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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
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Determinazione n. 16472/763/F.P. del 12/03/2012


Oggetto: PROGETTO “IMPARI’S - Interventi di informazione, formazione e azioni di sistema per gli operatori economici dei GAL” CUP E75I11000160009– ASSE I – ADATTABILITÀ, OBIETTIVO SPECIFICO C), OBIETTIVO OPERATIVO C.2), LINEA D’AZIONE C. 2.2 del POR FSE SARDEGNA 2007/13 . Regimi di aiuti.

Autore: Assessorato Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio della governance della formazione professionale

Pubblicato in: Bollettino n.19 - Parte I e II del 26/04/2012

Data di Pubblicazione: 26/04/2012

Materie: LAVORO - OCCUPAZIONE, FORMAZIONE


Il Direttore del Servizio

 

Omissis

 

Determina

 

ART. 1 Gli interventi formativi realizzati nell’ambito del PROGETTO “IMPARI’S - Interventi di informazione, formazione e azioni di sistema per gli operatori economici dei GAL” CUP E75I11000160009 del FORMEZ PA, approvato con determinazione n. 58913/6929/F.P. del 20.12.2011, a valere sull’ASSE I – ADATTABILITÀ, OBIETTIVO SPECIFICO C), OBIETTIVO OPERATIVO C.2), LINEA D’AZIONE C. 2.2 del POR FSE SARDEGNA 2007/13 si configurano quali aiuti di Stato per gli operatori economici privati. Questi possono optare tra i seguenti regimi di aiuto, da prevedere espressamente nell’Avviso per pre-iscrizioni ai percorsi formativi:

- 4.1. Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di importanza minore <<de minimis>> pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 379 del 28/12/2006, per quanto riguarda le imprese non operanti nella produzione di prodotti agricoli (regime c.d. de minimis) e ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento così come definito nell’Art. 1 “Campo di applicazione” dello stesso. In particolare, non deve trattarsi di imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura; nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato; il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I è, di converso, incluso, poiché l’importo previsto dal presente regime di aiuto non è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,né è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

- 4.2. Regolamento (CE) n. 1857/2006 (Regolamento c.d. di esenzione) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla GUUE serie L 358 del 16/12/2006, per quanto riguarda le PMI operanti nella produzione di prodotti agricoli.

In conformità all’art. 15 del Regolamento (CE) N. 1857/2006, gli aiuti sono concessi a copertura dei costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica relative all’istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori, di cui al paragrafo 2 lett. a) dell’art. 15 e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 15. In particolare, gli aiuti possono coprire il 100 % dei seguenti costi:

  1. spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;

  2. spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti.

Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro agli agricoltori. Gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della Regione sulla base di criteri oggettivamente definiti.

In conformità a quanto previsto dall’art. 18, punto 1, del Regolamento (CE) N. 1857/2006, sono ammissibili solo i costi sostenuti per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione dell’Avviso e dopo che le imprese abbiano presentata la domanda secondo il format previsto e che la stessa domanda sia stata valutata come ammissibile.

- 4.3. Regolamento (CE) N. 1535/2007 del 20/12/2007 (relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli), pubblicato sulla GUUE serie L 337 del 21/12/2007, per le imprese agricole non rientranti nella categoria di PMI.

Inoltre, come riportato all’art. 3 del Regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non supera 7.500 EUR nell’arco di tre esercizi fiscali.

 

In tutti i casi precedenti, gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro agli agricoltori. Gli importi di aiuto saranno calcolati come equivalente sovvenzione lordo (ESL) e saranno comunicati alle imprese ai fini del calcolo degli aiuti de minimis e delle relative dichiarazioni, per quanto riguarda i regimi sub 4.1 e 4.3. I presenti regimi di aiuti non comportano aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione, né aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.

 

Non possono beneficiare degli aiuti le imprese in difficoltà nonché quelle destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ivi compresi i casi previsti dal D.P.C.M. 23 maggio 2007.

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel B.U.R.A.S.

 

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Galassi