è aggiunto il seguente:
"3 bis. Gli investimenti agevolati relativi a beni immobili e a beni mobili registrati restano vincolati alla loro destinazione nel territorio della Sardegna per un periodo non inferiore a dieci anni a far data dal provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni o dalla data di erogazione a saldo del finanziamento. I beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di emissione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni".
La Giunta regionale adegua le direttive di attuazione previste dall'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2002 al contenuto del presente comma.
9. Il comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2014 è sostituito dal seguente:
"10. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 9, è autorizzato l'utilizzo dei residui di spesa e delle economie di gestione accertati e rinvenienti dall'attuazione del IV°, V° e VI° bando della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile). Per le medesime finalità è altresì autorizzato l'utilizzo delle ulteriori risorse accertate in sede di conclusione dei medesimi bandi. L'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è pertanto autorizzato a richiedere la definitiva assegnazione delle risorse statali già comunicate e rese disponibili dal Ministero dello sviluppo economico.".
10. La Regione e gli enti locali promuovono, ciascuno per propria competenza, l'accesso dei giovani agricoltori alla terra, anche con l'obiettivo di fornire occasioni occupative stabili e di contenere il consumo di suoli agricoli, attraverso la cessione in affitto o in fida pascolo, di terreni regionali o comunali, con la stipula di contratti a canoni agevolati o gratuiti destinati ai giovani di età inferiore ai quarant'anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro ventiquattro mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni. Le relative direttive di attuazione sono approvate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.
11. Al fine del miglior coordinamento tra attività antropiche e coesistenza delle specie marine e per la creazione di occasioni di reddito accessorio agli operatori della pesca che subiscano danneggiamenti materiali dalle specie acquatiche autoctone, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, è istituito un progetto sperimentale comprendente le attività di pescaturismo, fish-watching e visite turistiche nelle zone colpite dai danni da delfini. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, delibera gli elementi costituitivi e autorizzativi di dettaglio.
12. Le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e successive modifiche ed integrazioni, possono essere destinate al sostegno delle operazioni finanziarie e creditizie riguardanti tutte le imprese della cooperazione, ad esclusione delle cooperative agricole, della pesca e del credito.
13. La Regione, a valere sui fondi della programmazione unitaria e al fine di incentivare le politiche di internazionalizzazione delle imprese e dei prodotti sardi, promuove, incentiva e finanzia progetti su modelli strategici incentrati sull'export-led con ausilio di punti retail market/freetime ovvero su un export che punti a valorizzare il prodotto finito e fidelizzare i produttori coinvolti, favorendo in particolar modo l'incontro diretto del prodotto con il consumatore finale estero.
14. Al fine di agevolare il percorso partecipativo del sistema delle imprese nella programmazione territoriale e sostenere adeguate azioni di animazione territoriale, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 200.000 a favore delle camere di commercio. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, stabilisce i criteri di riparto (missione 01 - programma 12).
15. Per il rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche del Dipartimento aerospaziale della Sardegna (DASS), è autorizzata, per l'anno 2016, a favore del medesimo Dipartimento, la concessione di un contributo straordinario di euro 600.000 (missione 14 - programma 03).
16. È autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 200.000 a favore delle società di gestione degli ippodromi di Villacidro, Sassari e Chilivani quale contributo straordinario per le spese di funzionamento (missione 07 - programma 01).
Art. 4
Disposizioni nel settore ambientale e del territorio
1. Al fine di consentire il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Giunta regionale delibera l'applicazione di specifici meccanismi di premialità e penalità per gli enti locali produttori dei rifiuti. In sede di prima applicazione la Giunta regionale può stabilire di utilizzare i meccanismi di cui alla deliberazione n. 15/32 del 30 marzo 2014, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (missione 09 - programma 03).
2. È autorizzata la spesa valutata in euro 200.000 per l'anno 2016 e in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per la realizzazione di centri di raccolta comunali (ecocentri) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo n. 152 del 2006), e successive modifiche. Il relativo programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente (missione 09 - programma 03).
3. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è autorizzata la spesa valutata in euro 2.000.000 per la realizzazione di interventi di caratterizzazione e bonifica delle discariche monocomunali dismesse (missione 09 - programma 02).
4. Per l'avvio dei primi interventi urgenti del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22 (Norme per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), da destinare alle amministrazioni provinciali, comuni e ASL che provvedono all'utilizzo per la bonifica degli immobili di proprietà pubblica secondo le priorità individuate dagli enti e accertate dalle aziende ASL competenti per territorio, e alle amministrazioni provinciali per la concessione di contributi ai privati per interventi di bonifica da amianto nei propri immobili, è autorizzata la spesa complessiva valutata in euro 1.400.000 per l'anno 2016 e in euro 9.400.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, (missione 09 - programma 02). Tali stanziamenti si estendono agli interventi in strutture ed edifici pubblici storico-industriali utilizzati per scopi di interesse culturale, sociale e comunitario anche finalizzati alla sostituzione del materiale contenente amianto con altri materiali compatibili con l'ambiente.
5. Al fine di supportare le aree marine protette della Sardegna nel sostenimento degli oneri derivanti dalla gestione dei Siti marini di interesse comunitario (SIC) coincidenti con lo stesso perimetro delle aree già istituite e per favorire la creazione della "Rete delle aree marine protette" è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2016 da erogare a seguito di intesa tra l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e gli organismi di gestione delle aree marine protette (missione 09 - programma 05).
6. Per assicurare la gestione della Rete natura 2000 attribuita alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), articoli 3, 4, 7, 8 e 9, e per la concessione di contributi ai soggetti/enti gestori è autorizzata la spesa valutata in euro 800.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (missione 09 - programma 05).
7. È autorizzata la spesa valutata, per l'anno 2016, in euro 600.000 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in euro 800.000, per garantire la gestione da parte dell'Assessorato della difesa dell'ambiente delle attività di prevenzione fitosanitaria e di lotta contro gli insetti nocivi volte alla tutela, salvaguardia e salute delle piante forestali (missione 13 - programma 02).
8. Per l'implementazione dei dati, la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) è autorizzata una spesa valutata, per l'anno 2016, in euro 100.000 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in euro 500.000 (missione 09 - programma 02).
9. È autorizzata la spesa per il finanziamento di azioni di educazione all'ambiente e alla sostenibilità destinato al sistema regionale INFEA valutata, per l'anno 2016, in euro 200.000 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in euro 300.000 (missione 09 - programma 02).
10. Al fine di incentivare la diffusione di azioni di sostenibilità ambientale mediante il finanziamento di progetti presentati da enti pubblici è autorizzata la spesa, valutata in euro 200.000 per l'anno 2016 e in euro 500.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (missione 09 - programma 02).
11. Per il supporto alla gestione e alla realizzazione di strumenti e programmi di educazione all'ambiente e alla sostenibilità è autorizzata la spesa valutata in euro 100.000 per l'anno 2016 e in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (missione 09 - programma 02).
12. Al fine di consentire gli interventi del nucleo di coordinamento tecnico e organizzativo, istituito presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, necessari a contrastare e mitigare i cambiamenti climatici, in osservanza dei protocolli internazionali, è autorizzata per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018 la spesa valutata in euro 300.000 (missione 09 - programma 02).
13. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale n. 7 del 2014, relative alla gestione post operativa della discarica sita in Bono, località "Monte Pazza", è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 255.000 (missione 09 - programma 03).
14. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 24 della legge regionale n. 12 del 2013, relative alla gestione post operativa della discarica sita in Carbonia, località "Sa Terredda", è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 540.000 (missione 09 - programma 02).
15. È autorizzata la spesa complessiva valutata in euro 600.000, in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016-2018, in qualità di contributo agli enti competenti per la gestione del programma 2016-2018 di monitoraggio e controllo del Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea in attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (missione 09 - programma 06).
16. È autorizzato il finanziamento di euro 100.000 al Consorzio di bonifica della Nurra per l'annualità 2016 al fine del ripristino della funzionalità delle opere realizzate nel compendio ittico dello stagno del Calich (missione 09 - programma 06).
17. Per la tutela ambientale e paesaggistica delle zone umide e lagunari della Sardegna e il miglioramento della loro capacità produttiva in funzione del rilancio della coltivazione del sale, della costruzione di percorsi turistico-naturalistici e del benessere, per la difesa delle biodiversità e lo sviluppo della pesca eco-sostenibile delle acque interne, la Giunta regionale provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a predisporre un progetto complessivo di valorizzazione di tali zone. La Giunta regionale per la predisposizione di tale progetto può avvalersi di esperti di comprovata e pluriennale esperienza. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 200.000 (missione 16 - programma 02).
18. Per il finanziamento della progettazione delle opere di competenza dei consorzi di bonifica della Sardegna è autorizzata, per l'anno 2016, l'istituzione di un fondo con una dotazione di euro 800.000. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sono stabiliti i criteri di funzionamento, l'accesso, le modalità di erogazione e i tempi di rimborso, con applicazione di un tasso di interesse pari al tasso legale pro tempore a carico degli enti beneficiari. Alle spese di gestione del fondo, si provvede con la dotazione finanziaria del fondo stesso (missione 16 - programma 01).
19. Una quota pari a euro 10.800.000 delle somme giacenti presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 2010, già riprogrammate con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2013, è recuperata alle entrate del bilancio regionale per essere destinata, quanto ad euro 800.000 per le finalità di cui al comma 18 e quanto ad euro 10.000.000 per la costituzione di un fondo finalizzato ad interventi funzionali a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con deliberazione stabilisce i criteri, i requisiti per l'accesso e le modalità di intervento del fondo e che esso può essere alimentato dalle restanti somme ancora giacenti presso ISMEA, da fondi SFIRS, da risorse giacenti presso altri fondi già istituiti per il credito in agricoltura e da stanziamenti del bilancio regionale.
20. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006), in materia di programmazione, pianificazione e indirizzo del servizio idrico integrato, di competenza della Regione, è autorizzata la spesa di euro 30.000 per l'annualità 2016 ed euro 60.000 per l'annualità 2017 (missione 09 - programma 04).
21. Sono esclusi dalle sanzioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39 (Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna), i pescatori dilettanti ai quali sia stata rilasciata una specifica autorizzazione sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
22. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 1.500.000 per far fronte a interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate a seguito di eventi alluvionali, frane, piene e mareggiate, qualificabili come calamità naturali di entità particolarmente grave o a seguito di eccezionali avversità atmosferiche (missione 09 - programma 01).
23. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2016 relativa agli interventi di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), (missione 09 - programma 05) è così ripartita:
a) una quota pari a euro 2.774.000 per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), relativi al patrimonio boschivo;
b) la restante somma a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, avuto riguardo all'estensione delle aree del territorio comunale, pubbliche o private, già concesse all'Ente foreste o agli ispettorati ripartimentali, da destinarsi per lo scorrimento della graduatoria dell'avviso 2015. La Giunta regionale è autorizzata all'utilizzo della medesima graduatoria ai fini del riparto delle somme rimanenti.
24. I termini di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 "Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda"), sono riaperti per la durata di due anni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) della determinazione con cui si provvede ad accertare la sussistenza e la tipologia degli usi civici nei territori dei comuni per i quali non esista ancora un provvedimento formale di accertamento.
25. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "o siano stati già adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla localizzazione di insediamenti produttivi nelle aree a ciò destinate all'interno delle delimitazioni dei consorzi industriali".
26. I terreni siti in agro di Irgoli, distinti nel catasto terreni al foglio 14, particella 8, foglio 17, particella 1, foglio 18, particelle 2, 3, 4, 5 e 6, foglio 19, particelle 1, 2 e 4, foglio 20, particelle 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 39 e 41, foglio 28, particella 8, per i quali è stata riconosciuta la perdita della destinazione funzionale originaria di terreni boschivi o pascolativi con verbale dell'Argea - Servizio territoriale del nuorese del 15 aprile 2008, costituiscono oggetto di sclassificazione del regime demaniale di uso civico.
27. La disposizione di cui al comma 26 si applica ai terreni siti nel Comune di Orosei che hanno perso l’originaria destinazione di uso civico, identificati catastalmente ai fogli 4, 7, 8, 9, 12, 34, 35, 38, 28, 30, 43, 16, 10, 11, 41. Le cessazioni degli usi civici hanno efficacia dalla data degli atti o provvedimenti ovvero, se precedenti, dalle date indicate negli atti o provvedimenti dalla data in cui è venuta meno la destinazione funzionale degli usi civici.
28. Per la ricerca, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio carsico e speleologico e per il catasto speleologico regionale è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 50.000 (missione 09 - programma 01).
29. È autorizzata, per l'anno 2017, una spesa valutata in euro 26.200.000 e per l'anno 2018 una spesa valutata in euro 25.000.000, per il finanziamento di interventi di politica attiva del lavoro a regia regionale, volti a sostenere i livelli occupativi dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), provenienti dal progetto interministeriale interregionale denominato "Parco Geominerario", alla scadenza delle convenzioni già stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei medesimi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196), e dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), (missione 09 - programma 02).
30. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, individua il soggetto incaricato della attuazione e del monitoraggio delle misure di politica attiva autorizzate dal comma 29.
31. L'affidamento per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 29, che possono coinvolgere anche soggetti privati, è comunque effettuato dal soggetto incaricato dell'attuazione e del monitoraggio degli stessi, con procedura di evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di appalti e contratti della pubblica amministrazione.
32. È autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000, di cui euro 80.000 per l'anno 2016 ed euro 120.000 per l'anno 2017 al fine di consentire, tramite l'istituzione di una apposita commissione da nominarsi ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), le necessarie attività di verifica sugli interventi effettuati a seguito delle convenzioni stipulate dalla Regione per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 81 del 2000 (missione 09 - programma 02).
Art. 5
Istituzione area di crisi dell'Oristanese e del Medio Campidano
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale verifica la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle aree di crisi industriale e crisi industriale complessa di aree industriali comprese nell'ambito territoriale del Medio Campidano e di Oristano, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), e successive modifiche ed integrazioni.
2. È istituita l'area di crisi coincidente con il territorio dell'ex Provincia del Medio Campidano e della Provincia di Oristano nell'ambito della programmazione territoriale di cui alla strategia 5.8 del Programma regionale di sviluppo 2014-2019. Al fine di creare condizioni di maggiore equilibrio territoriale e favorire processi di crescita economica, produttiva e occupazionale, sono avviati progetti di sviluppo locale anche attraverso l'attuazione e l'impiego di risorse aggiuntive.
Art. 6
Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali
1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali, le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni, si applicano in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili.
2. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, la spesa valutata in euro 300.000 per l'attivazione di un Centro di chirurgia comparata presso l'Università degli studi di Sassari (missione 13 - programma 02).
3. È autorizzata, nell'anno 2016, la spesa di euro 400.000 per la concessione di contributi per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni da parte dei proprietari o gestori di impianti sportivi nonché delle società e associazioni sportive dilettantistiche con sede nel territorio regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita) (missione 13 - programma 07). Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
4. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 12 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi", ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15), e di cui all'articolo 5, comma 57, della legge regionale n. 12 del 2013, è autorizzata a favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna la spesa di euro 1.500.000 annui. L'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), è abrogato (missione 13 - programma 02).
5. L'articolo 26 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito come segue:
"Art. 26 (Finanziamento del servizio sanitario regionale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il finanziamento del servizio sanitario regionale è assicurato dal Fondo sanitario regionale, costituito in sede di bilancio di previsione, alla luce del fabbisogno determinato a livello nazionale, dell'eventuale finanziamento di livelli assistenziali integrativi, dei costi standard di cui alle norme nazionali in materia, tenuto conto dei maggiori costi derivanti dalle particolari condizioni territoriali insulari. In presenza di costi sensibilmente superiori a tale maggiorazione, la Giunta regionale è tenuta a disporre un piano di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso, della durata massima di un triennio.
2. Nella definizione dei criteri per il finanziamento delle ASL si tiene conto dei seguenti fattori:
a) popolazione residente, sulla base delle caratteristiche demografiche e territoriali rilevanti ai fini dei bisogni di assistenza;
b) fabbisogni e costi standard, come definiti a livello nazionale, con le eventuali specificazioni idonee a tenere conto delle peculiarità regionali;
c) variabili di contesto, con particolare riferimento alle caratteristiche infrastrutturali del territorio, alla variabilità demografica stagionale, ai fenomeni di spopolamento, all'articolazione delle prestazioni erogate tra quelle a produzione diretta aziendale e quelle acquistate da terzi soggetti erogatori, pubblici e privati;
d) obiettivi assistenziali e funzioni assegnate alle ASL dalla programmazione regionale
3. Il finanziamento delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, ai sensi dell'articolo 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche e integrazioni, è così determinato:
a) remunerazione delle funzioni assistenziali assegnate dalla programmazione regionale, in base al costo standard di produzione, e in rapporto a specifici obiettivi assistenziali e volumi di attività;
b) remunerazione tariffaria delle attività svolte in base ai livelli quali/quantitativi definiti nell'ambito degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale;
c) finanziamento integrativo eventualmente necessario per coprire costi derivanti da condizioni strutturali e da diseconomie di scala superabili solo con interventi regionali.
4. La Giunta regionale individua i criteri per il riparto del Fondo sanitario regionale con riferimento a un periodo temporale triennale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.".
6. I commi 3 e 4 dell'articolo 29 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), sono abrogati.
7. Alla legge regionale 3 dicembre 2015, n. 32 (Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 è così sostituito:
"Art. 1 (Copertura del disavanzo 2014)
1. Per l'anno 2016, a valere sulla missione 13 - programma 04 - capitolo SC05.0010, la somma di euro 114.518.000 è destinata al ripiano del disavanzo relativo all'anno 2014 delle aziende del servizio sanitario regionale, la somma di euro 14.557.000 al rimborso dei crediti delle aziende sanitarie locali verso le gestioni liquidatorie delle cessate Unità sanitarie locali e la somma di euro 28.761.000 ad assicurare alle aziende del servizio sanitario regionale il recupero delle risorse assegnate con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 5 dicembre 2006, in applicazione dell'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome del 23 marzo 2005, n. 2271.";
b) il comma 1 dell'articolo 2 è abrogato.
8. Le somme trasferite alle aziende del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19 (Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016), sono interamente destinate quali acconti per la copertura del disavanzo relativo all'anno 2014. L'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale provvede agli eventuali conguagli in sede di copertura definitiva del disavanzo di cui al periodo precedente, dedotte le somme destinate alle ulteriori finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 32 del 2015.
9. A valere sulla missione 13 - programma 04 - capitolo SC05.0001, una quota massima di euro 25.000.000 può essere destinata quale acconto per il rimborso delle spese sostenute nell'anno 2016 per l'acquisto dei farmaci innovativi di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). La conseguente variazione compensativa è adottata entro il mese di ottobre, previa rendicontazione da parte delle aziende del servizio sanitario regionale della spesa sostenuta. Le aziende sanitarie iscrivono nel bilancio d'esercizio 2016 il credito vantato nei confronti della Regione per l'acquisto dei farmaci innovativi, costituito dalla differenza tra le somme incassate e le spese effettivamente sostenute dalle aziende nell'anno 2016. La Regione provvede, nell'anno 2017, ai necessari conguagli, secondo il meccanismo stabilito dal primo periodo del presente comma.
10. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 32 del 2015 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, le aziende del sistema sanitario regionale possono disporre il temporaneo utilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio e in conto capitale a destinazione vincolata per il pagamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di cassa disponibile.
1 ter. Il ricorso all'utilizzo delle entrate a specifica destinazione può essere disposto esclusivamente in caso di insufficienza delle disponibilità liquide prive di vincoli di destinazione. L'utilizzo delle entrate a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa di cui al comma 1. Tale quota è utilizzabile esclusivamente per fronteggiare gli eventuali pagamenti dovuti a valere sui medesimi contributi a destinazione vincolata utilizzati per il pagamento di spese correnti. Con le prime entrate non soggette a vincolo di destinazione è ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti.".
11. Le somme sussistenti sulla missione 13 - programma 05 sono prioritariamente destinate all'avvio dei lavori propedeutici al potenziamento del Presidio ospedaliero San Michele, in vista della chiusura del Presidio ospedaliero Marino.
12. Il Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 34 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), alla cui dotazione finanziaria concorrono le risorse europee, statali e regionali iscritte in conto della missione 12 - programmi 02, 04 e 07, e per l'accesso ai benefici del quale si fa in ogni caso riferimento all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è destinato all'attuazione dei seguenti interventi nei limiti delle risorse stanziate:
a) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità;
b) interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;
c) programma "Ritornare a casa";
d) azioni di integrazione socio-sanitaria;
e) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie previsti dalla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali"), dalla legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), variazioni di bilancio e disposizioni varie), e dall'articolo 18, comma 3, della 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), fatto salvo quanto previsto al comma 13.
13. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, determina per l'accesso agli interventi del Fondo di cui al comma 12, lettera e), i limiti di reddito, mediante l'applicazione dell'ISEE, e la misura dei benefici, ridefinendo i criteri di riconoscimento delle provvidenze e dei rimborsi spese, al fine di garantire equità e omogeneità di applicazione in relazione alle condizioni di bisogno accertate. La Giunta regionale definisce, inoltre, le incompatibilità o la parziale riduzione degli importi riconoscibili in caso di sovrapposizione tra gli interventi previsti dal Fondo di cui al comma 12.
14. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale competente per materia, è autorizzata nell'anno 2016 a integrare mediante prelevamento dal Fondo sanitario regionale di cui alla missione 13 - programma 01, sino all'importo di euro 10.000.000, la dotazione del Fondo per la non autosufficienza, qualora, a seguito dell'istruttoria delle richieste pervenute, essa risulti carente.
15. Le somme ripartite tra le aziende del servizio sanitario regionale per gli interventi finalizzati allo sviluppo del sistema dell'assistenza domiciliare integrata, in caso di mancato raggiungimento degli individuati obiettivi di risultato, sono riassegnate quale premialità alle aziende che abbiano perseguito i medesimi obiettivi.
16. È autorizzata, nell'anno 2016, la spesa complessiva di euro 33.778.400 per il sostegno economico a famiglie e a persone in situazioni di disagio (missione 12 - programma 04), di cui euro 15.000.000 sui fondi regionali ed euro 18.778.400 sulle risorse del PO Fondo sociale europeo 2014/2020, Asse 2 - obiettivo tematico 9, azioni 9.1 e 9.2, finalizzate al superamento della condizione di povertà, all'inclusione attiva e al reinserimento lavorativo. Una quota pari a euro 600.000 dell'autorizzazione di cui al presente comma è destinata alla Caritas Sardegna per essere ripartita nella misura di euro 60.000 a favore di ciascuna Caritas diocesana, quale contributo straordinario per l'espletamento delle attività di assistenza e di sostegno alle persone povere e disagiate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali il parere s'intende acquisito, approva un programma che ne definisce modalità operative, tipologia di interventi, entità del sostegno economico, criteri di ripartizione delle risorse sul territorio e limiti di reddito determinati con l'applicazione dell'ISEE.
17. Al fine di favorire l'inclusione attiva, il miglioramento dell'occupabilità, gli interventi socio riabilitativi e l'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati, in particolare di persone con disturbo mentale, é stanziata la somma di euro 8.000.000 a valere sulle risorse del PO Fondo sociale europeo 2014/2020, asse 2 - obiettivo tematico 9, azione 9.2 per attivare progetti personalizzati mediante una presa in carico multi-professionale e favorire l'attivazione, di percorsi abilitativi ed emancipativi e l'accesso ai diritti. Una quota non inferiore ad euro 2.000.000 di tale stanziamento è assegnata per le indicate finalità ai dipartimenti di salute mentale delle ASL.
18. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta una deliberazione avente come finalità la sperimentazione della figura degli Utenti e familiari esperti (UFE), intesi come operatori esperti che hanno acquisito un sapere esperienziale riconosciuto dalla ASL ed in grado di fornire in modo strutturato e continuativo, prestazioni di sostegno agli utenti con disabilità psichica.
19. Il finanziamento previsto dall'articolo 29, comma 24, della legge regionale n. 5 del 2015, è attribuito alla ASL n. 1 di Sassari, successivamente alla conclusione del procedimento di estinzione dell'IPAB San Giovanni Battista di Ploaghe. Il finanziamento può essere utilizzato per la realizzazione di interventi strutturali e impiantistici necessari per la messa in sicurezza e la piena agibilità dei locali nei quali è svolta l'attività a favore dell'utenza e per eventuali ulteriori adeguamenti strutturali, purché l'esecuzione dei lavori sia affidata entro il 31 dicembre 2016. Pertanto, non opera la revoca del finanziamento prevista dall'articolo 29, comma 24, della legge regionale n. 5 del 2015.
20. Per l'anno 2016 una quota pari ad euro 400.000, del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona è destinata alla realizzazione di un programma di sport terapia per persone con disabilità, da sviluppare in collaborazione con le associazioni sportive iscritte all'albo regionale delle società sportive che operano esclusivamente nel campo delle disabilità.
21. È autorizzata la spesa valutata in euro 70.000, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a favore dell'Istituto penale minorile e del Centro per la giustizia minorile per la realizzazione di attività finalizzate alla rieducazione e alla riabilitazione sociale di minori inseriti nel circuito penale. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire il programma degli interventi (missione 12 - programma 04).
22. Al fine di migliorare la qualità di vita e la responsabilizzazione dei soggetti disagiati, la Regione favorisce la sperimentazione dei "gruppi appartamento" per contrastare la povertà e il disagio sociale, incentivandone la diffusione, in quanto strutture residenziali di dimensione familiare in grado di ospitare soggetti che, pur essendo completamente o in parte autosufficienti, necessitano di un ambiente protetto.
23. A valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 26, comma 3, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)) una quota pari a euro 150.000 è destinata agli enti autorizzati alle adozioni internazionali con sede operativa nel territorio regionale.
24. Le risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 18, della legge regionale n. 5 del 2015, ancorché impegnate, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia, possono essere utilizzate per le prestazioni effettuate nell'anno 2016.
25. Al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile volontario nel territorio regionale e incrementare la partecipazione dei giovani a un'esperienza di solidarietà sociale e percorsi di cittadinanza attiva, è autorizzata, nell'anno 2016, la spesa di euro 300.000. Tale stanziamento è trasferito al Fondo nazionale del servizio civile secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) e comma 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), con vincolo di destinazione al finanziamento dei progetti presentati a valere sul bando 2015 dagli enti accreditati all'Albo regionale, approvati ma non finanziati dallo Stato.
Art. 7
Fondo per le comunità per l'accoglienza di giovani adulti
e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale
1. È istituito il "Fondo per le comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale", ai sensi degli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione)), con una dotazione, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 di euro 600.000. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, può integrare tali risorse sino all'importo di euro 400.000 a valere sulla dotazione prevista per ciascun anno del Fondo nazionale politiche sociali.
2. Confluiscono nel fondo di cui al comma 1 gli stanziamenti di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006), e di cui all'articolo 29, comma 10, della legge regionale n. 5 del 2015 (legge finanziaria 2015).
3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite, nella misura massima di euro 200.000 per struttura, in favore delle associazioni e cooperative sociali che gestiscono comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale ai sensi degli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, per l'attuazione di specifici interventi assistenziali annuali. Le strutture di cui al periodo precedente devono essere già funzionanti oppure già destinatarie del programma di interventi finalizzato al recupero, alla ristrutturazione e al completamento di strutture residenziali, come stabilito dall'articolo 8, comma 38, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
4. La Giunta regionale definisce adeguate procedure di accreditamento delle strutture di cui al comma 1 alle quali subordinare, a decorrere dall'anno 2017, l'attribuzione dei contributi.
5. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2016, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sentito il parere degli uffici di esecuzione penale esterna della Sardegna, determina:
a) i criteri per l’accesso delle strutture ai contributi, tenuto conto, in particolare, dell’esperienza maturata nel settore specifico, del principio di territorialità, della tipologia di servizio offerto, dell’obbligatorietà di adeguata formazione degli operatori impiegati;
b) idonei meccanismi di verifica della rendicontazione e valutazione dell'effettiva realizzazione dell’obiettivo di inclusione. La mancata presentazione della rendicontazione esclude il beneficiario dal finanziamento per gli anni successivi fino a regolare adempimento (missione 12 - programma 4).
Art. 8
Disposizioni in materia di enti locali, pianificazione paesaggistica e urbanistica, edilizia residenziale pubblica e lavori pubblici
1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche e integrazioni, è determinato per l'anno 2016 in euro 551.471.000 di cui: euro 484.705.120 a favore dei comuni; euro 65.665.880 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna); euro 500.000 a favore dell'Amministrazione provinciale di Nuoro per il funzionamento del museo MAN ed euro 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo), (missione 18 - programma 01, missione 09 - programma 01).
2. A favore delle province è autorizzato, nell'anno 2016, l'ulteriore contributo di euro 1.500.000 destinato alla copertura degli oneri dei servizi svolti dalle società in house e dalle partecipate delle province. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, stabilisce i relativi criteri e le modalità di riparto (missione 18 - programma 01).
3. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, ai sub-commissari di cui all’articolo 24, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016, è corrisposta l’indennità di cui al comma 9 dell'articolo 24 della medesima legge.
4. Gli stanziamenti nel bilancio pluriennale 2016-2018 previsti dall'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui all'articolo 30, comma 13, lettera b), della legge regionale n. 5 del 2015, sono riprogrammati nel 2016 in euro 500.000, nel 2017 in euro 1.800.000 e nel 2018 in euro 500.000 (missione 08 - programma 01).
5. Gli stanziamenti nel bilancio pluriennale 2016-2018 previsti dall'autorizzazione di spesa per il finanziamento politiche aree urbane di cui all'articolo 30, comma 13, lettera d), della legge regionale n. 5 del 2015, sono riprogrammati nel 2016 in euro 2.500.000, nel 2017 in euro 10.000.000 e nel 2018 in euro 7.500.000 (missione 08 - programma 01) e nel 2016 in euro 625.000, nel 2017 in euro 10.000.000 e nel 2018 in euro 14.625.000 (missione 08 - programma 01).
6. Alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 38 (Norme per la ripartizione dei proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente «Norme per la edificabilità dei suoli» e istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'edilizia destinata al culto), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo è così sostituito: "Norme per la ripartizione dei contributi di costruzione e sanzioni amministrative connesse all'attività urbanistico-edilizia";
b) l'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Finalità)
1. Una quota pari al 10 per cento dei proventi annui relativi ai contributi di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche e integrazioni, e alle sanzioni di cui all'articolo 19 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), è riservata all'edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167), come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).
2. La quota di cui al comma 1 può, con deliberazione motivata del consiglio comunale, essere determinata in misura superiore.".
7. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2016 e di euro 1.200.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per le attività di predisposizione della revisione del Piano paesaggistico regionale (PPR), primo ambito omogeneo, e per la redazione del PPR per le zone interne della Sardegna (missione 08 - programma 01).
8. Le risorse iscritte in conto della missione 05 - programma 02 - capitolo SC07.1256 sono destinate al cofinanziamento regionale degli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 approvato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attraverso protocolli d'intesa e successivi provvedimenti attuativi e integrativi.
9. Al fine di garantire il coordinamento tra la programmazione del piano di realizzazione delle opere e infrastrutture di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2015 e la programmazione degli esercizi finanziari, la Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta degli assessorati regionali competenti per materia, aggiorna periodicamente l'elenco degli interventi del piano e individua le priorità. L'elenco è trasmesso al Consiglio regionale per l'espressione del parere da parte della Commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito.
10. Alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19 (Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016) e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) il termine di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 è differito al 30 giugno 2016;
b) il secondo periodo del comma 4 bis dell’articolo 2 è abrogato.
11. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 90.000 per l'organizzazione in Sardegna, nella città di Cagliari, della ventesima edizione della conferenza dell'Associazione scientifica per le informazioni territoriali e ambientali (ASITA) e per eventi connessi alla pianificazione urbanistica (missione 08 - programma 01).
12. Gli avanzi di amministrazione degli enti locali della Sardegna possono essere impiegati in progetti, interventi e opere da realizzarsi per il miglior utilizzo sociale ed economico-produttivo di immobili di proprietà comunale o del demanio regionale assegnati al comune. In tali immobili sono da ricomprendere anche quelli dismessi dallo Stato e su cui sia subentrata in proprietà la Regione ai sensi dell’articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), previo trasferimento del possesso al comune anche tramite atto di vendita a prezzo simbolico.
13. Nel rispetto dei principi di finanza pubblica ed esclusivamente nei casi di violazioni riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, ai piccoli comuni sardi non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), qualora i comuni dimostrino di rientrare dallo sforamento entro l'anno 2016, anche al netto dei ritardi dei trasferimenti regionali, causa ovvero concausa della violazione. La presente disposizione si applica nel territorio regionale in forza della capacità legislativa di cui all'articolo 3 della legge costituzionale n. 3 del 1948 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9
Interventi nel settore dei beni e dei servizi culturali, informazione, spettacolo e sport
1. Per gli interventi di cui all'articolo 29, comma 33, della legge regionale n. 5 del 2015, le previsioni di bilancio per gli anni 2016-2018 sono destinate alla copertura del costo del lavoro nella misura massima del 90 per cento (missione 05 - programma 02).
2. Per l'anno 2016 i termini per la presentazione delle istanze per la concessione dei contributi per le attività di spettacolo dal vivo di cui all'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990), sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale competente per materia.
3. Per l'anno 2016, una quota pari a euro 1.000.000 delle risorse di cui all'articolo 56 della legge regionale n. 1 del 1990 (missione 05 - programma 02 - cap. SC05.0911) è destinata a favore degli organismi di spettacolo che, nell'ultimo triennio, hanno subito una riduzione dei contributi superiore al 40 per cento.
4. Al fine di uniformare le modalità di intervento finanziario della Regione a favore dei centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37 (Erogazione di contributi ai Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna - Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA) e Società umanitaria), e delle relative biblioteche, all'articolo 21 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera p) è sostituita dalla seguente:
"p) il funzionamento dei centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria di cui alla legge regionale n. 37 del 1978 e delle relative biblioteche, con sede a Cagliari, Alghero, Carbonia, Iglesias, Macomer e Oristano;";
b) nel comma 2, la lettera h) è abrogata.
5. Al fine di consentire alla Fondazione Sardegna film commission di perseguire pienamente le proprie finalità anche mediante l'erogazione di benefici finanziari in attuazione dei compiti a essa assegnati dalla legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'anno 2016 l'ulteriore spesa di euro 400.000 (missione 05 - programma 02).
6. Nelle more dell'approvazione di una legge organica sulla riorganizzazione dei rapporti tra la Regione e le università della Sardegna (legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna)) e promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna (legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna)), la Regione promuove e sostiene il funzionamento dei tre istituti: l'Accademia di belle arti "Mario Sironi", il Conservatorio di musica "Luigi Canepa" di Sassari e il Conservatorio di musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari. Per tali finalità è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa valutata in euro 500.000 a favore dei conservatori musicali e delle accademie delle belle arti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. (missione 04 - programma 04).
7. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale competente per materia e nel rispetto delle linee programmatiche definite nei Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, può autorizzare l'utilizzo delle eventuali economie relative alle risorse erogate ai sensi della legge regionale n. 7 del 2007.
8. A decorrere dall'anno 2016, la dotazione del Fondo a favore delle sedi universitarie decentrate della Sardegna è ripartita tra i seguenti soggetti:
a) Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale di Nuoro;
b) Consorzio UNO di Oristano;
c) Università di Sassari per i corsi universitari avviati presso le sedi decentrate di Alghero e Olbia; è comunque garantita la copertura finanziaria degli interventi pluriennali previsti dall’articolo 33, comma 17, della legge regionale n. 5 del 2015.
9. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 8, determinato per l’anno 2016 in euro 5.900.000 provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pubblica istruzione, previa valutazione dell'offerta formativa dei corsi universitari decentrati con le Università di Cagliari e Sassari e con i Consorzi universitari di Nuoro e di Oristano; alle dotazioni per gli anni successivi si provvede con legge di stabilità. Sono conseguentemente abrogate la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) e la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2008.
10. Per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di euro 150.000 per il sostegno dell'attività delle università della terza età in Sardegna, di cui alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attività delle Università della «terza età» in Sardegna), (missione 04 - programma 04).
11. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, la spesa di euro 300.000 a favore del Comune di Sassari per le spese di funzionamento e gestione del nuovo teatro comunale (missione 05 - programma 02).
12. È autorizzata, per gli anni 2016 e 2017, la spesa di euro 300.000 a favore del Teatro di Sardegna di Cagliari, riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Teatro di rilevante interesse culturale (TRIC) ai sensi del decreto ministeriale 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), capo II - Sostegno alle attività teatrali - titolo II - produzione, articoli 10-13 (missione 05 - programma 02).
13. È autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 50.000 a favore dell'Associazione mutua di soccorso e previdenza di Carloforte, per la tutela del Cineteatro di Carloforte (missione 05 - programma 02).
14. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), relativa all'istituzione e funzionamento delle scuole civiche di musica, determinata, per l'anno 2016, in euro 1.500.000, è destinata alla copertura delle spese relative agli anni scolastici 2015-2016 (missione 05 - programma 02).
15. Per garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 33, comma 12, della legge regionale n. 5 del 2015 a favore del Circuito regionale multidisciplinare è autorizzata, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, la spesa valutata in euro 600.000 per la realizzazione del programma triennale 2015-2017 (missione 05 - programma 02).
16. A valere sulle disponibilità recate sulla missione 06 - programma 01 è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 60.000 a favore della Commissione organizzatrice regionale per l'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi.
17. I contributi concessi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extraregionale dall'articolo 28 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), relativi all'annualità 2016, possono essere utilizzati anche a copertura delle attività relative agli anni 2014 e 2015 non assoggettate a contributo.
18. I contributi concessi nell'anno 2015 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 7, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), possono essere utilizzati dai beneficiari anche a copertura delle spese da sostenere per l'anno 2016 (missione 05 - programma 02).
19. Alla lettera f) del comma 11 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011, il periodo "pari al 6 per cento dello stanziamento dell'UPB S05.04.001", è sostituito dal seguente: "pari al 6 per cento del programma 01 - missione 06".
20. Una quota pari a euro 200.000 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 37, della legge regionale n. 5 del 2015, iscritto in conto della missione 06 - programma 01, è destinata per l'anno 2016 e per le medesime finalità all’integrazione del programma già approvato per l’annualità sportiva 2014-2015 ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale n. 17 del 1999.
21. È autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per il sostegno alle testate giornalistiche on line (missione 05 - programma 02).
22. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 30.000 finalizzata alla concessione di un contributo straordinario a favore della Fondazione Memoriale Giuseppe Garibaldi ONLUS con sede a La Maddalena per lo svolgimento delle attività istituzionali (missione 05 - programma 02).
23. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016, è autorizzato, per l'anno 2016, un contributo straordinario di euro 100.000 a favore dell'Associazione enti locali per le attività culturali e di spettacolo (missione 05 - programma 02).
24. Le risorse stanziate per l'anno 2016 in conto della missione 05 – programma 02 - capitolo SC03.0252 sono utilizzate prioritariamente per la realizzazione delle iniziative programmate per l’anno gramsciano (22 gennaio 2016 - 27 aprile 2017) ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 3/10 del 9 gennaio 2016 e possono essere utilizzate anche a copertura delle spese sostenute per le medesime finalità nell’anno 2017.
25. Al fine di promuovere la diffusione e la tutela della lingua e della cultura sarda è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 520.000 di cui:
a) euro 150.000 in conto della missione 05 - programma 02 ed euro 50.000 quale ulteriore spesa a favore dell'ISRE (missione 05 - programma 02) per favorire, anche in forma di associazionismo, la tutela e la promozione delle espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale della Sardegna;
b) euro 30.000 per la raccolta, catalogazione e archiviazione della documentazione-storica relativa alla Sardegna di cui all'articolo 13, comma 3, lettera l), della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna) (missione 05 - programma 02);
c) euro 50.000 al fine di celebrare il centenario della nascita di Francesco Masala e Antonio Simon Mossa (missione 05 - programma 02);
d) euro 40.000 al fine di aggiornare e integrare i dati relativi all'indagine sociolinguistica sulla lingua sarda di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 20/15 del 9 maggio 2005, (missione 05 - programma 02);
e) euro 30.000 al fine di contribuire alle finalità istituzionali della Fondazione Andrea Parodi (missione 05 - programma 02);
f) euro 100.000 per progetti editoriali relativi alla stampa esclusivamente in lingua sarda (missione 05 - programma 02);
g) euro 70.000 per l'organizzazione di premi letterari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 26 del 1997, (missione 05 - programma 02).
26. Dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale n. 5 del 2015, è inserita la seguente:
"j bis) l'istituzione su tutto il territorio regionale dei Centri per la cultura della nonviolenza (CCN) allo scopo di educare e diffondere la gestione del conflitto nonviolento a tutta la popolazione di ogni età e grado sociale ed allo scopo di fornire strumenti di tutela e monitoraggio della violenza di genere su tutto il territorio regionale. I centri hanno compiti di educazione alla gestione del conflitto nonviolento, forniscono supporto alle vittime di violenza, istituiscono percorsi di approccio alla nonviolenza tramite convegni, meeting, attività educative e divulgative, collaborano con le realtà delle vittime di violenza di genere, costituiscono luoghi di sostegno e supporto alle vittime di stalking, bullismo, violenza psicologica, forniscono assistenza e sostegno psicologico ai familiari di soggetti deceduti per suicidio."
27. Per le finalità di cui al comma 26 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, la spesa valutata in euro 100.000 (missione 03 - programma 02).
Art. 10
Disposizioni in materia di trasporti
1. Ai fini del riconoscimento in favore delle aziende di trasporto pubblico locale, con esclusione di ARST Spa, delle passività pregresse derivanti dai maggiori oneri correlati alla indicizzazione del costo dei servizi di trasporto nonché dalle ritardate erogazioni delle provvidenze per i medesimi servizi erogati negli anni fino al 2014, è autorizzata - previo rilascio da parte delle aziende beneficiarie di formale accettazione e liberatoria - la spesa complessiva di euro 15.173.000 (missione 10 - programma 02) in ragione di euro 3.173.000 nell'anno 2016, euro 5.000.000 nell'anno 2017 ed euro 7.000.000 nell'anno 2018.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le aziende beneficiarie.
3. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 1, comma 485, della legge n. 208 del 2015, l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2016 dalla legge regionale 3 dicembre 2015, n. 33 (Proroga del contratto di servizio di continuità territoriale marittima tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica), è destinata, previo disimpegno dei relativi impegni contabili assunti in corso dell'esercizio finanziario 2015, per le finalità individuate per ciascuna annualità 2016 e 2017 dalla deliberazione di Giunta regionale n. 57/14 del 25 novembre 2015 (missioni 10 e 15 - programma 03).
4. Per le finalità di assistenza tecnica nella gestione e affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata, nell'anno 2016, la spesa complessiva di euro 500.000 in ragione di euro 200.000 (missione 10 - programma 01) per servizi ferroviari e tranviari ed euro 300.000 (missione 10 - programma 02) per servizi su gomma.
Art. 11
Disposizioni in materia di turismo
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Conversione in legge con modificazioni del decreto legge n. 133 del 2014), come modificato dall'articolo 1, comma 365, della legge n. 208 del 2015, sul territorio regionale, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei diportisti a bordo delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto ministeriale del 3 ottobre 2014, rientrano tra le strutture ricettive all'aria aperta.
2. I termini per la realizzazione delle attività riferite agli interventi dell’annualità 2014 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) sono prorogati al 31 dicembre 2016. Gli organismi beneficiari garantiscono a consuntivo un cofinanziamento nella misura del 10 per cento del contributo concesso e un punteggio finale non inferiore a quello conseguito dall’ultimo classificato nel corrispondente network.
Art. 12
Contributo al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza
e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e successivi, al fine di garantire la corresponsione delle prestazioni obbligatorie, consistenti in diritti acquisiti, previste dalla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), come riformata dalla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)), nonché per la salvaguardia delle posizioni contributive individuali di cui all'articolo 6 della legge n. 27 del 2011, l'erogazione di un contributo valutato in euro 19.000.000 a favore del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale "FITQ" (missione 01 - programma 10).
2. Al fine di adeguare i supporti informatici del FITQ a seguito delle nuove esigenze gestionali derivanti dall'entrata in vigore della legge regionale n. 27 del 2011 è autorizzata, nell'anno 2016, la spesa di euro 200.000 (missione 01- programma 03).
Art. 13
Misure per la contrattazione collettiva e la mobilità del personale del sistema Regione
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva, per il triennio 2016-2018, relativa al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, è determinato in euro 3.259.000 annui a decorrere dall’anno 2016, comprensivi degli oneri contributivi e dell'Irap. Le risorse integrano quelle già stanziate a decorrere dall'anno 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie, quantificano le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale di cui al comma 1.
3. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 24 del 1999, l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa relativa del personale dell'Ente foreste della Sardegna, per il triennio 2016-2018, è determinato in euro 377.000 annui a decorrere dall'anno 2016, comprensivi degli oneri contributivi e dell'Irap. Le risorse integrano quelle già stanziate a decorrere dall'anno 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche e integrazioni.
4. Lo stanziamento iscritto in conto della missione 01 - programma 10 per l'anno 2016 nel bilancio della Regione, e in quelle corrispondenti dei bilanci degli enti, delle agenzie, degli istituti e delle aziende del comparto di contrattazione regionale, nonché dell'Ente foreste della Sardegna riferito alla retribuzione di risultato dei dirigenti per l'anno 2015, è costituito in misura corrispondente alla retribuzione di risultato attribuita per l'anno 2010 a favore dei dirigenti dell'Amministrazione regionale come ridotta per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), e successive modifiche e integrazioni.
5. Per gli anni successivi lo stanziamento di cui al comma 4 è determinato a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi regionali di lavoro; il comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010) è abrogato.
Art. 14
Norma in materia di provvidenze, agevolazioni o vantaggi
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati da parte dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, è subordinata alla previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiari che l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del beneficiario o dei soggetti individuati al comma 2, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali l'Amministrazione, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo. Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi è sufficiente che il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa anche con riferimento ai rappresentanti legali e amministratori delle persone giuridiche o enti di fatto richiedenti il beneficio, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori.
3. L'accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati "a sportello", in data antecedente alla loro richiesta.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sono approvate le direttive di applicazione per il monitoraggio a campione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.
Art. 15
Integrazioni alla legge regionale n. 25 del 1988
(Competenze territoriali delle compagnie barracellari)
1. Nella legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), sono apportate le seguenti integrazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le compagnie barracellari esplicano le loro funzioni ordinariamente anche quando sono costituite sotto forma di intesa tra uno o più comuni confinanti secondo i casi previsti dall'articolo 10.";
b) all'articolo 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La forma di intesa di cui al comma 1 può essere anche costituita tra comuni del territorio confinante e la compagnia barracellare presente anche in uno solo dei comuni confinanti.".
Art. 16
Limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e società partecipate rifiutano le garanzie fideiussorie, rilasciate da banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari autorizzati per le quali si siano verificate, nell'ultimo decennio, una o più delle seguenti circostanze, in relazione a precedenti contratti di fideiussione stipulati a qualsiasi titolo a beneficio dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali:
a) mancato pagamento, o pagamento a seguito di procedure esecutive, dell'importo garantito, anche con riferimento a una sola garanzia fideiussoria;
b) reiterati ritardi nel pagamento degli importi garantiti e, nello specifico, il verificarsi:
1) per due volte, del pagamento dell'importo garantito dopo l'iscrizione a ruolo, ma prima dell'avvio delle procedure esecutive;
2) per cinque volte, del pagamento dell'importo garantito dopo l'ingiunzione di pagamento, ma prima dell'iscrizione a ruolo;
c) sistematicità dei contenziosi conclusi con la soccombenza del soggetto fideiussore.
2. L'esclusione di cui al comma 1 opera per un periodo di dieci anni dal verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 1. L'esclusione non opera con riferimento alle garanzie fideiussorie presentate ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/1 7/CE e 2004/1 8/CE). L'Amministrazione regionale pubblica sul proprio sito internet la lista aggiornata delle banche, delle assicurazioni e degli altri intermediari finanziari per le quali si sono verificate una o più delle circostanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
Art. 17
Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2016-2017 e 2018 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 18
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Buras con effetti finanziari dal 1° gennaio 2016.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 11 aprile 2016
Pigliaru