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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
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Legge n. 8 del 27/04/2016


Oggetto: Legge forestale della Sardegna.

Autore: Presidenza della Regione

Pubblicato in: Bollettino n.21 - Parte I e II del 28/04/2016

Data di Pubblicazione: 28/04/2016

Materie: LEGGI REGIONALI


 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Vice Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

 

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Oggetto

 

1. La Regione riconosce il rilevante apporto del sistema forestale pubblico e privato per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna e per una corretta gestione del territorio orientata alla tutela dell'ambiente.

2. La Regione contribuisce all'accrescimento del capitale naturale inteso come insieme di beni naturali che l'ambiente mette a disposizione in termini di servizi ecosistemici.

3. La Regione riconosce, altresì, l'interesse pubblico della gestione forestale condotta secondo criteri di sostenibilità ambientale ai fini della corretta conduzione delle attività selvicolturali orientate a favorire la capacità di resilienza del sistema bosco.

4. La presente legge, in armonia con le norme dell'Unione europea e gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale in tema di gestione forestale sostenibile, tutela dell'ambiente e del paesaggio, mitigazione degli effetti connessi ai cambiamenti climatici, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica:

a) disciplina la gestione sostenibile delle attività forestali pubbliche e private per il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti e future;

b) disciplina gli strumenti di pianificazione e programmazione;

c) fornisce indirizzi in riferimento alla cura e alla manutenzione del territorio regionale in un'ottica di incentivazione della sostenibilità ambientale del sistema forestale e silvo-pastorale;

d) disciplina e semplifica il sistema autorizzatorio relativo al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

e) disciplina la materia della prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

f) provvede al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo dell'Ente foreste della Sardegna, istituito con la legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), attraverso l'istituzione dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) di cui all'articolo 35, d'ora in poi denominata Agenzia.

 

Art. 2

 

Finalità

 

1. La finalità della presente legge è la tutela della complessità e della multifunzionalità del sistema forestale con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) la protezione e cura del bosco quale bene irrinunciabile;

b) la gestione sostenibile del bosco per il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti e future;

c) la salvaguardia del patrimonio forestale dalla minaccia degli incendi;

d) la tutela idrogeologica del territorio e la difesa del suolo;

e) la tutela e l'incremento della biodiversità, la protezione del paesaggio e dell'ambiente, inclusi i sistemi forestali ricadenti in contesti litoranei e dunali;

f) la valorizzazione e l'incremento delle filiere forestali e silvo-pastorali, connesse alla gestione dei boschi e dell'uso delle biomasse forestali, ai fini della produzione di energia;

g) lo sviluppo del turismo e delle attività ricreative anche mediante il potenziamento della sentieristica, delle attività di guida, dei punti di ristoro integrati nelle attività a conduzione pubblica, privata o mista riconducibile alla ottimale gestione del patrimonio forestale regionale;

h) il sostegno all'economia forestale con particolare riferimento allo sviluppo rurale e montano;

i) la mitigazione degli effetti connessi ai cambiamenti climatici e il contrasto ai processi di desertificazione;

j) la promozione della cultura forestale, l'educazione ambientale, la formazione e l'aggiornamento degli operatori;

k) la conoscenza degli ecosistemi forestali attraverso la ricerca, il monitoraggio e l'inventario;

l) la semplificazione dell'attività amministrativa in materia forestale;

m) la ricaduta economica delle attività legate alla valorizzazione e sfruttamento del sistema forestale, in particolar modo nei settori dell'apicoltura, delle piante officinali, del vivaismo, della selvicoltura, della produzione di legna da ardere e altre forme di combustibile di derivazione naturale, del compost, del turismo, anche in relazione ai settori di cui alle lettere f), g), h) e j).

 

Art. 3

 

Funzioni

 

1. Le funzioni concernenti le materie disciplinate dalla presente legge sono esercitate dalla Regione, dagli enti e dalle agenzie facenti parte del sistema Regione come previsto dall'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e dagli enti locali in conformità alle previsioni della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 mediante l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente, l'Agenzia, la Protezione civile regionale, nonché le altre strutture regionali competenti per materia.

3. Sono attribuite alla Regione le funzioni e i compiti in materia di boschi e foreste che richiedono l'unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche nazionali e comunitarie e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;

b) attuazione di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione;

c) pianificazione e programmazione in campo forestale e relative funzioni di monitoraggio, controllo e vigilanza;

d) approvazione dei piani di tutela idrogeologica di cui al regio decreto n. 3267 del 1923;

e) prevenzione, repressione e sorveglianza in materia di polizia forestale;

f) determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923, secondo quanto disposto all'articolo 20;

g) redazione e approvazione del regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni);

h) redazione e aggiornamento dell'inventario forestale regionale, del Piano forestale ambientale regionale (PFAR) e della carta forestale regionale;

i) tutela della biodiversità forestale di interesse regionale, inclusi gli ecosistemi costieri;

j) ricerca applicata di interesse regionale in campo forestale e relativa divulgazione e assistenza tecnica;

k) sviluppo e valorizzazione delle filiere produttive forestali e silvo-pastorali;

l) gestione del Sistema informativo forestale regionale.

 

Art. 4

 

Definizioni di bosco e delle aree assimilate

 

1. Ai fini della presente legge i termini "bosco", "foresta" e "selva" sono sinonimi.

2. Costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale associata o meno a quella arbustiva spontanea o di origine artificiale, ivi compresa la macchia mediterranea, in qualsiasi stadio di sviluppo, tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.

3. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini amministrativi, delle singole proprietà o catastali, e le classificazioni urbanistiche e catastali. La continuità della vegetazione forestale non è, altresì, considerata interrotta dalla presenza di:

a) infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza inferiore a 20 metri;

b) viabilità agro-silvo-pastorale;

c) corsi d'acqua minori.

4. Si considerano, altresì, bosco:

a) i castagneti e le sugherete;

b) i rimboschimenti e gli imboschimenti in qualsiasi stadio di sviluppo;

c) le aree già boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure di danni per calamità naturali, accidentali o per incendio, presentano una copertura arborea o arbustiva temporaneamente anche inferiore al 20 per cento.

5. Sono assimilabili a bosco:

a) i popolamenti ripari e rupestri e la vegetazione retrodunale;

b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

c) le colonizzazioni spontanee di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati, quando il processo in atto ha determinato l'insediamento di un soprassuolo arboreo o arbustivo, la cui copertura, intesa come proiezione al suolo delle chiome, superi il 20 per cento dell'area o, nel caso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, quando siano trascorsi almeno dieci anni dall'ultima lavorazione documentata;

d) qualsiasi radura all'interno di un bosco, purché la superficie sia inferiore a 2.000 metri quadrati o che, sviluppandosi secondo una direzione prevalente e di qualsiasi superficie, abbia una larghezza inferiore a 20 metri.

6. Non sono considerati bosco:

a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai, le alberature stradali;

b) i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti per arboricoltura da legno o da frutto e le altre colture specializzate realizzate con alberi e arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche, ivi comprese le formazioni arboree di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale.

 

Titolo II

Pianificazione e programmazione forestale

 

Capo I

 

Strumenti per la pianificazione e la programmazione

 

Art. 5

 

La pianificazione forestale

 

1. Le Regione definisce le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo multifunzionale del settore forestale nel territorio regionale attraverso una pianificazione forestale basata sui principi della gestione forestale sostenibile.

2. La Regione svolge le attività di cui al comma 1 attraverso l'Assessorato competente in materia di ambiente e l'Agenzia.

3. La Regione persegue le finalità della pianificazione forestale attraverso la compartecipazione e la condivisione degli enti territoriali e delle componenti sociali interessati, con modalità definite dalla presente legge.

4. La pianificazione forestale è articolata sui seguenti livelli:

a) regionale, mediante il Piano forestale ambientale regionale (PFAR);

b) territoriale su scala di distretto, mediante i Piani forestali territoriali di distretto (PFTD);

c) particolareggiato su scala aziendale, declinato tramite i Piani forestali particolareggiati (PFP).

 

Art. 6

 

Piano forestale ambientale regionale

 

1. Il Piano forestale ambientale regionale (PFAR) definisce gli obiettivi strategici della politica forestale e assume un ruolo di indirizzo e coordinamento dei successivi livelli della pianificazione.

2. Il PFAR disciplina:

a) l'indicazione degli orientamenti gestionali per le specifiche azioni di intervento forestale;

b) il coordinamento dei livelli successivi della pianificazione all'interno di un quadro di analisi impostato sulla compartimentazione del territorio in distretti forestali;

c) i criteri per il riconoscimento e l'individuazione dei distretti forestali quali ambiti territoriali ottimali di riferimento per la pianificazione di livello intermedio, espressione di unità fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistiche e storico-culturali distinte e riconoscibili e la concreta individuazione dei distretti forestali;

d) gli strumenti conoscitivi alla base dell'implementazione della pianificazione a livello intermedio e particolareggiato;

e) l'individuazione delle linee strategiche di intervento per il settore pubblico e privato, le priorità e i progetti di valenza regionale da attuarsi in programmazione diretta.

3. Il PFAR, espletata la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni, è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali si intende acquisito. Il Piano ha una durata di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione definitiva e resta in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano.

4. Il PFAR è coerente con il Piano di assetto idrogeologico (PAI) di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), e successive modifiche ed integrazioni, e coordinato con il Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, con i Piani di bacino di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, con il Piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), con il Piano energetico ambientale regionale (PEAR), nonché con i principali strumenti di pianificazione regionale.

 

Art. 7

 

Piano forestale territoriale di distretto

 

1. Il Piano forestale territoriale di distretto (PFTD) contiene l'analisi di dettaglio del territorio locale e individua le destinazioni funzionali degli ambiti forestali valutandone le potenzialità e valorizzando l'integrazione fra le diverse funzioni assolte dal bosco.

2. Il PFTD definisce le linee gestionali più efficaci in relazione alle diverse vocazioni dei sistemi boscati, individua gli interventi strutturali e infrastrutturali correlati ed evidenzia gli strumenti finanziari potenzialmente disponibili a supporto della sua implementazione.

3. Il PFTD contiene il piano della viabilità forestale di cui all'articolo 8.

4. Il PFTD è predisposto sulla base dei sovraordinati atti di programmazione e pianificazione relativi al contesto cui si riferisce, si configura come piano di settore ed assume un ruolo di indirizzo della gestione forestale nell'ambito del distretto considerato rispetto ai piani forestali particolareggiati, agli altri strumenti ordinari di gestione forestale e, limitatamente alle previsioni di contenuto forestale, agli strumenti urbanistici comunali.

5. Lo schema preliminare di PFTD predisposto dall'Agenzia con la collaborazione di tutti gli enti competenti e sotto il coordinamento dell'Assessorato regionale competente in materia di ambiente, è adottato con decreto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con l'indicazione delle modalità di accesso e di consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato agli enti locali interessati. Entro sessanta giorni dall'ultima pubblicazione le autonomie locali, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni; trascorso tale termine l'Agenzia indice l'istruttoria pubblica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa).

6. Il PFTD, esaminate le osservazioni di cui al comma 5 e successivamente sottoposto alla procedura di VAS di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, è approvato in via definitiva con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente.

7. Il PFTD ha una durata di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione definitiva, resta in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano ed è sottoposto ad aggiornamento qualora sia approvato un nuovo Piano forestale ambientale regionale.

Art. 8

 

Viabilità forestale

 

1. La Regione riconosce l'importanza della viabilità forestale per un'adeguata gestione delle superfici boschive e per garantire l'accesso dei mezzi per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi.

2. Il Piano della viabilità forestale contiene il censimento della viabilità esistente, l'analisi delle zone servite, l'analisi delle esigenze di accessibilità e gli interventi necessari per il miglioramento della viabilità nel rispetto della sostenibilità ambientale e delle eventuali prescrizioni contenuti nei piani di gestione delle aree Rete Natura 2000.

3. Gli interventi previsti all'interno del piano della viabilità forestale sono soggetti a procedure autorizzative semplificate nel rispetto della normativa vigente.

4. L'approvazione del piano della viabilità forestale costituisce un elemento di premialità nell'erogazione di finanziamenti pubblici.

5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, i parametri dimensionali e plano-altimetrici della viabilità forestale principale, secondaria e delle piste forestali.

 

Art. 9

 

Piano forestale particolareggiato

 

1. Il Piano forestale particolareggiato (PFP) è lo strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere e infrastrutture a esse connesse e la sua approvazione costituisce un elemento di premialità per l'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati ai soprassuoli forestali.

2. Il PFP è redatto, in coerenza con la vigente pianificazione forestale di livello superiore e con gli indirizzi delineati dal Piano forestale di distretto, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati ed è approvato:

a) dall'Agenzia, qualora il piano comprenda terreni interamente o in prevalenza di competenza dell'Agenzia;

b) dai comuni, qualora il piano comprenda terreni di proprietà dei comuni o di privati, previo parere tecnico dell'Agenzia da esprimersi entro sessanta giorni, decorsi i quali si intende acquisito.

3. La Regione, nel promuovere la stesura dei piani particolareggiati, individua le risorse necessarie, anche nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari, per:

a) la redazione di piani forestali particolareggiati per i boschi di proprietà pubblica, supportandone in particolare la regolamentazione per la gestione delle terre a uso civico;

b) la pianificazione delle superfici forestali di proprietà privata, incentivando la gestione associata delle proprietà.

4. Nei piani di cui al comma 3, lettera a) possono essere incluse anche le superfici boschive private, purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.

5. Il PFP ha una validità massima decennale, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati.

 

Art. 10

 

Pianificazione, gestione e attività nei siti della Rete Natura 2000

 

1. La pianificazione forestale nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche ed integrazioni, è soggetta alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate.

2. I piani forestali di distretto o particolareggiati che interessano, in tutto o in parte, siti della Rete Natura 2000, recepiscono le indicazioni previste dal piano di gestione del sito specifico e le misure di conservazione per lo stesso vigenti. I piani forestali assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario ivi presenti e sono soggetti a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Agenzia esprime un parere obbligatorio per l'approvazione dei piani di gestione della Rete Natura 2000 ricadenti nei compendi da essa amministrati.

 

Art. 11

 

Documento esecutivo di programmazione forestale

 

1. La pianificazione forestale regionale è attuata mediante il Documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) contenente il programma degli interventi forestali. Il documento ha durata triennale con aggiornamento annuale.

2. Il DEPF, predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di ambiente con la collaborazione dell'Agenzia in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS):

a) individua le attività e gli interventi prioritari articolati per distretto forestale per il periodo di validità sulla base delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie stanziate nel bilancio annuale e pluriennale e delle entrate proprie dell'Agenzia;

b) detta indirizzi per il controllo e la valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

3. Il DEPF è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di programmazione e con l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previo parere della Consulta regionale per le politiche forestali di cui all'articolo 12 e previo parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro il termine di venti giorni, oltre il quale si intende acquisito.

 

Art. 12

 

Consulta regionale per le politiche forestali

 

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente, la Consulta regionale per le politiche forestali.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione ed è composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) due esperti qualificati in materia forestale o agricola, provvisti di titolo di laurea ed esperienza maturata nell'amministrazione di enti od organismi pubblici o privati, designati dalla Giunta regionale;

c) due esperti qualificati in materia forestale o agricola, provvisti di titolo di laurea ed esperienza maturata nell'amministrazione di enti od organismi pubblici o privati, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

d) due esperti qualificati in materia forestale o agricola, provvisti di titolo di laurea ed esperienza maturata nell'amministrazione di enti od organismi pubblici o privati, designati dal Consiglio regionale;

e) un esperto in materia forestale o agricola designato d'intesa tra le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un esperto in materia forestale o agricola designato d'intesa tra le organizzazioni imprenditoriali del settore agroforestale maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore agroforestale, designato d'intesa tra le stesse.

3. La Consulta resta in carica cinque anni e, comunque, per un periodo non eccedente i centottanta giorni dal termine della legislatura regionale.

4. La Consulta svolge funzioni consultive e propositive in materia di programmazione forestale e in particolare:

a) esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte in merito alle politiche forestali;

b) esprime parere sul PFAR di cui all'articolo 6;

c) esprime parere sul DEPF di cui all'articolo 11.

5. I pareri della Consulta sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali si prescinde dagli stessi.

6. I componenti della Consulta svolgono i compiti previsti dalla presente legge a titolo gratuito.

 

Capo II

Conoscenza e monitoraggio delle risorse forestali

 

Art. 13

 

Sistema informativo forestale

 

1. Il Sistema informativo forestale regionale costituisce la base conoscitiva per la pianificazione e programmazione forestale regionale, fa parte integrante del Sistema informativo ambientale regionale (SIRA) ed è aggiornato attraverso il modulo di gestione dei procedimenti amministrativi del SIRA.

2. Il sistema informativo forestale regionale, oltre a monitorare le attività connesse al settore forestale e rendere accessibili al pubblico le relative informazioni, assolve ai seguenti compiti:

a) archiviazione delle cartografie tematiche di interesse forestale e silvo-pastorale e di quelle relative alle aree boscate percorse dal fuoco;

b) gestione delle relative basi di dati, comprese quelle della Carta forestale regionale e dell'inventario forestale regionale;

c) analisi e archiviazione di informazioni statistiche forestali;

d) divulgazione delle informazioni archiviate.

3. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, e delle previsioni della Convenzione sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), il Sistema informativo ambientale regionale mette a disposizione delle strutture regionali, delle autonomie locali e dei cittadini le informazioni ambientali detenute.

 

Art. 14

 

Cartografia e inventario forestale della Sardegna

 

1. La Regione, per conoscere, descrivere e pianificare le risorse forestali e silvo-pastorali, realizza e aggiorna la carta forestale regionale e redige l'inventario forestale regionale, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore forestale.

2. L'inventario forestale della Sardegna e le altre cartografie tematiche sono gestite nell'ambito del Sistema informativo ambientale regionale.

 

Titolo III

Gestione del patrimonio forestale

 

Capo I

 

Gestione del patrimonio forestale

 

Art. 15

 

Definizione di patrimonio forestale pubblico

 

1. Il patrimonio forestale e silvo-pastorale pubblico è costituito dalle proprietà sui beni forestali demaniali e patrimoniali acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti alla Regione, alle province, alle comunità montane, ai comuni e agli altri enti pubblici.

 

Art. 16

 

Patrimonio forestale della Regione

 

1. La Regione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, succede nella titolarità del patrimonio del soppresso Ente foreste della Sardegna, come a esso pervenuto in base all'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 1999.

2. L'Agenzia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette all'Assessorato regionale competente in materia di demanio e patrimonio copia del proprio conto patrimoniale immobiliare e l'elenco dei beni immobili di cui al comma 1. L'elenco, convalidato con specifico atto dell'Assessorato regionale competente in materia di demanio e patrimonio, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari.

3. Entro centottanta giorni dalla trasmissione dell'elenco di cui al comma 2, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente:

a) individua tra i beni di cui al comma 1 e i restanti beni di proprietà regionale già gestiti dal soppresso Ente foreste della Sardegna, quelli del patrimonio della Regione funzionali alle attività dell'Agenzia;

b) definisce il titolo giuridico sulla base del quale affidare all'Agenzia i beni immobili funzionali alle proprie attività di istituto.

4. Nelle more del completamento della procedura di cui ai commi 2 e 3, il patrimonio di cui al comma 1 è gestito a titolo di comodato d'uso dall'Agenzia.

 

Art. 17

 

Riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea

 

1. L'Agenzia, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redige l'elenco dei terreni sottoposti a occupazione temporanea ai sensi del regio decreto n. 3267 del 1923.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso al Corpo forestale e di vigilanza ambientale che individua, entro i successivi centottanta giorni, i terreni da restituire ai legittimi proprietari previa dichiarazione di avvenuta esecuzione delle opere di rimboschimento e rinsaldamento dei terreni e previo collaudo e redazione dei piani di coltura da parte del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi dell'articolo 54 del regio decreto n. 3267 del 1923. La restituzione dei terreni soggetti a occupazione temporanea inclusi nell'elenco di cui al comma 1 è a cura dell'Agenzia.

3. Il personale dell'Agenzia che presta la propria opera nei terreni riconsegnati è reimpiegato, per le funzioni di cui all'articolo 37, nell'ambito del territorio di competenza del servizio territoriale, anche all'esterno delle aree direttamente gestite, sulla base di specifici progetti redatti dall'Agenzia in coerenza con quanto previsto dal Programma triennale di cui all'articolo 38.

4. I terreni privati riconsegnati possono essere acquisiti al patrimonio regionale, con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

5. I terreni pubblici riconsegnati possono essere gestiti dall'Agenzia attraverso le forme previste dalle leggi vigenti.

 

Art. 18

 

Affidamento di beni

 

1. I beni immobili, classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili, assegnati all'Agenzia, possono essere attribuiti in concessione a terzi, secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla Giunta regionale mediante propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta regionale, in particolare, disciplina la concessione in comodato per periodi limitati allo svolgimento di manifestazioni di particolare rilevanza a enti, associazioni, fondazioni e comitati non aventi scopo di lucro che promuovano e tutelino interessi generali della comunità.

2. I beni immobili classificati come disponibili possono essere dati in locazione a terzi al valore di mercato o affidati a enti pubblici in comodato gratuito per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

3. I beni immobili, le strutture e le aree attrezzate gestiti dall'Agenzia per finalità di divulgazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale possono essere utilizzati da soggetti qualificati operanti nei medesimi settori. L'uso dei beni deve essere compatibile con la natura, la destinazione, le caratteristiche strutturali e di agibilità di ciascuno di essi.

 

Art. 19

 

Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali

 

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente al fine di un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.

2. Gli interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree boscate e gli altri interventi che presuppongono una variazione della destinazione d'uso del suolo di terreni non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico, possono essere avviati, a seconda della loro natura ed entità, secondo le seguenti modalità procedimentali:

a) comunicazione semplice;

b) comunicazione corredata da relazione tecnica;

c)autorizzazione regionale.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione le tipologie di intervento da assoggettare alle modalità di cui al comma 2 e i relativi procedimenti.

4. I procedimenti di cui al comma 3 sono di competenza dei servizi territoriali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

5. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale rilascia un unico provvedimento amministrativo valido sia per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco che per quella del suolo.

6. La trasformazione del bosco è autorizzata unicamente previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità competente, alla quale il Corpo forestale e di vigilanza ambientale trasmette copia dell'istanza del richiedente con i relativi allegati.

 

Art. 20

 

Vincolo idrogeologico

 

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 9 del 2006, è aggiunta la seguente:

"i bis) le funzioni concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923.".

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale che le esercita attraverso i propri ispettorati.

3. Le province concludono i procedimenti di propria competenza già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, così come modificato dall'articolo 53, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è abrogato.

5. Le unioni dei comuni trasferiscono al Corpo forestale e di vigilanza ambientale i procedimenti di propria competenza già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 21

 

Interventi compensativi

 

1. La trasformazione del bosco, qualora autorizzata, è compensata da rimboschimenti con specie autoctone su terreni non boscati di pari superficie.

2. L'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vale l'obbligo dell'intervento compensativo è di 2.000 metri quadrati, pari alla superficie definita per l'estensione del bosco di cui all'articolo 4.

3. Sono esclusi dall'obbligo di rimboschimento compensativo gli interventi antincendio di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

4. Unicamente quando il rimboschimento compensativo risulti impossibile, il richiedente può versare una somma pari all'importo presunto dell'intervento compensativo calcolato sulla base dei costi standard in materia forestale che tenga conto del valore del terreno. La somma versata dal richiedente è utilizzata dai comuni nel cui territorio ricade l'intervento di trasformazione del bosco per opere di miglioramento forestale e ambientale o per l'acquisizione di terreni da utilizzare per le stesse finalità.

5. La Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione:

a) le modalità, i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e i criteri per l'individuazione delle aree dove deve essere effettuato;

b) il versamento di adeguate cauzioni a garanzia del rimboschimento compensativo;

c) le modalità di versamento delle somme dovute in luogo del rimboschimento compensativo.

 

Titolo IV

Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi

 

Capo I

 

Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi

 

Art. 22

 

Prevenzione degli incendi boschivi

 

1. La Regione, al fine di promuovere e favorire tutte le azioni di prevenzione tese a ridurre il numero, l'estensione e gli effetti degli incendi boschivi:

a) sostiene lo studio, la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione di sistemi orientati alla previsione e alla prevenzione degli incendi;

b) promuove la diffusione di comportamenti sostenibili e responsabili attraverso l'educazione ambientale, la diffusione di informazioni e il supporto alla formazione;

c) promuove, anche attraverso la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la ricerca e la sperimentazione di tecniche operative e modelli organizzativi innovativi per il miglioramento delle tecniche di spegnimento degli incendi, da diffondere attraverso il costante addestramento degli operatori antincendio.

 

Art. 23

 

Piano regionale antincendio

 

1. La Regione redige, a opera della Protezione civile regionale, il Piano regionale antincendio (PRAI) in conformità a quanto sancito dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

2. Il Piano regionale antincendio contiene le prescrizioni antincendio per l'intero anno solare e la carta del rischio di incendi e disciplina:

a) le azioni e gli obblighi per la prevenzione diretta, interventi tecnici idonei a preservare la vegetazione forestale e rurale dal pericolo di incendio;

b) le azioni e gli obblighi per la prevenzione indiretta, azioni di sensibilizzazione, divulgazione, informazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi e rurali;

c) il coordinamento delle attività antincendio di tutti i soggetti componenti il sistema regionale antincendio anche attraverso gli elaborati tecnici e cartografici della parte generale del piano stesso, dei piani operativi ripartimentali e dei piani dei parchi e delle aree militari;

d) i criteri di aggregazione su scala regionale e di standardizzazione del volontariato antincendio;

e) i contenuti minimi di appositi piani antincendio per le aree destinate a esercitazioni militari, che prevedono limitazioni permanenti all'accesso, da redigersi a cura delle amministrazioni militari sentito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale; tali piani prevedono l'adozione di tutte le azioni necessarie a evitare l'insorgenza e la propagazione di incendi nelle e dalle aree amministrate, costituiscono un'apposita sezione del piano antincendio regionale e sono aggiornati con le medesime modalità.

3. Il PRAI ha validità di tre anni ed è sottoposto a revisione annuale.

4. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale redige i piani operativi ripartimentali, contenenti il dettaglio e l'organizzazione delle risorse presenti nei singoli territori di competenza degli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, di intesa con l'Agenzia e con gli altri soggetti concorrenti all'attività di spegnimento degli incendi.

 

Art. 24

 

Prescrizioni antincendio, divieti e sanzioni

 

1. Le prescrizioni regionali antincendio definiscono:

a) le modalità di controllo delle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo e rurale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge n. 353 del 2000;

b) i comportamenti da assumere in caso di attualità d'incendio;

c) le norme relative agli abbruciamenti e alle relative autorizzazioni;

d) le norme relative alla gestione, riduzione, eliminazione del combustibile vegetale confinante con strade, impianti e insediamenti di qualunque tipo e alle altre modalità di interruzione della continuità del combustibile vegetale;

e) le modalità di autoprotezione degli insediamenti esposti a rischio di incendio di interfaccia e l'ampiezza di fasce prive di vegetazione per i nuovi insediamenti;

f) le modalità di gestione del materiale combustibile, vegetale e non, delle aree periferiche o intercluse nel tessuto urbano;

g) le norme sugli elettrodotti;

h) le norme di protezione degli insediamenti turistico-residenziali, compresi gli agriturismo, ricadenti in aree extraurbane;

i) le modalità e termini per l'attenuazione delle violazioni di cui al comma 4.

2. Il rilascio del permesso di costruire relativo a interventi insediativi da realizzare all'interno, o comunque a distanza inferiore a 200 metri dalle aree considerate boschi, nonché nelle zone esposte ai rischi da incendi di interfaccia, è subordinato alla previsione della realizzazione delle misure di cui al comma 1, lettera h). Il rilascio della certificazione di agibilità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) è condizionato all'avvenuta realizzazione delle misure medesime.

3. Si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4, della legge n. 353 del 2000, così come integrati dal presente comma:

a) per la violazione dei precetti individuati dal comma 1, lettere a) ed e) si applicano la sanzione amministrativa e le altre disposizioni fissate dall'articolo 10, commi 6 e 7, della legge n. 353 del 2000;

b) per le violazioni alle prescrizioni contenute nelle norme relative agli abbruciamenti di cui al comma 1, lettera c), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 900;

c) per le violazioni agli obblighi di cui al comma 1, lettera d), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.200 per ogni ettometro o frazione di ettometro di tratta non conforme a quanto prescritto;

d) per le violazioni agli obblighi dettati dal comma 1, lettera f), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;

e) per ogni altra violazione ai precetti recati dal presente titolo così come integrati dalle prescrizioni regionali antincendio, per la quale non sia prevista specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

4. L'autorità che effettua il controllo, quando accerta l'esistenza di una delle violazioni previste dal comma 1, lettera d), che sono sanate prima che si verifichino eventi dannosi, prescrive al trasgressore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per ottemperare a essi. Se il trasgressore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità entro il termine fissato, le sanzioni sono ridotte a un quinto.

5. In caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lettera f), da parte di esercenti di attività turistiche o agrituristiche, oltre alle sanzioni di cui al comma 3, lettera d), è disposta, dall'autorità competente, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, con efficacia decorrente fino al termine dell'accertata ottemperanza ai precetti medesimi.

6. L'irrogazione delle sanzioni amministrative compete al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

 

Art. 25

 

Sistema regionale antincendio

 

1. Il sistema operativo regionale antincendio è costituito dalla Protezione civile regionale, dal Corpo forestale di vigilanza ambientale, dall'Agenzia e, in base ad appositi accordi, dai soggetti statali competenti, dalle associazioni di volontariato e dalle compagnie barracellari.

2. Il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS) sono svolti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

3. Per migliorare l'attività di coordinamento delle attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi, gli ambiti territoriali regionali del sistema antincendio coincidono con i servizi ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Titolo V

Promozione dell'economia e della ricerca forestale

 

Capo I

 

Promozione dell'economia e della ricerca forestale

 

Art. 26

 

Albo delle imprese forestali

 

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), l'albo regionale delle imprese forestali.

2. Nell'albo di cui al comma 1 sono iscritte le imprese, le cooperative e i consorzi che operano nel settore degli interventi forestali, comprese le ditte di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione in ambito forestale.

3. Gli interventi sul patrimonio pubblico nel settore forestale sono eseguiti in amministrazione diretta dall'Agenzia, ovvero attraverso affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1. Nei casi e nei limiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), i lavori possono essere affidati ai soggetti ivi indicati.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio atto la procedura, i requisiti giuridico-amministrativi e tecnici per l'iscrizione, il rinnovo, la sospensione e la decadenza degli operatori e individua le tipologie di interventi selvicolturali per la realizzazione dei quali è necessaria l'iscrizione all'albo.

5. La tenuta dell'albo è curata dal servizio della Direzione generale dell'ambiente competente in materia di politiche forestali.

 

Art. 27

 

Forme associative di gestione

 

1. La Regione, in raccordo con l'Agenzia, favorisce la nascita di forme associative della gestione forestale con particolare riferimento alle filiere foresta-prodotti legnosi e non legnosi e promuove forme associative legate alle attività vivaistiche, alla gestione faunistica, all'educazione alla sostenibilità, all'apicoltura, alla sentieristica, alle attività turistico-ricreative e alla promozione territoriale.

2. La Regione riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

3. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti delle filiere forestali, al fine di svolgere, nei terreni conferiti, tutte le attività necessarie alla valorizzazione dei terreni e dei prodotti.

4. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice civile.

5. I consorzi forestali hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti attraverso un piano forestale particolareggiato.

6. Quando, in ragione dell'estensione dei terreni conferiti, la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa dell'Unione europea e statale.

7. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure per la costituzione dei consorzi, per l'adozione degli statuti e per il riconoscimento, i criteri e le modalità di finanziamento.

 

Art. 28

 

Promozione delle attività selvicolturali

 

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione promuove gli interventi e le opere selvicolturali attuati da soggetti pubblici e privati contenuti nel Piano forestale ambientale regionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano, in particolare:

a) la cura e la gestione del patrimonio forestale, il suo ampliamento anche mediante rimboschimenti o imboschimenti, la ricostituzione di boschi degradati o danneggiati, le cure colturali, gli interventi di rinaturalizzazione e la difesa fitosanitaria;

b) l'impianto e il miglioramento di sugherete, castagneti, formazioni riparie, boschi periurbani e altre formazioni forestali particolari;

c) l'arboricoltura da legno;

d) la tutela degli alberi monumentali;

e) le sistemazioni idraulico-forestali e delle aste fluviali;

f) la rinaturalizzazione di aree forestali.

Art. 29

 

Certificazione forestale

 

1. La Regione, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 227 del 2001, promuove l'adesione dei proprietari e dei gestori di boschi pubblici e privati a schemi volontari di certificazione forestale, per una gestione sostenibile e responsabile delle risorse e dei prodotti forestali.

2. La certificazione forestale, rilasciata da organismi accreditati sulla base di standard internazionali, comunitari e nazionali predefiniti, è incentivata, quale strumento di promozione e valorizzazione del comparto forestale regionale, attraverso misure di sostegno e incentivazione rivolte ai gestori e ai proprietari di superfici forestali.

3. La Regione promuove, inoltre, certificazioni di prodotto e di processo diverse dalle certificazioni specifiche per il settore forestale, quali misure volte alla valorizzazione qualitativa dei prodotti forestali legnosi e non legnosi, comprese le produzioni sughericole, o alla promozione dei territori agro-silvo-pastorali. A tale scopo si sperimentano anche modelli di certificazione su diversi livelli, aziendale, territoriale di gruppo, regionale, anche relativamente alla certificazione della gestione forestale e del prodotto di filiera.

 

Art. 30

 

Valorizzazione della filiera di produzioni legnose

 

1. Per migliorare la competitività del settore forestale, la Regione promuove interventi di soggetti pubblici e privati volti alla valorizzazione della filiera delle produzioni legnose, anche a fini energetici.

2. La valorizzazione delle filiere di cui al comma 1 è attuata nel rispetto di modelli di gestione forestale sostenibile e di aumento della funzionalità delle foreste, da conseguirsi anche attraverso attività di promozione dei consorzi di cui all'articolo 27, in coerenza con la pianificazione forestale di distretto e con la pianificazione forestale particolareggiata.

3. Gli atti della programmazione regionale specificano gli interventi da promuovere nell'ambito della tipologia di cui all'articolo 27, commi 2 e 3.

 

Art. 31

 

Valorizzazione della filiera foresta-sughero

 

1. La Regione riconosce il valore strategico del comparto sughericolo nell'ambito della politica forestale regionale e individua nel sistema agroforestale della sughera un bene di alta valenza produttiva, culturale paesaggistica e ambientale, oggetto di tutela e conservazione.

2. La sughericoltura è valorizzata attraverso indirizzi selvicolturali mirati all'aumento della funzionalità dei sistemi attuali, come strategia per una produzione di maggiore qualità e supporto all'adozione di modelli di gestione forestale sostenibile, funzionali alla certificazione dei sistemi di gestione e dei prodotti da essi derivati.

3. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il programma straordinario pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4 (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola"), e definisce obiettivi e strategie di valorizzazione del settore a breve, medio e lungo termine.

4. La Regione individua annualmente le risorse destinate alla valorizzazione del comparto sughericolo e all'attuazione delle misure previste nel piano straordinario pluriennale di cui al comma 3, riguardanti azioni dirette o di agevolazione del credito, nei limiti delle disposizioni di legge e dei regolamenti comunitari.

5. La Regione promuove e coordina le attività di rilievo, verifica, aggiornamento e messa a sistema di tutte le informazioni derivanti dai diversi inventari e ricerche specifiche nel campo della sughericoltura, condotte da diversi enti pubblici e privati di cui agli articoli 5 e 11 della legge regionale n. 4 del 1994, e realizza l'inventario regionale della risorsa sughericola e la carta sughericola regionale, per la quantificazione e qualificazione del patrimonio sughericolo nell'ambito delle azioni previste all'articolo 14, commi 1 e 2.

6. La valorizzazione della sughericoltura è attuata anche attraverso la certificazione forestale di cui all'articolo 29, che attesta la rispondenza di sistemi produttivi, prodotti e servizi connessi alla foresta, a predeterminati standard di gestione forestale sostenibile.

7. La Regione sostiene l'avvio di partnership pubblico-private, rivolte anche a mercati europei ed extra europei, nei distretti sughericoli regionali vocati per la sughericoltura e la valorizzazione della filiera corta bosco-sughero e favorisce la stabile collaborazione tra gestori delle foreste pubblici e privati, imprese e cooperative addette all'estrazione, industrie di trasformazione di prodotti derivati e commercianti operanti nel settore.

8. La Regione promuove e sostiene la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'assistenza tecnica, attraverso i propri enti strumentali, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, sui temi della sughericoltura, inclusi gli aspetti fitosanitari connessi al deperimento delle sugherete, la compatibilità tra uso pastorale e uso selvicolturale delle superfici interessate da formazioni a sughera, le problematiche relative alla trasformazione e al marketing, con approcci partecipativi e di animazione territoriale nei contesti più vocati, miranti allo sviluppo di sistemi gestionali multi-funzionali modello.

9. La Regione sostiene la formazione continua a livello regionale degli operatori del settore e la creazione di un albo di operatori addetti alla decortica, denominati "scorzini".

10. La Regione individua, con deliberazione della Giunta regionale, la struttura pubblica di riferimento per la ricerca e l'assistenza tecnica in materia di sughericoltura.

 

Art. 32

 

Valorizzazione delle filiere foresta-prodotti non legnosi e delle risorse silvo-pastorali

 

1. La Regione attua, coinvolgendo gli operatori locali, programmi di studio e sviluppo di attività collaterali nel settore delle produzioni tipiche del bosco, favorisce la realizzazione di sinergie nel settore agro-pastorale connesso con la gestione forestale e in quello delle produzioni tipiche locali come l'apicoltura e l'attività di utilizzo dei prodotti secondari del bosco quali frutti, foglie, piante o parte di esse.

2. La Regione promuove la filiera di cui al comma 1, attraverso le misure di promozione di cui all'articolo 28, in coerenza con gli indirizzi definiti dai piani forestali di distretto e dai piani forestali particolareggiati.

3. Gli atti della programmazione regionale specificano gli interventi da promuovere nell'ambito della tipologia di cui all'articolo 28, commi 1 e 2.

 

Art. 33

 

Vivaistica forestale

 

1. La Regione persegue la tutela dei sistemi forestali, della biodiversità e l'integrità genetica delle specie autoctone e indigene e degli habitat naturali, in applicazione del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

2. La Regione disciplina la produzione, la commercializzazione, la cessione e l'utilizzo, per fini forestali di materiale forestale di moltiplicazione, certificato a norma del decreto legislativo n. 386 del 2003.

3. La Regione è "Organismo ufficiale" ed è "Regione di provenienza" ai sensi del decreto legislativo n. 386 del 2003. Le specie di interesse forestale sono quelle contemplate nell'allegato I del decreto legislativo n. 386 del 2003. La Regione può ulteriormente suddividere il territorio regionale in differenti regioni di provenienza e proporre nuove specie forestali indigene e autoctone di interesse regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le competenze e le procedure per l'attuazione del decreto legislativo n. 386 del 2003 e istituisce la commissione tecnica regionale quale organismo regionale di indirizzo tecnico e monitoraggio. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al primo periodo, si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2012, n. 38/11 (Attuazione del decreto legislativo n. 386 del 2003 e Direttiva Comunitaria 105/1999 CE. Disposizioni applicative in ambito regionale delle modalità di produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale. Implementazione del Progetto Operativo Strategico n. 3 del Piano Forestale Ambientale Regionale).

5. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente per il rilascio della licenza per la produzione e per la vigilanza fitosanitaria, il registro dei produttori di materiale forestale di moltiplicazione.

6. È istituito, presso la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il registro regionale dei materiali di base. Al Corpo forestale e di vigilanza ambientale competono le funzioni relative alle procedure autorizzative finalizzate alla verifica dei materiali di base e le attività di controllo dei requisiti ai fini della loro immissione.

7. L'Agenzia è la struttura di riferimento per l'esecuzione del programma di individuazione delle unità di ammissione o materiali di base, per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nelle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati", presenti nelle foreste demaniali regionali.

8. L'Agenzia è la struttura di riferimento per la gestione dei propri vivai forestali, per la produzione e commercializzazione di specie di interesse forestale indigene, autoctone e non, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003.

9. L'Agenzia è la struttura di riferimento per la conservazione della biodiversità forestale di cui alla legge regionale 14 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), come modificata dalla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 30 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti)), con particolare riferimento allo studio, alla conservazione, al monitoraggio e alla produzione di endemismi regionali e alla conservazione del patrimonio di biodiversità delle specie frutticole autoctone locali e delle specie vegetali endemiche e a rischio di estinzione nell'ambito dei vivai conservazionisti regionali, di competenza dell'osservatorio regionale della biodiversità dell'Assessorato regionale competente in materia di ambiente. Per tali scopi, l'Agenzia può collaborare con enti di ricerca e università nazionali e internazionali.

10. L'Agenzia svolge l'attività vivaistica, nei termini e secondo le modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale, anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, assicurando la gestione, la regolamentazione e la registrazione del materiale forestale di moltiplicazione; l'Agenzia è autorizzata a produrre e commercializzare materiale di propagazione forestale, prodotto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003.

Art. 34

 

Promozione della ricerca forestale, trasferimento tecnologico e assistenza tecnica

 

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in materia forestale attraverso gli enti pubblici di ricerca, avvalendosi, in particolare, dell'opera dei propri enti strumentali e agenzie, delle università e degli enti e istituti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali.

2. La Regione promuove, altresì, la divulgazione e il trasferimento dei risultati delle sperimentazioni e delle ricerche, nonché l'assistenza tecnica nel settore forestale, anche attraverso i propri enti strumentali e agenzie, sostenendo in particolare la qualificazione e l'aggiornamento delle imprese forestali.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi anche della Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituita ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda).

4. Il funzionamento e compiti della scuola di cui al comma 3 sono organizzati con deliberazione della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 bis della legge regionale n. 26 del 1985.

5. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono inserite nel Documento esecutivo di programmazione forestale di cui all'articolo 11.

Titolo VI

Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

 

Capo I

 

Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

 

Art. 35

 

Istituzione dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

 

1. Per conseguire il miglioramento, l'ammodernamento, l'incremento e la maggiore efficienza delle politiche forestali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di valorizzazione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale e dei beni prodotti, è istituita l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). La Regione definisce le modalità di raccordo dell'Agenzia con l'azione regionale, assicurando la coerenza e l'integrazione dell'attività con la programmazione della Regione.

2. L'Agenzia ha per missione l'attuazione dei programmi in campo forestale-ambientale e opera in conformità con le direttive della Giunta regionale. L'Agenzia, nell'ambito degli indirizzi contenuti negli strumenti per la pianificazione e la programmazione di cui al titolo II, supporta la Regione sui temi della gestione forestale ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio forestale e rurale, della ricerca e del trasferimento dell'innovazione tecnologica.

3. L'Agenzia, quale struttura tecnico-operativa della Regione, è un ente di gestione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo, di ricerca e sperimentazione, nel settore forestale e ambientale.

4. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha potere regolamentare e gode di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile e finanziaria.

5. Lo statuto dell'Agenzia, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia in conformità alle disposizioni di legge, ne individua la sede e il patrimonio, specifica le competenze e le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture, nonché l'ordinamento finanziario e contabile.

6. L'Ente foreste della Sardegna, di cui alla legge regionale n. 24 del 1999, è soppresso e l'Agenzia subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi.

7. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano all'Agenzia le disposizioni di legge riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica e il relativo personale e, in particolare, la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione), la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale) e la legge regionale n. 31 del 1998. I regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia sono redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge regionale n. 31 del 1998.

 

Art. 36

 

Ambiti di intervento

 

1. L'Agenzia attua i propri compiti istituzionali sul territorio regionale operando, con tutti gli altri soggetti regionali competenti, nei sotto indicati ambiti di intervento:

a) gestione forestale;

b) gestione di ambiti forestali insistenti su ecosistemi costieri terrestri;

c) gestione della rete ecologica regionale negli ambiti forestali, in accordo con gli enti di gestione e i comuni interessati, individuando le più opportune forme associative consentite dalla legge;

d) manutenzione del tessuto rurale;

e) protezione civile e salvaguardia del patrimonio forestale dalla minaccia degli incendi;

f) ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione.

 

Art. 37

 

Funzioni dell'Agenzia

 

1. L'Agenzia, nel rispetto degli atti di pianificazione e programmazione regionale, tutela, gestisce e valorizza il patrimonio forestale attraverso le seguenti funzioni:

a) cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio e, in particolare:

1) svolgimento di tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione del patrimonio, con azioni volte alla tutela della biodiversità e alla promozione dei vivai conservazionistici, nonché al contrasto ai cambiamenti climatici, attraverso una gestione forestale pianificata, orientata alla preservazione e conservazione della qualità dei sistemi ecologici in tutte le loro componenti fisiche e biologiche;

2) attuazione di piani, programmi e progetti, in collaborazione con altri soggetti, finalizzati al ripristino funzionale e strutturale dei sistemi forestali in contesti litoranei e dunali;

3) diffusione faunistica e gestione dei centri di allevamento e recupero della fauna selvatica;

4) attuazione di interventi forestali e fitosanitari;

5).espressione di pareri obbligatori sugli interventi previsti da terzi che interessano i beni amministrati, nei casi previsti dal regolamento generale di organizzazione;

b) difesa dei sistemi forestali e silvo-pastorali dai rischi ambientali e, in particolare:

1) esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei territori a rischio, opere di difesa del suolo, sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento in ambiti territoriali soggetti a intensa erosione, rischio di desertificazione e dissesto, ovvero sottoposti a regime vincolistico ai sensi del regio decreto n. 3267 del 1923;

2) attuazione in tutto il territorio regionale delle attività di protezione civile, con particolare riferimento alle campagne antincendio, alle attività di presidio idraulico e idrogeologico di livello regionale e alla lotta contro i parassiti delle piante forestali;

c) valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale e, in particolare:

1) esecuzione di opere finalizzate alla crescita economica e al benessere sociale del territorio agroforestale attraverso la realizzazione di interventi selvicolturali e di arboricoltura da legno, la valorizzazione economica delle foreste e la promozione dell'impresa forestale in un'ottica di gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento alle filiere foresta-legno e foresta-prodotti non legnosi e filiera foresta-sughero, ivi compresa la regolamentazione dell'utilizzo sostenibile delle risorse ambientali gestite (raccolta di prodotti legnosi e non legnosi, fide e concessioni);

2) svolgimento di attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati assicurando la gestione, regolamentazione e registrazione del materiale di propagazione forestale, nei termini e secondo le modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale;

3) svolgimento di attività strumentali finalizzate alla valorizzazione e promozione del patrimonio con azioni volte alla tutela del paesaggio, della cultura e tradizioni locali quali i sistemi agro-silvo-pastorali tradizionali e i parchi, anche attraverso interventi di conservazione e valorizzazione delle infrastrutture rurali;

4) realizzazione e manutenzione di aree e parchi attrezzati e di opere finalizzate alla promozione di attività di turismo rurale e ricreative, quali infrastrutture per la mobilità lenta, la sentieristica attrezzata e le attività sportive e turistico-ricreative ecocompatibili, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Agenzia;

5) promozione della certificazione della gestione forestale, partendo dal livello aziendale per estendersi alla dimensione territoriale e favorendo le partnership pubblico-private;

6) azione di impulso della crescita e dell'associazione delle imprese forestali e dello sviluppo di consorzi, cooperative e forme utili ad accrescere la sussidiarietà pubblico-privato nel settore forestale per l'attuazione delle politiche e dei piani a livello territoriale;

7) promozione delle produzioni artigianali tipiche di qualità e delle attività forestali e silvo-pastorali, condotte secondo i criteri di sostenibilità;

d) promozione della ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica e della cultura nel settore forestale e sostegno delle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale e, in particolare:

1) collaborazione a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale e alle attività di ricerca scientifica, di sperimentazione, di innovazione e trasferimento tecnologico nei settori di competenza;

2) promozione e divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché delle proprie attività istituzionali, anche attraverso attività di educazione ambientale, in raccordo con gli altri soggetti istituzionalmente competenti;

3) implementazione dei sistemi informativi tramite la gestione e l'aggiornamento dei dati ambientali di propria pertinenza, in raccordo con l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente;

4) promozione di percorsi di innovazione tecnologica e sperimentazione in grado di favorire la competitività nel settore forestale;

5) consulenza e assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati in materie forestali e ambientali.

2. L'agenzia può sottoscrivere convenzioni con gli enti locali per l'utilizzo del proprio personale finalizzato alla manutenzione e pulizia delle strade e dei siti di importanza storico culturale.

 

Art. 38

 

Programma delle attività

 

1. L'Agenzia predispone e attua i programmi inerenti alle attività di propria competenza negli ambiti di cui all'articolo 36, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle linee gestionali contenuti negli strumenti della pianificazione forestale regionale e in attuazione del documento di cui all'articolo 11 e delle ulteriori direttive impartite:

a) dalla Giunta regionale mediante deliberazione;

b) dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente.

2. I programmi di cui al comma 1 hanno durata triennale, sono soggetti a revisione annuale e redatti nel rispetto delle disposizioni contenute negli altri strumenti di programmazione finanziaria della Regione.

3. I programmi di cui al comma 1 definiscono il quadro previsionale delle attività dell'Agenzia, le risorse necessarie, i tempi di attuazione e i risultati da conseguirsi, anche attraverso l'utilizzo di costi e benefici standard approvati dall'Assessorato regionale competente in materia di ambiente, indicando nel dettaglio le modalità attuative nell'anno di riferimento.

4. I programmi di cui al comma 1, predisposti dopo l'acquisizione del parere delle amministrazioni comunali nei cui territori ricadono gli interventi previsti, anche acquisito in apposite conferenze di servizi, articolate per ambiti territoriali omogenei indette dall'Agenzia, sono sottoposti alle procedure di controllo di cui alla legge regionale n. 14 del 1995.

 

Art. 39

 

Sistema contabile

 

1. L'Agenzia adotta il sistema contabile della Regione.

2. Al fine di evidenziare le modalità con le quali l'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi generali, le missioni e i programmi del bilancio regionale sono declinati in azioni. Le azioni costituiscono le unità di approvazione del bilancio dell'Agenzia.

3. Costituisce parte integrante del bilancio il piano degli indicatori, rappresentativo dei servizi resi, delle relative entrate e dei benefici che l'Agenzia persegue attraverso le azioni. Il piano degli indicatori deve dimostrare la coerenza degli obiettivi delle azioni con quelli del PFAR e del DEPF.

 

Art. 40

 

Indirizzo e controllo

 

1. L'Agenzia è sottoposta all'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 14 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Agenzia è tenuta all'osservanza delle direttive impartite dalla Giunta regionale e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia, contestualmente all'invio della proposta del bilancio di previsione, trasmette annualmente i programmi triennali di cui all'articolo 38 e il piano degli indicatori.

4. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995 il punto n. 4 "Ente foreste della Sardegna" è sostituito con il seguente:

"4) Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)".

5. L'Agenzia è sottoposta al controllo interno di gestione previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 41

 

Organi dell'Agenzia

 

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) l'amministratore unico;

b) il collegio dei revisori dei conti;

c) il comitato territoriale.

 

Art. 42

 

Amministratore unico

 

1. L'amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza, a seguito di procedura selettiva pubblica. L'amministratore unico dura in carica cinque anni rinnovabili una sola volta e decade al centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale. La qualifica di dipendente dell'Agenzia è causa di incompatibilità alla nomina ad amministratore unico.

2. L'amministratore unico è il rappresentante legale dell'Agenzia e svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi e alle priorità strategiche fissate dalla Giunta regionale e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

b) adotta il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo;

c) adotta, su iniziativa del direttore generale, la proposta di statuto e i regolamenti dell'Agenzia;

d) propone la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;

e) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;

f) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;

g) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, ovvero in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;

h) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;

i) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

j) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario;

k) adotta gli atti di costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione a esse;

l) adotta gli atti di acquisizione e restituzione dei terreni e degli altri beni immobili;

m) cura i rapporti istituzionali con la Regione, con gli organi dello Stato, con le amministrazioni locali, con gli enti e organismi esterni, nel quadro della programmazione generale deliberata dalla Giunta regionale;

n) cura le relazioni sindacali.

3. All'amministratore unico è corrisposta dall'Agenzia un'indennità di funzione, pari alla retribuzione attribuita ai direttori generali del sistema Regione, a cui va sommata una premialità determinata secondo parametri e obiettivi, tra cui quello dei ricavi derivanti dalle attività economiche previste, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e inseriti nel contratto.

 

Art. 43

 

Revoca dell'amministratore unico

 

1. Nei casi in cui la gestione evidenzi una situazione di grave disavanzo, di grave violazione di legge, di mancato raggiungimento degli obiettivi, di difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente o di inosservanza delle direttive, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa contestazione dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede alla revoca dell'amministratore unico.

2. All'atto della revoca la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico, che provvede alla gestione ordinaria dell'Agenzia e all'adozione degli atti indifferibili e urgenti, con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Le funzioni di commissario sono attribuite con decreto del Presidente della Regione, adottato in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

4. Il commissario straordinario esercita le funzioni per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure previste per la nomina di un nuovo amministratore unico e per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta per quarantacinque giorni, trascorso il quale decade.

 

Art. 44

 

Comitato territoriale

 

1. Il Comitato territoriale è costituito dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, che lo presiede, e da quattro rappresentanti indicati dal Consiglio delle autonomie locali, scelti tra i sindaci in carica nei comuni in cui siano presenti terreni amministrati dall'Agenzia. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, l'amministratore unico dell'Agenzia.

2. I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica tre anni e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni dal termine della legislatura regionale. I membri del comitato decadono allo scadere del mandato elettivo.

3. Il comitato svolge funzioni consultive e propositive e, in particolare:

a) raccorda l'attività di gestione dell'Agenzia al sistema delle autonomie locali verificando l'andamento generale delle attività ed esprimendo le proprie valutazioni e proposte;

b) esprime parere sullo statuto e sul programma triennale e annuale delle attività.

4. I pareri del comitato sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali si prescinde dagli stessi.

5. I componenti del comitato hanno diritto ad un gettone di presenza onnicomprensivo.

 

Art. 45

 

Collegio dei revisori

 

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, che possono essere riconfermati una sola volta.

2. I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore cui compete il controllo, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne indica anche il presidente. Nei confronti dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 20 del 1995.

3. Il collegio dei revisori esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sono definiti gli ulteriori compiti del collegio dei revisori.

4. Il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'Agenzia e sulle relative variazioni anche in termini di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

5. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del collegio dei revisori dei conti, il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, ne dispone, con decreto motivato, la revoca.

6. Ai componenti del collegio dei revisori è attribuita un'indennità di carica annua onnicomprensiva, determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, della legge regionale n. 20 del 1995, quale compenso lordo comprensivo di IVA, cassa previdenziale e oneri vari.

 

Art. 46

 

Struttura organizzativa dell'Agenzia

 

1. L'Agenzia è organizzata in una direzione generale articolata in servizi centrali e in servizi territoriali.

2. I servizi sono strutture organizzative costituite per l'esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo.

3. I servizi e le loro articolazioni organizzative rispondono ai seguenti criteri:

a) organicità della struttura per attività omogenee e complementari;

b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;

c) rilevanza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle attività svolte e delle risorse umane e materiali assegnate.

4. Ai servizi sono preposti dirigenti.

5. I servizi territoriali sono articolati in conformità e coerenza con i servizi ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e possono essere articolati in ulteriori strutture locali da individuarsi con lo statuto nel rispetto dei principi di cui al comma 3.

 

Art. 47

 

Direttore generale

 

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'amministratore unico dell'Agenzia, ed è scelto con procedura a evidenza pubblica tra i dirigenti del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998 o tra soggetti esterni in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza dell'Agenzia, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella direzione di sistemi organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al soggetto medesimo.

2. La durata dell'incarico, le responsabilità e il trattamento economico e normativo sono disciplinati secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali e incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

4. Il direttore generale è responsabile dell'attività gestionale dell'Agenzia e in particolare svolge le seguenti funzioni:

a) nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità strategiche fissati dalla Giunta regionale con deliberazione e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente con decreto, sentito l'amministratore unico, determina i programmi operativi, affidandone la gestione ai direttori dei servizi;

b) dirige, controlla e coordina le attività delle strutture organizzative, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati e di assicurare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive;

c) collabora con l'amministratore unico esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione, con particolare riguardo ai piani annuali e pluriennali di attività;

d) sovrintende alla gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali dell'Agenzia e provvede, nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti all'organizzazione delle strutture, al controllo e alla verifica dell'attività dei dirigenti;

e) predispone la proposta di statuto dell'Agenzia e la trasmette all'amministratore unico per la relativa adozione;

f) predispone la proposta di programma annuale di attività e la trasmette all'amministratore unico, entro il 30 ottobre di ogni anno, per la relativa adozione;

g) predispone la proposta di bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale;

h) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;

i) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

j) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e adotta ogni altro atto di carattere gestionale non attribuito ai dirigenti preposti alle strutture organizzative interne.

 

Art. 48

 

Personale dell'Agenzia

 

1. L'Agenzia subentra all'Ente foreste della Sardegna nella titolarità dei rapporti giuridici concernenti il personale, compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato.

2. Ai dipendenti dell'Agenzia, che costituisce un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali, continua ad applicarsi:

a) il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche;

b) il contratto integrativo regionale stipulato ai sensi del presente articolo.

3. Limitatamente alle materie indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, la disciplina contrattuale dei dipendenti di cui al comma 2 può essere integrata dal contratto collettivo decentrato, negoziato dal comitato di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Al personale dirigente continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'agricoltura e il relativo contratto integrativo, negoziato dal medesimo comitato di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale d'intesa con l'Assessore competente in materia di ambiente. Si applica l'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998.

6. Le risorse finanziarie da destinare alla copertura degli oneri contrattuali relativi al personale dell'Agenzia sono comunque determinate nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di spese per il personale delle pubbliche amministrazioni.

 

Art. 49

 

Assunzioni

 

1. Le assunzioni agli impieghi nell'Agenzia avvengono:

a) per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore, siano esse a tempo indeterminato che determinato, mediante richiesta di avviamento presso i centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio; le assunzioni sono effettuate tra i disoccupati residenti nel comune nel cui territorio insistono i cantieri, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i comuni interessati; gli accordi tengono conto dell'esigenza di salvaguardare le professionalità esistenti, di superare la precarietà nel settore e i disagi creati localmente al sistema agro-pastorale;

b) per i disabili, secondo le procedure previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche ed integrazioni;

c) per le funzioni impiegatizie e dirigenziali, mediante concorso pubblico, in conformità con quanto disposto dalla legge regionale n. 31 del 1998;

d) per le mansioni di operaio qualificato o superiore l'Agenzia avvia preliminarmente a selezione il personale già in servizio in qualifica immediatamente inferiore da almeno trentasei mesi, raggiunti anche cumulando periodi di servizio semestrali, che sia in possesso dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire, anche mediante procedure di riqualificazione, secondo limiti e modalità disciplinate con regolamento interno.

 

Art. 50

 

Svolgimento di attività con specifica qualificazione o specializzazione

 

1. Per esigenze specifiche legate ai lavori forestali come programmati negli atti di pianificazione triennale, all'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e di protezione civile gli operai dell'Agenzia possono essere utilizzati nello svolgimento di attività per le quali è richiesta una specifica qualificazione o specializzazione, in base a criteri definiti con regolamento interno.

 

Art. 51

 

Risorse per la contrattazione

 

1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva per il personale dell'Agenzia è determinato con apposita norma da inserire nella legge di stabilità regionale ed è integrato di una misura non inferiore al 10 per cento dei ricavi derivanti dalle attività economiche poste in essere dall'Agenzia.

2. La spesa per gli oneri contrattuali del personale dell'Agenzia posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, in un apposito fondo dello stato di previsione dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio.

3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato a trasferire, con proprio decreto, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali a favore del pertinente capitolo di bilancio dell'Agenzia.

 

Art. 52

 

Patrimonio dell'Agenzia

 

1. L'Agenzia succede nella titolarità dei beni strumentali e mobili dell'Ente foreste della Sardegna.

2. L'Agenzia provvede ai propri compiti istituzionali impiegando il proprio patrimonio.

3. Costituiscono il patrimonio dell'Agenzia:

a) il fondo di dotazione;

b) i cespiti derivanti dalle attività economiche dell'Agenzia;

c) i contributi annuali della Regione;

d) i finanziamenti e contributi derivanti da norme statali o comunitarie;

e) i beni affidati a qualsiasi titolo dalla Regione;

f) i contributi concessi da enti o da privati interessati alle categorie di opere;

g) gli altri beni comunque acquisiti.

 

Titolo VII

Norme finanziarie, di prima applicazione, finali e di modifica della legge regionale n. 12 del 1994

 

Capo I

 

Norme finanziarie, di prima applicazione, finali e di modifica della legge regionale n. 12 del 1994

 

Art. 53

 

Norma finanziaria

 

1. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, mediante l'impiego delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 24 del 1999 iscritte in conto della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) del bilancio della Regione per gli anni 2016-2018 e su quella corrispondente dei bilanci per anni successivi.

2. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge, nell'ambito delle risorse previste dalla legge di stabilità regionale per i rinnovi contrattuali a legislazione vigente.

 

Art. 54

 

Disposizioni di prima applicazione

 

1. In sede di prima applicazione:

a) il Piano forestale ambientale regionale di cui all'articolo 6, già adottato in via definitiva dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino con la deliberazione del 14 febbraio 2008, si applica fino all'anno 2018 e comunque fino all'approvazione del nuovo Piano;

b) il Piano forestale particolareggiato di cui all'articolo 9, fino all'approvazione del Piano forestale di distretto, è redatto in esecuzione di apposite linee guida, predisposte sulla base del Piano forestale regionale di cui alla lettera a), e approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in assenza del Piano forestale di distretto, il Piano forestale particolareggiato può prevedere anche il Piano della viabilità forestale di cui all'articolo 8;

c) la Consulta regionale per le politiche forestali è costituita, ai sensi dell'articolo 12, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; la durata in carica della consulta, comunque, non eccede i centottanta giorni dal termine della corrente legislatura regionale;

d) il Comitato territoriale è costituito, ai sensi dell'articolo 44, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; la durata in carica del comitato, comunque, non eccede i centottanta giorni dal termine della corrente legislatura regionale;

e) il commissario straordinario dell'Ente foreste in carica svolge le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia sino alla nomina dell'amministratore unico e comunque non oltre quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

f) il direttore generale dell'Ente foreste in carica svolge le funzioni di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del direttore generale dell'Agenzia e comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 55

 

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994 (Mutamento di destinazione)

 

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), è aggiunto il seguente:

"2 bis. Con le medesime modalità di cui al comma 2, i terreni soggetti ad uso civico possono essere concessi all'Agenzia FoReSTAS per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. La durata massima della sospensione dall'esercizio degli usi civici è fissata in trenta anni rinnovabili.".

 

Art. 56

 

Abrogazioni e disposizioni finali

 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale n. 24 del 1999, a esclusione degli articoli 7 e 16, così come successivamente modificati;

b) la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 "Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna");

c) l'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2000, n. 13 (Differimento della soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda);

d) il comma 31 dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001);

e) la legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione));

f) i commi 4 e 5 dell'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003);

g) l'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 12 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente Foreste), variazioni di bilancio e disposizioni varie);

h) il comma 23 dell'articolo 15 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007);

i) il comma 19 dell'articolo 15 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni riferimento contenuto nelle leggi vigenti all'Ente foreste della Sardegna deve intendersi riferito all'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS).

 

Art. 57

 

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Buras.

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Data a Cagliari, addì 27 aprile 2016

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