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Legge n. 9 del 04/05/2017


Oggetto: Disposizioni urgenti finalizzate all'adeguamento della legislazione regionale al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998.

Autore: Presidenza della Regione

Pubblicato in: Bollettino n.22 - Parte I e II del 05/05/2017

Data di Pubblicazione: 05/05/2017

Materie: LEGGI REGIONALI


  Il Consiglio regionale ha approvato

Il Vicepresidente della Regione promulga

la seguente legge:

 

 

Art. 1

 

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenza del comune)

 

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), la lettera h bis) è sostituita dalla seguente:

"h bis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)."

 

Art. 2

 

Sostituzione dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 28 del 1998 (Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o di lieve entità sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica)

 

1. L'articolo 5 bis della legge regionale n. 28 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 bis (Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica)

1. Nelle aree ed immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono esclusi dall'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

2. Nelle aree ed immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi di lieve entità previsti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e nel relativo Allegato B sono assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica secondo la disciplina dettata dallo stesso regolamento.

3. Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento di cui al comma 1 si applicano le ulteriori fattispecie di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata.

4. Sono assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazione paesaggistica, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. L'istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione. Le semplificazioni procedurali non operano al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

5. L'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE).

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e relativi allegati."

 

Art. 3

 

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

 

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Data a Cagliari, addì 4 maggio 2017

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