Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ricognizione generale degli usi civici
1. La Giunta regionale, mediante un Piano straordinario di accertamento demaniale, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale e alla individuazione su cartografia aggiornata di dati e accertamenti già esistenti riportati su cartografie antiche.
2. A tal fine in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), ed in via straordinaria al fine di superare i limiti e le incongruenze legate alle procedure di accertamento già decretato delle terre gravate da uso civico, i comuni sono delegati ad effettuare entro il 31 dicembre 2013, e con le procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di valorizzazione di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 1994, la ricognizione generale degli usi civici esistenti sul proprio territorio.
3. A tal fine i comuni, oltre a documentare il reale sussistere dell'uso civico, possono proporre permute, alienazioni, sclassificazioni e trasferimenti dei diritti di uso civico secondo il principio di tutela dell'interesse pubblico prevalente. Costituiscono oggetto di sclassificazione del regime demaniale civico in sede di ricognizione generale e straordinaria anche i casi in cui i terreni sottoposti ad uso civico abbiano perso la destinazione funzionale originaria di terreni pascolativi o boschivi ovvero non sia riscontrabile né documentabile l'originaria sussistenza del vincolo demaniale civico. I comuni, previa intesa fra le parti interessate, possono attuare, nell'ambito della ricognizione generale degli usi civici, processi di transazione giurisdizionale a chiusura di liti o cause legali in essere. Per quanto previsto al presente articolo non possono essere assimilate ad uso civico le terre pubbliche sottoposte da provvedimenti prefettizi ad assegnazione per finalità sociali.
4. Tutte le risultanze degli accertamenti già decretati che non risultino confermate o coerenti con la documentazione giustificativa del piano di accertamento straordinario di cui al comma 1 decadono con l'approvazione, non oltre i tre mesi dalla conclusione delle procedure comunali, del complessivo Piano straordinario di accertamento da parte della Giunta regionale. Le cessazioni degli usi civici derivanti dalle risultanze del piano straordinario di cui alle presenti norme, hanno efficacia dalla data dei medesimi atti o provvedimenti, ovvero se precedenti rispetto alle date indicate negli stessi atti o provvedimenti, dalla data, indicata nell'atto ricognitivo, in cui è venuta meno la destinazione funzionale all'uso civico dei relativi beni.
Art. 2
Modifiche alle procedure urbanistiche e alle leggi regionali n. 20 del 2012, n. 6 del 2012 e n. 25 del 2012
1. Al comma 32 dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "in deroga alla normativa regionale e comunale, nei piani di lottizzazione e nei piani di zona" sono sostituite da: "nei piani attuativi assoggettati a convenzione";
b) dopo le parole "così realizzate" sono aggiunte: "o da realizzare";
c) le parole "che esse avvengano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite da: "ottemperate le disposizioni convenzionali. Tali disposizioni sono ritenute prevalenti rispetto agli strumenti attuativi in vigore a partire dal rilascio del relativo permesso di costruire o di denuncia di inizio attività. Per i piani attuativi già avviati o completati alla data di entrata in vigore della presente legge, si opera in deroga alle discipline previgenti.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le varianti urbanistiche che non incidono sul dimensionamento volumetrico del piano attuativo e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico, o costituiscano adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con un'unica deliberazione, salva ogni altra autorizzazione necessaria, inderogabilmente entro sessanta giorni dal loro deposito, dai rispettivi consigli comunali.".
3. Salva la preventiva acquisizione delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi di restauro richiamati nella legislazione regionale vigente sono da intendersi anche quelli volti alla ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) siano fisicamente venuti meno nel tempo.
4. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 20 (Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici):
a) dopo le parole "norma fondamentale di riforma economico-sociale" sono soppresse le parole "di cui all'articolo 142";
b) dopo le parole "e successive modifiche ed integrazioni," sono soppresse le parole "ed in particolare in applicazione di quanto disposto alle lettere a) e b) di detto articolo,";
c) le parole "alle zone umide" sono sostituite dalle parole "alle citate zone umide tipizzate e individuate ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio)".
5. Il termine contenuto all'articolo 3, comma 33, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), è rettificato al 31 dicembre 2011.
6. Fermi i divieti esistenti nelle aree a inedificabilità totale, gli impianti eolici di potenza complessiva inferiore o uguale a 60 KW non sono sottoposti ai limiti di localizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi).
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 2 agosto 2013
Cappellacci