Il Direttore del Servizio
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato dal D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 277, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli” e il Decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006 G.U. n. 60 del 13 marzo 2006, “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
VISTE le determinazioni:
- n. 210 del 17 marzo 2017, All. 1, del direttore del II° Servizio, avente ad oggetto il bando di concorso per l’accesso al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale, anni 2017/2020, per n. 40 Medici laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale entro la data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, in attuazione del DMS 7 marzo 2006, G.U. n. 60 del 13 marzo 2006;
- n. 692 del 10 luglio 2017, All. A, del direttore del II° Servizio, avente per oggetto modifica del bando di concorso e riapertura dei termini in attuazione del DMS 07/06/2017, Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13/06/2017, il quale, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio, Sezione terza-quater, con la sentenza n. 5994 del 21 aprile 2017 che ha annullato l’art. 5 del suddetto Decreto Ministeriale 7 marzo 2006, nella parte in cui prevede che l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione al relativo Albo professionale devono essere già posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ha modificato il Decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006, G.U. n. 60 del 13 marzo 2006, con il quale sono fissati i “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”; che a seguito di tale modifica gli articoli 5 e 6 del DM 7 marzo 2006 più volte citato ora stabiliscono che “I requisiti di abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione al relativo Albo professionale devono essere posseduti entro l’inizio del corso triennale di formazione”;
VISTO in particolare all’All. 1 art.1 dei bandi, di cui al punto precedente, che fissa in 40 il numero dei posti per cui è indetto il concorso in argomento, e l’art. 8 All. 1, dei medesimi bandi, che disciplina tempi e modalità per la formulazione della graduatoria provvisoria di merito da parte della Commissione d’esame e per l’approvazione definitiva della stessa da parte della Regione;
ATTESO che in data 25 ottobre 2017 si è svolto, presso l’Hotel Setar Via Lipari 3 Quartu Sant’Elena, il concorso di cui sopra, e che le Commissioni esaminatrici, con nota n. 25997 e n. 25998 del 2 novembre 2017, hanno trasmesso le graduatorie provvisorie di merito, e i relativi atti concorsuali, all’Ufficio regionale competente di questo Assessorato che ne ha riscontrato la regolarità;
CONSIDERATO che dagli atti trasmessi dalle Commissioni esaminatrici risulta quanto segue:
- 1° Commissione, candidati assegnati n. 250 - presenti alla prova n. 196,
2° Commissione, candidati assegnati n. 252 - presenti alla prova n. 210 - per complessivi n. 406 candidati presenti.
- Concorrenti vincitori n. 40
- Concorrenti idonei n. 326
- Concorrenti non idonei n. 40
Nell’Allegato A della presente determinazione sono riportati:
- dal n. 1 al n. 40 i candidati vincitori della prova, in ordine decrescente di voto e di precedenza;
- dal n. 41 al n. 366 candidati idonei, in ordine decrescente di voto e di precedenza;
- dal n. 367 al n. 405 sono elencati i medici non idonei che non superano la prova, seguendo l’ordine decrescente di voto, avendo conseguito un punteggio inferiore a 60/100, come riportato nel Bando più sopra citato;
- il n. 406 elaborato non valutabile;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie di merito, formulate dalle Commissioni d’esame e, sulla base delle stesse, a stilare ed approvare la graduatoria definitiva di merito, di competenza della Regione, con l’attribuzione delle precedenze previste dall’ art. 8, comma 5, All. 1, dei Bandi di concorso di cui sopra, in cui è previsto che “in caso di parità di voto ha diritto di precedenza chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, precede chi ha minore età”;
VISTO il Decreto n. 15144/57 del 22 giugno 2015, dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, con il quale, alla dott.ssa Francesca Piras, sono conferite le funzioni di direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria Controllo di Gestione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;
VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998;
VISTE le LL. RR. n. 5 e n. 6 del 13 aprile 2017;
Determina
ART. 1 Ai sensi delle norme citate nelle premesse, sono approvate le graduatorie provvisorie di merito, formulate dalle due Commissioni d’esame e la graduatoria definitiva di merito di competenza della Regione, stilata sulla base delle stesse e con l’attribuzione delle precedenze previste dall’ art. 8, comma 5, All. 1, del Bando di concorso citato nelle premesse.
ART. 2 Nell’Allegato A) della presente determinazione sono riportati:
- dal n. 1 al n. 40 i candidati vincitori della prova, in ordine decrescente di voto e di precedenza;
- dal n. 41 al n. 366 i candidati idonei, elencati in ordine decrescente di voto e di precedenza;
- dal n. 367 al n. 405 sono elencati i medici non idonei che non superano la prova, seguendo l’ordine decrescente di voto, avendo conseguito un punteggio inferiore a 60/100, come riportato nel Bando più sopra citato;
- il n. 406 - elaborato non valutabile;
ART. 3 L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'art. 1) dell’All. 1, dei bandi di concorso citati nelle premesse.
a) Dell’inserimento in graduatoria è data comunicazione agli interessati da parte della Regione Sardegna, per il tramite degli Uffici competenti, a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, Buras. digitale, e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
b) Su domanda degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, la Regione provvede alla correzione di eventuali errori materiali, relativi all’anagrafica degli interessati o data di laurea, ed alla conseguente rettifica nella graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante nuova pubblicazione nel B.U.R.A.S. digitale della Regione Sardegna.
c) Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i, possono chiedere l’accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURAS digitale, come previsto al comma 8, art. 8, All. 1 della propria determinazione n. 692 del 10 luglio 2017;
ART. 4 Ai sensi dell’art. 9, All. 1, dei Bandi per il concorso, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva di merito (All. A della presente determinazione) sarà data comunicazione scritta con raccomandata A/R, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione, prevista entro e non oltre il mese di dicembre 2017, così come si evince dalla nota n. 35352 del 30/06/2017, del Ministero della Salute, inviata dalla Commissione Salute Piemonte, con la quale viene comunicato alle Regioni che considerato lo slittamento:
- della data del concorso dal 20 settembre al 25 ottobre, anche l'avvio del corso "non potrà che avvenire in data successiva al 30 novembre";
- dell'avvio del corso per impossibilità al rispetto dei termini, viene confermata la possibile applicazione dell'art. 8, comma 8-bis, del Decreto Legislativo n. 502/92 che recita: ("...qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali". “Si ritiene pertanto possibile, per il triennio 2017/2020, l'iscrizione con riserva nelle graduatorie regionali per la medicina generale a coloro che conseguiranno il diploma in data successiva al 31 dicembre”).
a) Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire con raccomandata A/R o via PEC all’indirizzo di questa Direzione Generale della Sanità san.dgsan@pec.regione.sardegna.it, l’accettazione o il rifiuto all’utile inserimento al corso. A tal fine farà fede il timbro postale o la data di arrivo della PEC. Per l’ammissione al corso, i vincitori, unitamente all’accettazione, devono:
- indicare la Sede didattica prescelta per la frequenza del corso, tra le due Sedi regionali di Cagliari e Sassari, a cui sono assegnati i n. 40 posti, ed unire la fotocopia di un valido documento di identità.
In presenza di più richieste di preferenza di una sede sull’altra, sarà cura della Regione valutare le opportune istanze presentate, e procedere ad una più equa distribuzione, rispetto ai posti disponibili.
b) I candidati utilmente collocati nella graduatoria, iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l’interessato esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta l’impegno a tempo pieno, e rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, in quanto incompatibile.
ART. 5 In caso di rinuncia alla frequenza del corso da parte dei vincitori, troveranno applicazione le disposizioni ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministro della Salute del 28 agosto 2014, che modifica il comma 5 dell’art. 9 del Decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006 e il comma 1 dell’art. 10, All. 1 del bando di concorso, più volte citato. Pertanto la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l’inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi.
ART. 6 Per quanto non riportato nella presente determinazione, si fa riferimento ai succitati Decreti Legislativi n. 368 del 17 agosto 1999 e s.m.i. e n. 277 del 8 agosto 2003 e al Decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006 e s.m.i..
ART. 7 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/98, al Buras. digitale, per la pubblicazione ai fini della decorrenza dei termini, e sul sito Internet della Regione, per darne la massima divulgazione.
Piras