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Decreto n. 22 del 04/05/2016


Oggetto: Misure di controllo nei confronti della febbre catarrale degli ovini - programma vaccinale obbligatorio BTV4, anno 2016.

Autore: Assessorato Igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Pubblicato in: Bollettino n.22 - Parte I e II del 05/05/2016

Data di Pubblicazione: 05/05/2016

Materie: IGIENE SANITA’


 

L'Assessore

 

Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e ss.mm.ii;

Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii;

Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii;

Vista la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;

Visto il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Vista la Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225, di attuazione della Direttiva 2000/75/CE e ss.mm.ii.;

Visto il comma 349, dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) di modifica del decreto legislativo n. 225/2003;

Vista la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;

Visto il Regolamento (CE)n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale e ss.mm.ii.;

Visto il DAIS n. n. 14 del 25.02.2016 “piano di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini. Adempimenti anno 2016”

Considerata la situazione dei territori sottoposti a restrizione per febbre catarrale degli ovini di cui al Sistema informativo della CE EUBTNET visualizzabile sul sito web DG-SANCO;

Atteso che nella provincia di Cagliari è stata rilevata sieroconversione per BTV4;

Visto il Dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale, e successive modifiche e integrazioni da ultimo con dispositivo trasmesso con nota prot. n. 1613 del 22 gennaio 2016 con il quale è stato modificato l’Allegato A;

Valutata la disponibilità da parte della Regione Sardegna di 1.270.000 dosi di un vaccino BTVPUR ALSAP 2‐4 ‐ lotto 412445 ‐ scadenza 03/12/2015

Vista l’autorizzazione del Ministero della Salute 193/2016 del 19/02/2016 all’esecuzione di una verifica efficacia del suddetto vaccino da parte dell’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e Molise;

Vista la relazione tecnico scientifica dell’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e Molise (CESME) del 13 aprile 2016;

Visto il nulla osta da parte del Ministero della Salute all’utilizzo del vaccino di cui trattasi per l’immunizzazione dei capi appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue, rilasciato con nota prot. n. 9459 del 18 aprile 2016;

Viste le risultanze dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) sulla febbre catarrale degli ovini del 22 aprile 2016;

Visto il documento tecnico elaborato dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OEVR) relativo alla strategia vaccinale da adottare in Sardegna, nei confronti del sierotipo 4 della febbre catarrale degli ovini;

Ritenuto necessario garantire la movimentazione intra ed extra regionale degli animali delle specie recettive alla Blue tongue della provincia di Cagliari;

Sentito il Ministero della Salute.

 

Decreta

ART. 1 Obiettivi

1. I principali obiettivi del programma vaccinale nei confronti del BTV4 sono:

a) limitare la possibilità di circolazione virale nel territorio isolano di cui all’Allegato 1 e i danni ad essa conseguenti;

b) consentire la movimentazione intraregionale ed extraregionale degli animali delle specie recettive alla Blue tongue dalla zona di restrizione per il sierotipo 4.

 

ART. 2 Misure di profilassi indiretta: programma di vaccinazione obbligatoria per l’anno 2016.

1. Sono soggetti alla vaccinazione obbligatoria tutti gli ovini, caprini e bovini secondo il programma di vaccinazione di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento.

2. Le operazioni di vaccinazione sono registrate con l’utilizzo della modulistica di cui all’Allegato 2 al presente provvedimento.

3. Gli animali delle specie recettive individuati come “sentinelle” per lo svolgimento del programma di sorveglianza sierologica nel “Sistema Informativo Nazionale Blue Tongue” sono esclusi dalla vaccinazione.

4. Le operazioni di vaccinazione dovranno essere concluse entro il 30 giugno 2016.

 

ART. 3 Movimentazione intraregionale

1. Gli animali delle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini, situati all’interno del buffer di cui all’Allegato 1 e destinati ad aziende localizzate al di fuori della zona individuata dallo stesso allegato, possono essere movimentati a condizione che siano stati sottoposti al protocollo vaccinale di cui al presente provvedimento.

2. La movimentazione per immediata macellazione degli animali delle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini, situati all’interno del buffer di cui all’Allegato 1, viene effettuata secondo le disposizioni del Reg. CE 1266/2007 e s.m.i.”.

3. Gli animali delle specie recettive della provincia di Cagliari situati al di fuori del buffer di cui all’allegato 1 e destinati alla movimentazione a vita al di fuori del territorio provinciale devono essere sottoposti ad immunizzazione nei confronti del sierotipo 4 secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

 

ART. 4 Obblighi, adempimenti e indennizzi

1. I proprietari o detentori degli animali recettivi devono garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle operazioni di profilassi, provvedendo in particolare al contenimento degli animali.

2. I proprietari o detentori degli animali che non ottemperano alle disposizioni del presente decreto e, in particolare quelle previste all’art. 2, comma 1, sono soggetti a sanzione cosi come previsto dall’art 10 del DAIS n. 14 del 22 febbraio 2016 e non hanno diritto al riconoscimento degli indennizzi previsti dalla legge per danni causati da focolai di malattia.

 

ART. 5 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Decreto si rimanda al DAIS n. 14 del 25.02.2016 e relativi allegati.

2. Il presente Decreto, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito internet www.regione.sardegna.it, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Buras ed ha validità fino al 31 dicembre 2016.

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