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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
Buras > Bollettino n.50 - Parte I e II >Deliberazione n. 2 del 27/10/2015

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Deliberazione n. 2 del 27/10/2015


Oggetto: Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 “Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna: Rettifica alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti”; Rettifica alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti”; Rettifica alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonchè delle altre opere interferenti”.

Autore: Presidenza della Regione - Autorità di bacino regionale della Sardegna

Pubblicato in: Bollettino n.50 - Parte I e II del 12/11/2015

Data di Pubblicazione: 12/11/2015

Materie: DIFESA AMBIENTE


 

Il Presidente

Omissis

Il Comitato Istituzionale

Omissis

Delibera

 

ART. 1) di approvare la rettifica alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti”, relativa alla modifica integrale dei prime due capoversi dell’art. 5 “Indicazioni per l’esercizio transitorio per le opere di attraversamento viario e ferroviario esistenti” come di seguito indicato:

“Nei casi in cui le verifiche di sicurezza non siano positive, nelle more della realizzazione degli interventi di cui sopra, gli enti proprietari, gestori o concessionari individuano le condizioni di esercizio transitorio dell’opera, il tempo di ritorno critico e le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”.

Tali condizioni di esercizio transitorio devono essere obbligatoriamente riportate nel nulla osta idraulico rilasciato dall’amministrazione competente per territorio, in qualità di Autorità Idraulica ai sensi del RD 523/1904, e sono trasmesse al Comune per i provvedimenti di competenza nell’ambito della pianificazione comunale di protezione civile e, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale regionale della Protezione Civile.”.

 

ART. 2) di approvare la rettifica alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti”, relativa alla modifica integrale dei prime due capoversi dell’art. 7 “Indicazioni per l’esercizio transitorio” come di seguito indicato:

“Nei casi in cui le verifiche di sicurezza non siano positive, nelle more della realizzazione degli interventi di cui sopra, gli enti proprietari, gestori o concessionari individuano le condizioni di esercizio transitorio dell’opera, il tempo di ritorno critico e le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”.

Tali condizioni di esercizio transitorio devono essere obbligatoriamente riportate nel nulla osta idraulico rilasciato dall’amministrazione competente per territorio, in qualità di Autorità Idraulica ai sensi del RD 523/1904, e sono trasmesse al Comune per i provvedimenti di competenza nell’ambito della pianificazione comunale di protezione civile e, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale regionale della Protezione Civile.”.

 

ART. 3) di approvare la rettifica alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia esistenti”, relativa alla modifica integrale dei prime due capoversi dell’art. 7 “Indicazioni per l’esercizio transitorio” come di seguito indicato:

Nei casi in cui le verifiche di sicurezza non siano positive, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al punto 4), gli enti proprietari, gestori o concessionari individuano le condizioni di esercizio transitorio dell’opera, il tempo di ritorno critico e le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”.

Tali condizioni di esercizio transitorio devono essere obbligatoriamente riportate nel nulla osta idraulico rilasciato dall’amministrazione competente per territorio, in qualità di Autorità Idraulica ai sensi del RD 523/1904, e sono trasmesse al Comune per i provvedimenti di competenza nell’ambito della pianificazione comunale di protezione civile e, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale regionale della Protezione Civile.”.

 

ART. 4) di proporre, di conseguenza, alla Giunta Regionale la rettifica alle tre Direttive conformemente ai precedenti articoli.

La presente deliberazione sarà, inoltre, pubblicata per estratto nel Buras.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Maninchedda

Il Segretario Generale

Silvano