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Decreto n. 30 del 23/07/2012


Oggetto: Calendario venatorio 2012/2013.

Autore: Assessorato Difesa dell'ambiente - Direzione generale della difesa dell'ambiente - Servizio tutela della natura

Pubblicato in: Bollettino n.33 - Parte I e II del 26/07/2012

Data di Pubblicazione: 26/07/2012

Materie: CACCIA


 

L'Assessore

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L. R. 07.01.1977 n° 1, concernente norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L. R. 29.7.1998, n° 23, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa";

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";

Vista la “Direttiva Uccelli” 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;

Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;

Visto il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009";

Vista la guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42 trasmessa dall’ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28/7/2010;

Vista la Delibera n° 03/01 adottata dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 27 giugno 2012 con la quale è stato adottato il Calendario Venatorio;

Vista la propria nota n. 1037/GAB del 2 luglio 2012 con la quale si chiede all’ISPRA il parere sul calendario venatorio 2012/2013 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico;

Vista la nota ISPRA n. 26029 del 10 luglio 2012 avente per oggetto “calendario venatorio 2012/2013”;

Vista la Delibera n° 04/01 adottata dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 19 luglio 2012 con la quale sono state apportate delle integrazioni al Calendario Venatorio 2012/2013 deliberato nella seduta del 27/6/2012;

Decreta

Art. 1) - L’attività venatoria in Sardegna per la stagione 2012/13 è consentita secondo le disposizioni contenute nel presente Decreto.

Art. 2) - I titolari di porto d’arma per uso di caccia che intendono esercitare l’attività venatoria nel territorio della Regione Sardegna devono dimostrare in ogni momento di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio della caccia in Sardegna rilasciata nei modi indicati all’art. 46 della L. R. n° 23 del 29.07.1998.

Art. 3) - L’esercizio dell’attività venatoria è consentito con l’uso del fucile:

a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40;

c) a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40.

Nell’arma rigata non è consentito l’uso di munizioni completamente blindate.

L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia al cinghiale e alla volpe con il sistema della battuta.

Art. 4) - I cacciatori non residenti in Sardegna che intendono esercitare la caccia nel territorio della Regione Sardegna con cani al seguito devono poter dimostrare che gli stessi cani risultino iscritti presso l’anagrafe canina della propria regione di residenza e siano in regola con le norme sanitarie vigenti.

Art. 5) - Per l’annata venatoria 2012/13 è consentito l’esercizio della caccia esclusivamente alle specie di selvaggina, con il rispetto dei tempi e delle modalità di cui all’allegato 1 (facente parte integrante del presente Decreto) e secondo l’orario di seguito riportato:

nei giorni 2 e 6 settembre dalle ore 6.00 alle ore 20.30 (orario legale)

il giorno 30 settembre dalle ore 6.15 alle ore 14.00 ( “ “ )

nei giorni 7 e 14 ottobre dalle ore 6.30 alle ore 14.00 ( “ “ )

dal 18 al 27 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 19.30 ( “ “ )

il giorno 28 ottobre dalle ore 5.45 alle ore 18.30 (orario solare)

dal 1° al 15 novembre dalle ore 6.00 alle ore 18.15 (orario solare)

dal 16 al 30 novembre dalle ore 6.15 alle ore 18.00 ( “ “ )

dal 1° al 15 dicembre dalle ore 6.30 alle ore 18.00 ( “ “ )

dal 16 al 31 dicembre dalle ore 6.45 alle ore 18.00 ( “ “ )

dal 1° al 15 gennaio dalle ore 6.45 alle ore 18.15 ( “ “ )

dal 16 al 31 gennaio dalle ore 6.30 alle ore 18.30 ( “ “ )

nei giorni 3, 7 e 10 febbraio dalle ore 6.30 alle ore 18.30 ( “ “ )

Art. 6) - L’esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25 dicembre 2012 e 1° gennaio 2013.

Art. 7) - La caccia alla volpe è consentita anche con il sistema della battuta nelle giornate stabilite per la caccia al cinghiale.

Art. 8) - Il cacciatore, in una giornata di caccia e nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell’allegato 2 (facente parte integrante del presente Decreto), alle voci carniere giornaliero e stagionale.

Art. 9) - La caccia alla posta senza l’uso del cane è così disciplinata:

Gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia.

Considerato che la prima decade di febbraio coincide con l’inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino e del Grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l’involo dei giovani di grifone, gli appostamenti per la caccia dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti (rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri).

E’ vietata la caccia nell’unica area nidificante del Grifone in Italia e in particolare nelle ZPS ITB023037 “Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta” e ITB013044 “Capo Caccia”, in ossequio a quanto disposto con il DADA n. 13 del 1/02/2012.

E’ vietata la caccia in forma vagante; il trasporto delle armi (nel percorso di andata e ritorno dall’appostamento e gli eventuali ulteriori spostamenti) dovrà avvenire esclusivamente senza cartucce all’interno della canna/canne e/o dell’eventuale caricatore. Il fucile deve essere smontato o racchiuso in apposita custodia.

La raccolta della selvaggina abbattuta dovrà avvenire con il fucile scarico.

In ogni posta non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori. La distanza tra gli appostamenti deve essere superiore ai 150 metri.

L’appostamento dovrà essere collocato ad una distanza superiore a 150 metri dal perimetro di:

- Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;

- Zone temporanee di ripopolamento e cattura;

- Aree protette istituite ai sensi della normativa regionale e nazionale.

Per la preparazione degli appostamenti possono essere utilizzati residui di potatura o in alternativa materiale sintetico. Non possono invece essere utilizzati parti appositamente tagliate di piante da frutto né parti di specie appartenenti alla flora spontanea protetta. Gli appostamenti comunque devono avere il requisito dell’immediata rimovibilità.

E’ fatto obbligo al cacciatore di raccogliere i bossoli delle cartucce sparate e di rimuovere i materiali usati e i residui derivati dall’esercizio venatorio al termine della giornata di caccia.

Art. 10) Il foglio del libretto venatorio, a partire dalla stagione venatoria 2012/2013, viene modificato così come riportato nell’allegato 3 (facente parte integrante del presente Decreto).

Ferma restando la validità dell’Autorizzazione Regionale di cui all’art. 46 della L.R. 23/98, a partire dalla stagione venatoria 2012/2013, il cacciatore è tenuto annualmente a:

- ritirare presso il Comune di residenza il foglio di cui all’allegato 3 che dura per una sola stagione venatoria a partire dalla stagione 2012/2013. L’incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma;

- consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno (a far data dal 1/3/2013), l’originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti;

- consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno (a far data dal 1/3/2013), il foglio elettronico editabile in formato excel (scaricabile dal sito della RAS e reso disponibile nel sito istituzionale del Comune di residenza) nel quale dovranno essere riportati fedelmente tutti i dati contrassegnati nel cartaceo. A tal fine il cacciatore potrà avvalersi delle associazioni di categoria le quali potranno trasmettere alle Amministrazioni comunali, in cui risiedono i cacciatori, i file elettronici editabili in formato excel, utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata.

In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.

In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.

Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.

Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale) congiuntamente al foglio elettronico editabile in formato excel (scaricabile dal sito della RAS e reso disponibile nel sito istituzionale del Comune di residenza) nel quale i campi saranno vuoti.

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell’Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio di suddetto foglio al Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari;

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell’Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve consegnare entro il 1° marzo di ogni anno (a far data dal 1/3/2013) il suddetto foglio (cartaceo) debitamente compilato congiuntamente al foglio elettronico editabile in formato excel al Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari.

Le Amministrazioni Comunali, devono altresì trasmettere alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, entro il 15 marzo di ogni anno (a partire dal 2013):

- tutti i dati contenuti nei singoli fogli dei cacciatori raccolti in formato elettronico editabile excel.

- l’elenco dei cacciatori del proprio Comune, in possesso dell’Autorizzazione Regionale di cui all’art. 46 della L.R. 23/98, in regola con la consegna dei fogli (cartaceo e excel);

- l’elenco dei cacciatori del proprio Comune, in possesso dell’Autorizzazione Regionale di cui all’art. 46 della L.R. 23/98, che non hanno consegnato i fogli (cartaceo e excel) pur avendoli ritirati all’inizio della stagione venatoria.

Le Amministrazioni Provinciali devono trasmettere all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, entro il 31 marzo di ogni anno (a partire dal 2013):

- tutti i dati contenuti nei singoli fogli dei cacciatori della Provincia raccolti in formato elettronico editabile excel.

- l’elenco dei cacciatori della propria Provincia, in possesso dell’Autorizzazione Regionale di cui all’art. 46 della L.R. 23/98, in regola con la consegna dei fogli (cartaceo e excel);

- l’elenco dei cacciatori della propria Provincia, in possesso dell’Autorizzazione Regionale di cui all’art. 46 della L.R. 23/98, che non hanno consegnato i fogli (cartaceo e excel) pur avendoli ritirati all’inizio della stagione venatoria.

A tal fine verrà inviata ai Comuni e alle Province, prima della chiusura della stagione venatoria, apposita circolare esplicativa.

Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:

- Provincia in cui va a caccia.

- Autogestita o AATV in cui va a caccia.

- Eventuale ATC per la caccia fuori Regione.

- Giorno e mese.

Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena abbattuto.

Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul tesserino, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia.

Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione dei capi deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia.

I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.

In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.

Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sull’apposita colonna “TOTALE” il numero complessivo di giornate usufruite e il numero di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.

Limitatamente alla pre-apertura della caccia alla tortora nei giorni 2 e 6 settembre 2012, qualora il cacciatore non sia ancora in possesso del nuovo foglio, potrà riportare i capi abbattuti nel foglio normalmente utilizzato, allegato all’autorizzazione regionale. Tali dati dovranno essere riportati obbligatoriamente sul nuovo foglio.

Art. 11) - E’ vietata l’esportazione della pernice sarda (Alectoris barbara), del cinghiale (Sus scrofa meridionalis) e della lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) dal territorio della Sardegna.

Solo i cacciatori muniti di regolare porto d’arma per uso di caccia e in possesso dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 2 del presente Decreto, che si recano fuori del territorio della Sardegna, possono portare un numero di capi di selvaggina non superiore a quello consentito per una giornata (carniere giornaliero) in ossequio al precedente art. 8 e all’allegato 2. Non può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito nel comma precedente.

Per l’esportazione del cinghiale, delle sue parti, o dei relativi trofei della Sardegna, dovranno osservarsi le disposizioni sanitarie emanate dalle competenti Autorità.

Art. 12) - E’ sempre vietato:

- uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell’allegato 1;

- l’esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone;

- la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio selvatico con il sistema della battuta;

- la caccia alla posta alla beccaccia;

- l’acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o morta o parte di essa (senza l’apposita autorizzazione);

- la conciatura di pelli e l’imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di caccia chiusa, salvo rilascio di apposta autorizzazione;

- l’esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d’arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;

- l’addestramento dei cani nei due giorni antecedenti l’apertura generale della caccia (28 e 29 settembre 2012);

- sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;

- l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra). E’ vietato altresì sparare, con l’utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.

- In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, nei territori ricadenti all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) non coincidenti con aree protette ai sensi della L. 394/91 e delle LL.RR. 31/89 e 23/98 è inoltre vietato:

- l’attività venatoria nei giorni 2, 6 settembre 2012;

- l’attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;

- l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie di combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Aythya fuligula);

- l’addestramento dei cani prima del 1° di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

- In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietato l’abbattimento in data antecedente al 1° ottobre di esemplari appartenenti alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella.

Art. 13) - I soci delle zone autogestite sono obbligati, per quanto disposto dall’art. 97 della L.R. n° 23/98, ad esercitare l’attività venatoria alla lepre e alla pernice sarda, nelle mezze giornate stabilite dal Calendario venatorio regionale (30 settembre, 7 e 14 ottobre 2012) unicamente ed esclusivamente all’interno della zona in concessione autogestita.

Art. 14) - E’ fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l’uso del gilet ad alta visibilità durante l’esercizio della caccia grossa organizzata con il sistema della battuta.

Art. 15) - Per quanto non previsto nella presente Decreto si applicano le seguenti disposizioni vigenti in materia di:

- tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (L. 157/92 – L.R. 23/98);

- aree naturali protette (L. 394/1991 e L.R. 31/89);

- zone boscate percorse dal fuoco (L. 353/2000);

Art. 16) - Al fine di dare la massima divulgazione, al mondo venatorio, delle norme sanitarie in materia di Peste suina africana e Trichinellosi (DAIS n. 30/2012, n. 43/2011) e alle specifiche disposizioni ministeriali e regionali sulla malattia emorragica del coniglio (nuova variante RHDVFran 10 Ud), si ritiene utile riportare le seguenti prescrizioni fatte salve tutte le normative sanitarie vigenti alle quali si rimanda per una più approfondita trattazione:

Peste suina africana:

Le compagnie di caccia che insistono nelle zone infette del selvatico di cui all’allegato 5 (facente parte integrante del presente Decreto), devono richiedere l’autorizzazione alla deroga del divieto di caccia al Servizio Veterinario della ASL competente che fornirà le istruzioni e il materiale dei campionamenti di cui al successivo comma.

Nelle zone infette del selvatico è obbligatorio il conferimento di campioni di milza e sangue fino alla comunicazione del Servizio Veterinario dell’avvenuto raggiungimento del livello minimo di sorveglianza (96 suini selvatici abbattuti durante la stagione venatoria per areale). Tali campioni devono essere recapitati al più presto al Servizio Veterinario delle ASL competenti, insieme alle apposite schede di segnalamento di cui all’allegato 4 (facente parte integrante del presente Decreto).

Nella restante parte del territorio regionale è obbligatorio il conferimento di campioni di sangue fino alla comunicazione del Servizio Veterinario dell’avvenuto raggiungimento del livello minimo di sorveglianza (59 suini selvatici abbattuti durante la stagione venatoria per areale). Tali campioni devono essere recapitati al più presto al Servizio Veterinario delle ASL competenti, insieme alle apposite schede di segnalamento di cui all’allegato 4.

Le carni dei cinghiali abbattuti in tutto il territorio regionale, escluse le carni certificate dal Veterinario Ufficiale, devono essere consumate previa cottura in ambito locale; e i visceri e le parti non destinate al consumo sono trattate con modalità tese a scongiurare l’eventuale diffusione dei virus pestosi.

I cacciatori, il personale del Corpo Forestale e tutti coloro che rinvengano cinghiali morti, in assenza di evidenti cause traumatiche, sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio Veterinario della ASL.

Si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 23 e 25 del Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità n. 30 del 04.06.12 in attuazione del piano di eradicazione della peste suina africana 2012, riferite alle prescrizioni sanitarie che devono osservare i cacciatori nella generalità del territorio e nelle zone dichiarate infette nel selvatico . Per le violazioni alle su citate disposizioni si applicano le sanzioni del Regolamento di polizia Veterinaria di cui al D.P.R. n. 320 dell’8.02.1954, i cui contravventori sono soggetti ai senso dell’art.6 comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.291,14.

Trichinellosi:

E’ fatto divieto di consumare o cedere, anche in piccole quantità e a qualsiasi titolo, le carni di cinghiali o di volpi cacciati nel territorio regionale se non preventivamente sottoposte ad esame per la ricerca della trichina con esito favorevole. L’esame per la ricerca della trichina viene effettuato da un campione di diaframma per i suini selvatici e dal muscolo tibiale anteriore per le volpi. Le compagnie di caccia debbono, presi i debiti accordi con i Servizi Veterinari della ASL competente, consegnare tali campioni opportunamente identificati e accompagnati dall’allegato A del DAIS N.43 del 28.10.2011.

Le carni e le frattaglie dei cinghiali e delle volpi cacciate non possono essere consumate fino alla comunicazione dell’esito favorevole dell’esame. In caso di esito sfavorevole, la ASL provvede a sequestrare e distruggere la carcassa e le relative frattaglie.

Malattia emorragica del coniglio nuova variante RHDVFran10 Ud:

É obbligatorio notificare al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio tutti casi di morte o sospetta sintomatologia clinica di conigli e lepri.

É obbligatorio fornire collaborazione ai Servizi veterinari per l’esecuzione dei programmi di sorveglianza su conigli e lepri selvatiche o di allevamento.

Per almeno le prime due unità cacciate di lepri e conigli, si chiede il conferimento dei visceri (fegato, milza, trachea, polmoni, cuore e intestino) all’IZS o al Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio; per le successive unità cacciate, i visceri dovranno essere distrutti tramite sotterramento in loco. I visceri prelevati di lepre o coniglio vanno conferiti, possibilmente a temperature di refrigerazione di 4°C, all’IZS o all’ASL quanto prima indicando su un foglietto allegato al sacchetto la data, il sito di cattura ed il sesso, nonché il recapito telefonico per fornire ulteriori informazioni.

Tutte le carcasse di lepri e conigli rinvenute morte, dovrebbero essere raccolte e consegnate, possibilmente con un doppio sacchetto, all’IZS o all’ASL competente per territorio, indipendentemente dal loro stato di conservazione, o anche se apparentemente decedute a seguito di trauma (investimento), indicando su un foglietto allegato al sacchetto la data, il sito di cattura ed il sesso, nonché il recapito telefonico per fornire ulteriori informazioni.

Oppi