Decreto n.10/2017
Consiglio regionale della Sardegna
Il Presidente del Consiglio
VISTI gli articoli 7, 11 e 131 del Regolamento interno del Consiglio regionale;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 106 in seduta del 23 gennaio 2007, recante il rinnovo del trattamento giuridico ed economico del personale consiliare;
VISTO il Regolamento del personale consiliare come modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 95 in seduta del 10 febbraio 2016;
VISTI il Regolamento dei Servizi del Consiglio regionale e la Pianta organica del personale consiliare, approvati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 127 in seduta del 20 luglio 2016;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 134 in seduta del 3 agosto 2016, recante “Indizione di un concorso pubblico per la copertura di 12 posti di referendario consiliare – quarto livello funzionale retributivo”, come modificata con deliberazioni n. 159 in seduta dell’11 gennaio 2017 e n. 166 del 1° febbraio 2017,
Decreta
Art. 1
Bando di concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 12 posti di referendario consiliare, con lo stato giuridico e il trattamento economico iniziale del quarto livello funzionale retributivo stabiliti dal vigente Regolamento del personale del Consiglio regionale.
2. Gli esami consisteranno in una prova preselettiva, alla quale si procederà esclusivamente qualora le domande di partecipazione al concorso siano superiori a 100, in tre prove scritte e in un esame orale.
3. Il presente bando di concorso e i diari delle prove preselettiva e scritta e dell’esame orale saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale www.consregsardegna.it; avviso dell’avvenuta pubblicazione del bando sul Buras sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Tutte le prove concorsuali si svolgeranno a Cagliari.
Art. 2
Requisiti generali per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;
b) idoneità alla mansione specifica, intesa, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 41 del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., come l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
c) possesso dei diritti civili e politici;
d) non essere stato destituito o dispensato ovvero dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi della vigente normativa in materia;
e) non aver riportato sentenze definitive di condanna per reati che comportino la destituzione dal servizio ai sensi degli articoli 59 e 60 del Regolamento del personale del Consiglio regionale, anche se sia intervenuta la prescrizione ovvero provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale;
f) diploma di laurea magistrale rilasciato da istituzioni universitarie italiane, pubbliche e private, abilitate al rilascio di titoli di studio universitario aventi valore legale, appartenente a una delle seguenti tipologie (LMG e LM), previste dal Decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 e s.m.i.: Giurisprudenza (LMG/01), Finanza (LM-16), Relazioni internazionali (LM-52), Scienze dell’economia (LM-56), Scienze della politica (LM-62), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76), Scienze economico-aziendali (LM-77), ovvero appartenente a uno dei diplomi di laurea (DL) o di laurea specialistica (S), riconosciuti come equipollenti alle predette classi di laurea magistrale ai sensi del medesimo Decreto interministeriale, ovvero del titolo di laurea universitario in materie analoghe conseguito all’estero e riconosciuto come equipollente alle precitate classi di laurea con apposito provvedimento ai sensi della legislazione statale italiana vigente al momento della domanda;
g) gli ulteriori requisiti previsti ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. per le persone disabili che intendano partecipare alla quota riservata di cui al comma 1 del successivo articolo 3.
Art. 3
Riserve di posti ed esenzione dalla prova preselettiva
1. È prevista la riserva nella misura di un posto per le persone disabili in possesso dei requisiti di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2.
2. È altresì prevista una riserva di posti, nella misura del quaranta per cento dei posti messi a concorso, in favore dei dipendenti di ruolo del Consiglio i quali siano in possesso del titolo di studio prescritto e abbiano un'anzianità di servizio effettivo non inferiore ai cinque anni.
3. Qualora nessun candidato destinatario delle riserve di cui ai commi precedenti abbia superato le prove concorsuali, i posti messi a concorso saranno attribuiti agli altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria finale.
4. Il personale del Consiglio regionale della Sardegna sarà ammesso alle prove concorsuali senza dover espletare la prova preselettiva.
5. Ai sensi dell’articolo 25, comma 9, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, saranno altresì ammessi alle prove concorsuali senza dover espletare la prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80%.
Art. 4
Titoli di preferenza e di precedenza
1. I titoli di preferenza e di precedenza a parità di punteggio complessivo, utili per la formazione della graduatoria concorsuale finale, sono quelli definiti in materia di concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi dalla legislazione statale vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
2. Per la formazione della graduatoria finale è considerato titolo di precedenza, a parità di punteggio e di titoli di preferenza, la minore età, fatta eccezione per i posti riservati ai dipendenti consiliari di cui al comma 2 dell’articolo 3, a favore dei quali, a parità di punteggio e di titoli di preferenza, costituisce titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio effettivamente prestato nei ruoli del Consiglio regionale.
Art. 5
Accertamento dei requisiti e dei titoli
1. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso, nonché le condizioni che danno titolo di preferenza o di precedenza, a parità di punteggio, per la formazione della graduatoria definitiva, dovranno essere dichiarati nella domanda di ammissione al concorso e dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l’invio della stessa.
2. I candidati che avranno prodotto la domanda nei termini saranno ammessi a sostenere le prove concorsuali con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso.
3. L’accertamento dei requisiti e dei titoli da parte dell’Amministrazione consiliare sarà effettuata d’ufficio ovvero richiedendo ai candidati, qualora necessario, la documentazione relativa.
4. Si applicheranno alle domande e agli accertamenti le disposizioni legislative vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di documentazione amministrativa.
5. Per difetto dei requisiti prescritti o dei titoli di preferenza o di precedenza dichiarati, l’Amministrazione consiliare potrà disporre, in ogni fase della procedura, l’esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli interessati.
Art. 6
Domanda di partecipazione
1. La domanda di ammissione al concorso dovrà, a pena di irricevibilità, essere trasmessa utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando, oppure una fotocopia dello stesso, compilato in carattere stampatello e sottoscritto in calce per esteso dal candidato e allegando al modulo compilato e sottoscritto la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
2. La domanda, indirizzata al Segretario generale del Consiglio regionale della Sardegna, dovrà essere spedita, a pena di irricevibilità, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di pubblicazione del presente bando nel Buras, in formato PDF, a mezzo di posta elettronica certificata all’apposito indirizzo consiglioregionale@pec.crsardegna.it, da parte dei possessori di apposita casella P.E.C., ovvero, in originale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Consiglio regionale della Sardegna, Via Roma 25, 09125 Cagliari. Per la prova della spedizione in termini faranno fede rispettivamente l’attestazione digitale della data di invio tramite P.E.C. ovvero il timbro a data dell’ufficio postale accettante la raccomandata.
3. La domanda dovrà comunque pervenire a pena di irricevibilità entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di pubblicazione del presente bando nel Buras e a tal fine faranno fede rispettivamente l’attestazione digitale della data di ricevimento dell’invio tramite P. E. C. ovvero il timbro a data dell’ufficio postale ricevente la raccomandata.
4. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita, indirizzo del luogo di residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell’idoneità alla mansione specifica intesa, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 41 del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., come l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
f) l’assenza di sentenze definitive di condanna per reati che comportino la destituzione dal servizio ai sensi degli articoli 59 e 60 del Regolamento del personale del Consiglio regionale, anche se sia intervenuta la prescrizione ovvero provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale;
g) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Università che lo ha rilasciato e la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio ove conseguito all’estero;
h) di non essere stato destituito o dispensato da una Pubblica Amministrazione né di essere mai decaduto da altro impiego pubblico;
i) i titoli comprovanti la condizione di persona in condizioni di disabilità ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
j) gli eventuali titoli che diano diritto, a parità di punteggio, a preferenza nella formazione della graduatoria;
k) di autorizzare l’Amministrazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.
5. I candidati sono altresì tenuti a comunicare nella domanda i propri recapiti postali, di posta elettronica certificata e telefonici per le comunicazioni ai fini del concorso; qualunque cambiamento del proprio recapito dovrà essere comunicato con gli stessi mezzi previsti per l’invio della domanda.
6. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di documentazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per la mancata ricezione della domanda, né per eventuali disguidi postali e telematici, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
7. I candidati che, per disabilità, per infermità temporanee o per patologie non incompatibili con l’idoneità alla mansione specifica di cui all’articolo 2, abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove, dovranno prendere contatti col Servizio del Personale del Consiglio regionale almeno quindici giorni non festivi prima dell’inizio delle prove, salvi casi di infermità o di patologie sopravvenuti successivamente a detto termine.
8. Sarà ammessa la regolarizzazione delle domande nei casi previsti dalla vigente normativa statale.
9. La predetta regolarizzazione sarà presa in considerazione soltanto qualora sia inviata nelle medesime forme di cui al comma 2 entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di pubblicazione del presente bando nel Buras e pervenga entro il termine di 45 giorni dalla medesima data.
10. I termini per la presentazione della domanda sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale e se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
Art. 7
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice sarà nominata, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento del personale consiliare, con successivo decreto del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, da pubblicarsi nel Buras e nel sito Internet ufficiale del Consiglio regionale della Sardegna. Il decreto conterrà la nomina dei componenti che dovranno giudicare i candidati nella prova preselettiva, nelle prove scritte e nelle materie dell’esame orale e, tra questi, del Presidente della Commissione, nonché la nomina dei componenti aggregati che parteciperanno esclusivamente ai lavori della Commissione, anche preliminari, concernenti l’esame e il giudizio dei candidati nelle materie di cui alle lettere g) ed h) dell’articolo 12 del presente bando.
2. Col medesimo successivo decreto saranno nominati, tra i dipendenti consiliari, i componenti della Segreteria della Commissione, coordinati da un Segretario di livello non inferiore al quarto livello funzionale retributivo del ruolo consiliare.
3. La Commissione esaminatrice potrà avvalersi di esperti e di società di consulenza esterne per specifiche fasi della procedura di concorso, ivi compresa l'elaborazione di archivi di quesiti.
4. Nella prima riunione tutti i componenti della Commissione esaminatrice e della Segreteria, presa visione dell'elenco nominativo di coloro che hanno fatto domanda, sottoscriveranno la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
5. La Commissione deciderà preliminarmente sull’ammissione dei candidati alla prova preselettiva, alle prove scritte e all’esame orale; disporrà relativamente alle modalità di svolgimento della prova preselettiva e delle successive prove d’esame, comprensive dei criteri per l’espressione del giudizio di ciascuna prova nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto; curerà l’osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove; disporrà l’esclusione dei candidati che contravverranno alle stesse; esprimerà la valutazione delle singole prove; stabilirà la graduatoria dei candidati e la trasmetterà all’Ufficio di Presidenza del Consiglio per l’approvazione definitiva.
6. Gli accertamenti di cui al comma 3 dell’articolo 5 saranno effettuati dai competenti uffici dell’Amministrazione consiliare sui candidati che avranno superato tutte le prove concorsuali e che saranno inseriti nella graduatoria prima dell’approvazione definitiva da parte dell’Ufficio di Presidenza.
7. L’accertamento della mancanza di requisiti o di titoli in esito alle verifiche di cui al comma 6 potrà comportare, previa deliberazione motivata dell’Ufficio di Presidenza, l’esclusione dalla graduatoria definitiva.
8. La Commissione delibererà con la presenza di tutti i componenti che ne abbiano titolo secondo quanto disposto dal comma 1 in relazione all’oggetto della deliberazione e col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi titolo; in caso di parità dei voti prevarrà quello del Presidente. Ove non riportato diversamente a verbale, le deliberazioni saranno considerate assunte all’unanimità dei componenti.
9. Tutte le operazioni della Commissione saranno verbalizzate a cura della Segreteria; il verbale di ogni seduta della Commissione sarà sottoscritto dal Presidente, dai componenti presenti, dal Segretario e dall’estensore se diverso dal Segretario stesso.
Art. 8
Dati personali e accesso agli atti del concorso
1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dal Servizio del Personale del Consiglio regionale ai soli fini della gestione della procedura concorsuale e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza, ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.. I medesimi dati potranno essere comunicati con i medesimi obblighi ai soggetti terzi che forniscano specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al presente concorso, pena l’esclusione dallo stesso.
3. Ogni candidato gode dei diritti di cui all’articolo 13 del citato D. lgs. 196/2003 e s.m.i., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.
4. Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento concorsuale.
5. Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. si indica quale responsabile del procedimento di accesso ai dati e agli atti concorsuali il dottor Antonio Dessì, Capo del Servizio del Personale.
Art. 9
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla concernenti le materie:
a) diritto costituzionale, con particolare riferimento all’ordinamento regionale e all’ordinamento dell’Unione Europea;
b) diritto amministrativo;
c) contabilità dello Stato e delle Regioni, con particolare riferimento all’ordinamento contabile della Regione autonoma della Sardegna;
d) storia d’Italia e della Sardegna dal 1848.
2. I quesiti oggetto della prova preselettiva saranno estratti da una raccolta di quiz approvati dalla Commissione, di cui l’Amministrazione curerà la pubblicazione sul sito Internet del Consiglio regionale almeno 45 giorni prima dello svolgimento della prova stessa.
3. La prova avrà la durata di due ore. Essa sarà valutata in centesimi, con la sottrazione, partendo da una base di 100, di un punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Nessun candidato potrà lasciare i locali di svolgimento della prova prima che sia trascorsa un’ora dall’inizio della stessa.
4. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova preselettiva, si saranno classificati entro il centesimo posto. Il predetto numero di 100 ammessi potrà essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex-aequo all’ultimo posto utile nella graduatoria della prova preselettiva.
5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla determinazione del punteggio finale, che sarà determinato esclusivamente dalle successive prove concorsuali scritte e dall’esame orale.
6. I candidati esonerati dal superamento della prova preselettiva ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 3 saranno ammessi alle prove concorsuali in eccedenza rispetto a quelli ammessi alle stesse a seguito della prova preselettiva.
7. L’Amministrazione e la Commissione, per l’espletamento della prova preselettiva potranno avvalersi di supporti informatici per la somministrazione, lo svolgimento e la correzione dei quesiti.
8. Per lo svolgimento della prova preselettiva i candidati potranno essere distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni.
Art. 10
Svolgimento delle prove e pubblicità
1. I candidati che non riceveranno da parte dell’Amministrazione del Consiglio regionale della Sardegna alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data fissata per lo svolgimento della prova preselettiva, saranno tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità, senza alcun preavviso o invito, presso la sede indicata, nel giorno e nell’ora che saranno opportunamente comunicati con avviso pubblicato nel Buras e sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della prova stessa.
2. I diari delle prove scritte e dell’esame orale, nonché le modalità di svolgimento delle stesse, verranno comunicati con distinte e successive pubblicazioni nel Buras e sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale, almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle prove.
3. Le pubblicazioni sul Buras degli avvisi di cui al comma precedente, dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e, successivamente, dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere l’esame orale avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Le comunicazioni non soggette a pubblicazione saranno sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.
Art. 11
Prove scritte
1. Le prove scritte saranno le seguenti:
a) un tema di diritto costituzionale, con eventuale riferimento all’ordinamento regionale e all’ordinamento dell’Unione Europea, da svolgersi nel tempo di otto ore;
b) un tema di diritto amministrativo, da svolgersi nel tempo di otto ore;
c) un resoconto sommario scritto di un brano tratto dai resoconti delle sedute del Consiglio regionale della Sardegna della durata di almeno trenta minuti, da svolgersi nel tempo di quattro ore a partire dal termine della lettura di detto brano.
2. Le prove scritte saranno valutate in trentesimi. Saranno ammessi a sostenere l’esame orale i candidati che avranno riportato, nelle prove scritte, un punteggio medio complessivo non inferiore a ventuno trentesimi, con non meno di diciotto trentesimi in ciascuna prova.
Art. 12
Esame orale
1. I candidati che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti a un esame orale sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale con riferimento all’ordinamento regionale e all’ordinamento dell’Unione Europea;
b) diritto amministrativo;
c) diritto e procedura parlamentare anche con riferimento al Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna;
d) economia politica;
e) ordinamento contabile dello Stato e delle Regioni con particolare riferimento alla Regione autonoma della Sardegna;
f) storia d’Italia e della Sardegna dal 1848;
g) lingua inglese, mediante la lettura e la traduzione in italiano, da parte del candidato, di un breve testo e una successiva conversazione in inglese sulla base di domande relative al testo, al fine di accertare il possesso di un livello adeguato di conoscenza e di capacità di esprimersi nella medesima lingua;
h) elementi di lingua sarda, mediante la lettura e la spiegazione, da parte del candidato, di un breve testo, scritto in una variante della lingua a scelta del medesimo candidato e una successiva conversazione con domande, relative al testo, poste in lingua sarda e risposte del candidato, in sardo o in italiano, al fine di accertare almeno la comprensione della lingua sarda scritta e parlata.
2. Il colloquio su ciascuna delle materie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), sarà valutato in trentesimi; il colloquio linguistico nelle materie di cui alle lettere g) e h) sarà considerato ai fini del punteggio finale come un unico colloquio, anch’esso valutato complessivamente in trentesimi.
3. Conseguiranno l’idoneità i candidati che avranno conseguito nell’intero esame orale un punteggio medio complessivo non inferiore a 21/30, considerati i punteggi ottenuti in tutti i colloqui.
Art. 13
Punteggio finale e formazione della graduatoria
1. Il punteggio complessivo delle prove sarà costituito per ogni candidato dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio medio della prova orale.
2. Il punteggio totale così risultante determinerà la posizione del candidato nella graduatoria delle prove concorsuali.
3. Nella formazione della graduatoria finale del concorso e nella proclamazione dei vincitori si terrà conto delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza e di precedenza a parità di punteggio di cui agli articoli 3 e 4.
4. Ogni determinazione in materia di esclusione dal concorso sarà comunicata individualmente ai candidati esclusi con la relativa motivazione.
Art. 14
Approvazione, pubblicazione e durata della graduatoria
1. Saranno dichiarati vincitori del concorso, sotto condizione dell’accertamento da parte dell’Amministrazione consiliare del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, i candidati classificati nei primi 12 posti della graduatoria finale.
2. La graduatoria definitiva dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna e pubblicata nel Buras. Essa avrà validità triennale a decorrere dalla data di tale pubblicazione. La graduatoria sarà pubblicata anche sul sito Internet del Consiglio regionale della Sardegna.
Art. 15
Assunzione di vincitori e di idonei
1. I vincitori saranno chiamati in servizio previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza nell’ambito della programmazione delle assunzioni per la copertura dei posti vacanti nella vigente pianta organica, condizionatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie iscritte o da iscriversi nel bilancio interno del Consiglio per gli esercizi 2017, 2018, 2019 e successivi.
2. I candidati da assumere riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a esame medico al fine di accertare l’idoneità alla mansione specifica.
3. L’assunzione sarà subordinata all’esito favorevole delle visite mediche e degli altri accertamenti relativi al possesso dei requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti a un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi e saranno confermati in ruolo se avranno superato la prova stessa.
5. Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale di ruolo e godranno del trattamento economico iniziale previsto alla data dell’assunzione per il quarto livello direttivo del personale consiliare.
6. In caso di mancata conferma, il licenziato avrà diritto a un’indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova. In caso di conferma il periodo di prova sarà considerato valido a tutti gli effetti.
7. I concorrenti dichiarati idonei potranno, ove ne ricorra la motivata necessità, essere chiamati a ricoprire i posti vacanti nella pianta organica durante il periodo di validità della graduatoria e secondo l’ordine risultante dalla medesima.
8. Ai vincitori e agli eventuali idonei chiamati in servizio si applicheranno, anche ai fini previdenziali, le disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico deliberate dall’Ufficio di Presidenza vigenti alla data dell’assunzione.
Art. 16
Rinvio ad altre disposizioni
1. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano al concorso e agli atti conseguenti le norme regolamentari interne del Consiglio regionale in materia di personale e di organizzazione degli uffici e i principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di concorsi pubblici.
Cagliari, 8 febbraio 2017
Ganau